Alvignano- Alvignano  è’ un comune sotto osservazione sul piano della gestione finanziaria. Lo dice la pronuncia della sezione regionale controllo della corte dei conti adottata lo scorso 9 ottobre e comunicata al consiglio comunale. L’amministrazione, retta dal sindaco e neo consigliere regionale di F.I., Angelo Di Costanzo, dovrà rispondere ad una serie di rilievi e criticità evidenziate nel provvedimento adottato, pur dopo la presentazione di memorie e  chiarimenti già dati a più riprese da parte dei dirigenti comunali. Ma perché il comune è stato deferito in udienza pubblica per le irregolarità anche non gravi ma comunque da richiedere adeguati interventi correttivi? Sei gli “appunti” ( la lettura integrale della pronuncia è possibile  scaricando il documento dal sito ufficiale ndr)sollevati e rilanciati dalla magistratura contabile di controllo. Ne  esamineremo tre sui cinque aspetti segnalati  . Il comune   di  Alvignano ha residui  attivi, vale a dire somme da incassare (prima del 2011)vetusti, vecchi  cioè  entrate accertate che non introitate  in particolare per  le somme da incassare per il servizio di depurazione( 45,47%) e  ex tarsu( circa il 27%). L’amministrazione ha giustificato tale situazione  specie  con le difficoltà e   le tensioni con il consorzio idrico di Terra di Lavoro che ha avuto  anche la funzione di accertamento e di riscossione  dei relativi ruolo con ricadute negative sulle casse comunali tanto da far insorgere un contenzioso ancora in corso. La sezione contabile  ha stimato residui attivi pari a 347.164 euro. Altro punto dolente segnalato quello della scarsa capacità di riscossione sul piano del canone idrico e delle multe stradali pur  mettendo in luce una maggiore velocità ad incassare  con informazioni presentate.  Ricordiamo che i comuni per far fronte a questi rischi di mancati o ritardati incassi hanno l’obbligo di istituire un fondo (fondo svalutazione  crediti )di garanzia cioè di accantonare delle adeguate  somme a tale scopo. Il comune di Alvignano ha adempiuto  a ciò ma nella misura minima di legge. A pag. 4 inoltre si legge : “per quanto concerne l’evasione tributaria sulla base dei dati del questionario, la riscossione nel triennio 2010-2012 è poco significativa”. Inoltre l’amministrazione   ha  illustrato le ragioni dell’affidamento all’esterno delle attività di accertamento e  riscossione nel periodo esaminato per mancanza-insufficienza di risorse professionali interne e ostacoli legislativi  a nuove assunzioni specialistiche. Non solo residui attivi ma anche passivi cioè pagamenti da fare con “una massa debitoria dell’ente a rendiconto 2012 particolarmente elevata” è scritto nel relativo capitolo in cui si rileva la mancata attivazione di misure per accelerare i pagamenti dell’arretrato a causa della “carenza di liquidità che ha caratterizzato la gestione degli ultimi anni(dal 2009 al 2012). Infatti,  “ in questo lasso di tempo l’ente ha fatto ricorso all’anticipazione di tesoreria per sopperire alle dilazioni crescenti nei tempi di incasso  delle entrate di bilancio…” pur accennando ad una recente delibera di settembre per attivare quelle misure  utili a  sveltire i pagamenti secondo la recente normativa.

La sezione compie le sue osservazioni sulle tre  criticità che abbiamo preso in considerazione in questi termini :

“A. Residui attivi e difficoltà nel sistema di riscossione

2. L’Ente presenta una quantità elevata di residui attivi. La disamina di tali residui, inoltre, fa emergere una pesante causalità sul fenomeno nell’ambito del Titolo III (entrate extratributarie) .Queste evidenze collimano con l’accertamento di una capacità di riscossione sensibilmente più debole sul titolo III. La Sezione, peraltro, nel prendere atto di quanto riferito in sede di memoria circa il contenzioso in essere con il consorzio idrico , concessionario, fra l’altro, dell’accertamento  e riscossione dei proventi concernenti il ciclo idrico, non può non rilevare che la debolezza generale del sistema di riscossione, anche alla luce dei dati sull’evasione tributaria, può pregiudicare nel tempo gli equilibri di bilancio.

2.1. Per tale ragione, l’ente è chiamato a verificare l’opportunità di una ponderata attività di riaccertamento dei residui. Come è noto, la materia dei residui, sia attivi che passivi, è di estremo rilievo ed importanza nella materia dei bilanci pubblici e, in. particolare, di quelli comunali. Una cattiva rappresentazione e gestione dei residui (attivi e passivi) è foriera di varie criticità dal punto di vista del bilancio: in primo luogo, si pone in contrasto col principio di verità dello stesso  con la conseguente non attendibilità del risultato di amministrazione.

In secondò luogo- prosegue la pronuncia della sezione controllo-  poiché compromette la capacità del bilancio e del suo rendiconto di dare contezza dell’equilibrio finanziario dell’ente, ne svilisce la proprietà di utile strumento di informazione sulla situazione attuale e di programmazione di politiche future. Detto in altri termini, l’accumulo di residui mina la capacità del bilancio di indicare saldi effettivamente sussistenti e quindi priva gli amministratori del primario patrimonio informativo di cui dispongono per programmare l’attività dell’ente in ragione degli andamenti finanziari. Ciò diventa particolarmente rilevante in caso di avvicendamento politico di quei soggetti che, pro tempore, sono investiti del dovere di amministrare i servizi alla comunità.

In particolare, Il mantenimento ingiustificato di poste relative ai primi tre titoli delle entrate (entrate correnti) migliora, ma solo fittiziamente, la parte non vincolata dell’avanzo, poiché queste .risorse generalmente non hanno alcun vincolo di destinazione. Questo fenomeno trova nella particolare anzianità dei residui un indice rivelatore della loro scarsa o ineffettiva esigibilità su cui l’ente è chiamato a fare le opportune valutazioni e verifiche. A questi fini, il Legislatore conferisce centralità al riaccertamento dei residui (art. 228), operazione da effettuare separatamente, per i residui attivi (art. 189 T.U.E.L) e per i residui passivi (art. 190 T.U.E.L.) ad espressione del principio di veridicità del bilancio e del suo rendiconto (artt. 151, 153, comma 4, e 162 T.U.E.L.). Tale riaccertamento consiste nella revisione delle ragioni di mantenimento, che vanno individuate nelle condizioni poste dallo stesso Legislatore.

Si tratta- sottolinea la magistratura contabile-  pertanto di un atto necessario per verificare l’esigibilità o la non dubbia esigibilità del credito, per l’iscrizione rispettivamente nel “Conto del bilancio”, ovvero nel “Conto del patrimonio” si sofferma sul punto in questione dei crediti da incassare. E i pagamenti ?

“In proposito- continua la magistratura contabile-  si osserva che l’andamento anomalo delle grandezze dei residui passivi consiglia un’ immediata implementazione delle misure per cui la Giunta ha dato mandato con la delibera n. 115 del 29 settembre 2014, oltre che un aggiornamento dei meccanismi di controllo interno è dei presidi procedurali già adottati ai sensi dell’art. 9 D.L. n. 78/2009 CL. n. 102/2009) in materia di tempestività dei pagamenti delle p.a, che agiscano al livello preventivo, collegando l’assunzione di impegni ad un cronoprogramma, il quale consenta la verifica di un’effettiva disponibilità delle somme per cassa, secondo una valutazione prudenziale delle entrate e degli andamenti di tesoreria….”.

Michele Martuscelli

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