ALTO CASERTANO– La decisione di limitare fortemente i poteri dei presidenti dei parchi regionali è stata illegittima. A sentenziarlo è stato il tribunale amministrazione regionale della Campania che ha, in parte, accolto il ricorso presentato dal presidente in carica del parco di Roccamonfina, Raffaela Aveta,( ricordiamo che la giunta Caldoro, pochi giorni fa, ha cambiato i vertici anche se le delibera non sono state ancora pubblicate sul bollettino ufficiale) e quindi entra pienamente nel dibattito politico istituzionale che si è acceso in questi giorni .
Ma vediamo i termini della questione su cui si è pronunciato il Tar con un provvedimento giudiziario emesso lo scorso 21 dicembre.”… La determinazione di limitare cautelarmene i poteri del presidente alla ordinaria amministrazione, nelle more dello svolgimento del procedimento di autotutela, risulta viziata per difetto di motivazione ed incongruità rispetto alle risultanze del procedimento stesso. Sotto questo profilo le doglianze del ricorrente si palesano pertanto fondate ed assorbenti rispetto alle ulteriori censure dedotte”. E’ questo il passaggio centrale della sentenza adottata dalla prima sezione del tribunale regionale tramite la quale si annullano gli effetti dell’atto assunta dalla giunta esecutiva regionale allorquando decise di limitare l’attività dei presidente delle aree protette solo nell’ambito della gestione – amministrazione ordinaria fatti salvi gli atti urgenti ed indifferibili. In sostanza il vertice regionale ha motivato la limitazione dei poteri con l’esigenza di “scongiurare il pericolo di danni gravi ed irreparabili derivante dall’adozione di atti di gestione da parte dei presidenti insediatisi” tale da comportare che “debba disporsi, in via cautelare e nelle more della conclusione del procedimento teso all’autotutela, che gli stessi si astengano dal compimento di atti di disposizione o comunque eccedenti l’ordinaria amministrazione. Sennonché- scrivono i giudici- i vizi prospettati a sostegno dell’avvio del procedimento di autotutela hanno carattere essenzialmente procedimentale e sono riconducibili all’attività della stessa Regione, senza che emergano circostanze imputabili alla responsabilità dei soggetti interessati, rispetto ai quali neppure vengono prospettate mancanze o carenze relativamente alla rispettiva idoneità ovvero all’attività istituzionale svolta nel frattempo”. Insomma non è stato sufficientemente giustificato il ricorso ad una misura che ha dimezzato i poteri dei presidenti i quali non hanno potuto svolgere con pienezza il loro incarico istituzionale. Una sentenza destinata ad alimentare e rendere ancora più effervescente il dibattito sui cambiamenti effettuati in tema di parchi.
Michele Martuscelli