SAN NICOLA LA STRADA – Visibilità totale dell’azione amministrativa è quanto chiede, prospettando anche le procedure sindacali, la Cisl Funzione Pubblica in materia di adempimenti di pubblicità previsti nel Decreto Sviluppo.
“Entro dicembre 2012” – ha osservato il Segretario Generale Carmine Lettieri – “le amministrazioni hanno l’obbligo di pubblicizzare le spese sostenute”. Continua, dunque, l’operazione della Cisl Funzione Pubblica di Caserta in materia di trasparenza degli atti amministrativi, nel sollecitare le amministrazioni e gli amministratori inadempienti nella pubblicazione, visibile e consultabile al pubblico, di ogni spesa o ripartizione di spesa operata all’interno dell’ente. Di seguito riportiamo le linee dell’azione sindacale CISL, a livello nazionale e territoriale, in virtù del Decreto Sviluppo nr. 83/2012. “Nell’ottica del miglioramento della dialettica di scambio e di collaborazione nei rapporti con le Amministrazioni Pubbliche” – sottolinea il sindacato – “azione che ha sempre contraddistinto le nostre strategie sindacali, e nel rispetto del principio di trasparenza dell’attività amministrativa particolarmente riferita alla razionalizzazione della spesa pubblica, vale la pena rammentare le novità introdotte del Decreto Sviluppo. Detta norma prevede, entro il 31.12.2012, che “…tutte le Pubbliche Amministrazioni hanno l’obbligo di pubblicizzare, in deroga ad ogni diversa disposizione di legge e/o regolamentare, nei propri siti internet, ogni forma e tipologia di spesa relativamente a: 1) Sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese; 2) Attribuzione di corrispettivi e compensi a persone, professionisti, imprese ed enti privati; 3) Vantaggi economici di qualunque genere di cui all’art.12 della L.7.08.1990 n.241 ad enti pubblici e privati. Inoltre” – ha aggiunto la CISL – “la stessa norma prescrive che, a partire dal 1° gennaio 2013, per le concessioni di vantaggi economici, effettuate successivamente all’entrata in vigore del Decreto-Legge, la pubblicazione costituisce condizione legale di efficacia del titolo legittimante delle erogazioni economiche di importo complessivo superiore a mille euro, avvenute nel corso dell’anno solare e che la eventuale omessa o incompleta pubblicizzazione deve essere rilevata di ufficio dagli organi dirigenziali e di controllo, sotto la propria diretta responsabilità amministrativa, patrimoniale e contabile, per l’indebita concessione o attribuzione del beneficio economico. In ogni caso, è utile evidenziare che la mancata, incompleta o ritardata pubblicazione, ai sensi dell’art. 30 del Codice del Processo Amministrativo è, comunque, rilevabile dal destinatario della concessione o attribuzione, nonché da chiunque altro ne abbia interesse, anche ai fini del risarcimento del danno da ritardo da parte dell’Amministrazione. Rimarcando, infine” – ha concluso Carmine Lettieri – “lo spirito collaborativo del nostro sindacato, riteniamo utile sottolineare che l’eventuale responsabilità amministrativa, ed il risarcimento del danno dovuto, si prospettano come conseguenze gravi ed importanti alle quali è doveroso ovviare mediante la puntuale osservanza della norma di cui trattasi”.
Nunzio De Pinto