CAPODRISE. Il Tar Campania ha rispinto, giudicando infondato, il ricorso di Filippo Topo, teso ad annullare il verbale di proclamazione a sindaco di Capodrise di Angelo Crescente. Dopo circa un anno di lite giudiziaria, nel quale si è svolto anche il riconteggio delle schede, è prevalsa la tesi degli avvocati Gaetano Argenziano, Luca Tozzi e Giuseppe Feola, che difendevano, rispettivamente, il sindaco Crescente, il Comune e i consiglieri di maggioranza. Ecco gli stralci più significativi della sentenza: «L’impianto difensivo articolato nel ricorso principale – volto a superare lo scarto di 15 voti esistente tra la lista vincitrice della competizione elettorale (Patto per Capodrise) e quello della lista di appartenenza del candidato ricorrente (Unione Democratica per Capodrise) – è smentito dagli esiti degli accertamenti compiuti dal funzionario verificatore [della Prefettura di Caserta], come illustrati nella suddetta relazione conclusiva e rimasti incontestati, che il Collegio condivide e fa propri ritenendoli frutto di approfondita e scrupolosa attività istruttoria». […] «Discende da quanto esposto la non plausibilità delle tesi attoree dal momento che, nella migliore delle ipotesi, pur conteggiando in favore della lista Unione Democratica per Capodrise i cinque voti di preferenza estrapolati in sede di verificazione, a fronte della rilevata inconsistenza delle altre irregolarità denunciate, comunque tale lista non riuscirebbe a colmare lo scarto di ulteriori dieci voti esistente con la lista vincitrice Patto per Capodrise, con conseguente mancato superamento della prova di resistenza». [..] «Alla luce delle superiori considerazioni, il ricorso principale deve essere respinto siccome infondato ed i relativi motivi aggiunti devono essere dichiarati inammissibili». Rispetto alla scheda in più emersa in sede di riconteggio nella sezione “6” e oggetto di un secondo ricorso per motivi aggiunti di Topo, il Tar è stato ancora più categorico: «Come correttamente eccepito dalle controparti, devono essere dichiarati inammissibili i motivi aggiunti spiegati dal ricorrente principale all’esito della verificazione espletata dall’autorità prefettizia, con i quali si stigmatizza essenzialmente la non corrispondenza, con riguardo alla sezione elettorale n. 6, del numero delle schede votate (766) rispetto al numero dei votanti (765). Infatti, nel giudizio elettorale sono ammissibili i motivi aggiunti che costituiscano esplicitazione, puntualizzazione o svolgimento di censure tempestivamente proposte, mentre non sono ammessi nuovi motivi, come quelli proposti nella fattispecie, derivanti da ulteriori vizi emersi a seguito delle verifiche istruttorie disposte dal giudice in relazione alle originarie censure, così conciliandosi i contrapposti interessi in gioco della effettività della tutela giurisdizionale e della celerità e speditezza che il giudizio elettorale deve in ogni caso assicurare (orientamento consolidato: cfr. per tutte Consiglio di Stato, Sez. III, 21 novembre 2016 n. 4863)».