SAN MARCO EVANGELISTA – Anche l’Amministrazione comunale, guidata dal Sindaco Gabriele Cicala, he emesso un’ordinanza contro i lavavetri che agli incroci semaforici “pretendono” di lavare il parabrezza delle auto ferme a fronte di un “obolo”. Si tratta, e non temiamo in alcun modo di essere smentiti, di personaggi violenti, facili all’ira, e, come accertato, muniti di coltelli a serramanico che sono pronti a sfoderare ed a servirsene.
Che sia contro uno di loro o contro un povero disgraziato di automobilista costretto a fermarsi al semaforo, poco importa. La gravità del gesto è inconcepibile, ma per i nostri politicanti (non usiamo la parola Politica perché è tutt’altra cosa ben più nobile) non importa nulla ed anche le forze dell’ordine (ridotti al lumicino per i famosi taglia al bilancio) possono ben poca cosa se rapportiamo il loro intervento rispetto al numero dei delitti che debbono fronteggiare quotidianamente. Ora con l’Ordinanza nr. 63 del 28 novembre scorso, il sindaco ha vietato l’offerta del servizio di pulizia vetri e similari, nonché di offerta di mercanzia varia su aree stradali ad uso pubblico nel territorio del comune di San Marco Evangelista. L’offerta di servizi di pulizia vetri o similari, nonché di mercanzia varia su sedi stradali ad uso pubblico è un fenomeno largamente diffuso sul territorio comunale, soprattutto in prossimità delle intersezioni stradali regolate da impianti semaforici e tali comportamenti, tendenti ad ottenere, in maniera più o meno palese, denaro dai conducenti dei veicoli, può ingenerare motivi di distrazione alla guida e tensione con gli utenti della strada. La sosta ovvero l’indugio di persone sulla sede stradale arreca pregiudizio al libero transito dei veicoli, tale da costituire pericolo per l’incolumità dei soggetti coinvolti. Il Sindaco, nella sua Ordinanza, ha sottolineato come esistano, in Città, apposite strutture debitamente autorizzate al lavaggio di automezzi, nonché esercizi commerciali che offrono in vendita le mercanzie proposte sulle richiamate sedi stradali ad uso pubblico. È per questi motivi che il primo cittadino ha ritenuto necessario adottare misure atte a prevenire e contrastare situazioni di pericolo per l’incolumità pubblica nonché a garantire adeguate e corrette condizioni di fruibilità della sede stradale e delle aree ad uso pubblico. L’inottemperanza all’ordine legittimamente dato da parte degli organi preposti al controllo di cessare immediatamente il comportamento illecito e di allontanarsi da tutte le strade e aree in cui vige il divieto indicato dalla presente ordinanza sarà sanzionato ai sensi dell’art. 650 del Codice Penale, ferma restando l’eventuale applicazione delle sanzioni penali previste dalle leggi in vigore e di quelle amministrative previste dal codice della strada, per la violazione della presente ordinanza è stabilito l’importo del pagamento, in misura ridotta, di 50 euro, oltre al sequestro cautelare delle cose servite o destinate a commettere la violazione o che ne sono il prodotto.
Nunzio De Pinto