PIEDIMONTE MATESE – Ecco i chiarimenti del ministero sui “Velok”. Il comune di Piedimonte Matese, in vista dell’avvio dei controlli del transito veicolare e dell’impiego dei Velok ha inviato una richiesta di chiarimenti al ministero che ha risposto tempestivamente.
Cinque i questi trasmessi dal capo dei vigili urbani circa l’uso delle cabine-dissuasori di velocità (VelOK) nell’ambito del progetto “noiSicuri” ritenute “ validi strumenti di ausilio degli organi di polizia per un efficace e non invasivo contrasto agli eccessi di velocità”. Ecco i punti : i manufatti(colonnine) hanno necessità di ottenere per il loro posizionamento o uso omologazione o approvazione dei ministeri competenti? Possono essere installati in pianta stabile anche se privi di dispositivo di rilevazione e quindi ai soli fini dissuasivi? E’ obbligatoria la contestazione immediata delle infrazioni? Cosa si intende per presidio? L’agente di polizia deve essere necessariamente visibile e posizionato al fianco delle cabine oppure è sufficiente che lo stesso si trovi in prossimità e vicinanze della postazione di controllo attiva? E’ sufficiente il requisito della visibilità della postazione?. Ecco come ha risposto il ministero dei trasporti : i manufatti non sono inquadrabili in alcune delle fattispecie previste dal regolamento(dpr n452-1992) pertanto non possono essere approvati né omologati.Ciò ne comporta il divieto d’uso ai sensi art45 del codice salvo il caso che possano essere utilizzati come contenitore di dispositivi misuratori di velocità, debitamente approvati senza che ne derivino influenze negative sul funzionamento di questi ultimi; è possibile l’installazione (delle colonnine) in pianta stabile purchè sia assicurata una effettiva funzione di rilievo della velocità, ancorché saltuaria; Se installati in centro abitato- scrive ancora il ministero- essi devono essere presidiati durante il rilievo di velocità; la contestazione della violazione non è comunque necessaria ai sensi art. 201, comma 1-bis, lett. E del codice della strada; il presidio si intende validamente realizzato con la presenza degli organi di polizia stradale nelle immediate vicinanze della postazione, anche se non immediatamente visibili purchè la postazione stessa sia ben visibile e segnalata; il requisito della visibilità della postazione può intendersi soddisfatto dalla presenza , nelle immediate vicinanze del simbolo di cui art 125, comma 2 del regolamento indipendentemente dalla colorazione”.
Michele Martuscelli