SAN POTITO SANNITICO – Sentenza ribaltata: il consiglio di stato ha dato ragione al comune di S.Potito Sannitico sulla controversia riguardante l’area ex gezoov la sentenza di primo grado del tribunale amministrazione campano che aveva dato ragione alla ditta privata già dichiarata in altre sedi giudiziarie “abusiva” come richiamata nell’atto in questione. E’ stato questo l’elemento su cui si è imperniata la sentenza d’appello il cui iter è stato avviato dal comune matesino.

Anzi il ricorso di primo grado , quello davanti al Tar non doveva essere neanche presentato : dopo aver dichiarato l’annullamento del provvedimento del tribunale campano la sezione quarta del massimo organo di giustizia amministrativa scrive che “..deve essere dichiarato inammissibile il ricorso di primo grado per difetto assoluto di legittimazione della ricorrente”. In altre parole non aveva titolo per prendere la strada del TAR. Ricordiamo che la sentenza del Tar-Campania aveva dichiarato illegittimo il procedimento espropriativo operato a suo tempo dal comune che aveva acquisito i terreni “usati” dall’impresa privata, da una società agricola il liquidazione ottenendo anche un consistente finanziamento pubblico regionale. Riportiamo il passaggio centrale della sentenza pubblicata oggi : “L’appello del Comune è dunque pienamente ammissibile. Con il primo motivo il Comune appellante lamenta l’erroneità della motivazione della sentenza con cui sono stati annullati sia il procedimento di espropriazione da parte del Comune di alcuni terreni di proprietà di una società terza e sia il connesso procedimento regionale di concessione del relativo contributo, nella parte in cui ha omesso di pronunciare sull’eccezione, ritualmente sollevata in primo grado, relativa alla carenza della legittimazione attiva della ricorrente per l’assenza di un titolo di proprietà, o comunque di un altro legittimo diritto di godimento dei beni oggetto dell’espropriazione. Per l’appellante invece, l’articolo 3 del d.p.r. n. 327 al secondo comma stabilisce l’obbligo delle comunicazioni solamente “nei confronti del soggetto che risulti proprietario nei registri catastali”, ovvero del “proprietario effettivo”. Nel caso in esame l’occupazione abusiva del fondo da parte dell’appellata che si protraeva fin dal 1998, era stata giudizialmente accertata dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere confermata dalla Corte d’ Appello di Napoli, e pienamente efficace in quanto non sospesa nel giudizio di Cassazione. Di qui la sua carenza di legittimazione al gravame di primo grado. L’assunto è fondato”. A difendere il comune matesino l’avvocato Andrea Abbamonte mentre l’impresa agricola privata è stata patrocinata dagli avvocati Giovanni Leone, Biagio Papasso e Carlo Sarro. Contro l’appello si sono costituiti in giudizio anche la regione Campania ed il ministero dello sviluppo economico.

Michele Martuscelli

 

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