Quanto è stato accertato in sede d’indagine dimostra “la totale assenza di quegli elementi costitutivi di un accordo” tra le quattro aziende fornitrici di apparecchiature per la risonanza magnetica, accusate di aver realizzato un’intesa distorsiva della concorrenza, e per questo sanzionate dall’Antitrust complessivamente per oltre 5,5 milioni di euro. E’ la motivazione per la quale il Tar del Lazio ha annullato le multe, condannando l’Autorità a pagare nel spese di giudizio.
A rivolgersi al Tar erano state Toshiba Medical Systems Italia (sanzionata per 141.750 euro), Siemens (sanzionata per 1.102.550 euro), Alliance Medical (sanzionata per 341.250 euro) e Philips (sanzionata per 3.953.250 euro). Per le prime due sono state depositate le motivazioni delle sentenze; per Alliance e Philips restano ancora pubblicati solo i dispostivi. A conclusione di un’istruttoria avviata su segnalazione di ‘Ge Medical Systems Italia’ (che denunciò un possibile accordo sulle modalità di partecipazione a una gara bandita dalla So.Re.Sa.-Società Regionale Sanità Campana), l’Antitrust ritenne concordate le modalità di partecipazione alla gara per la fornitura di apparecchiature elettromedicali “sostituendo al confronto concorrenziale in sede di gara una forma di collaborazione collusiva”.
Il 20 aprile scorso, il dispositivo della sentenza; oggi, le motivazioni della decisione. Ad avviso del Tar “la ricostruzione complessivamente operata dall’Autorità – si legge nella sentenza – non è congruamente motivata e rispondente ai fatti”. Quanto al contenuto di una riunione tra le società (su cui si basò molto del provvedimento dell’Antitrust), il Tar ha ritenuto “che essa non avesse per oggetto o per effetto l’alterazione del confronto concorrenziale realizzata attraverso lo scambio di informazioni sensibili ed il coordinamento delle strategie commerciali delle società partecipanti”. Non solo; il fatto che nel verbale della riunione “risulta assente qualunque previsione di limiti o rinuncia alla facoltà delle imprese di partecipare alla gara” per il Tar porta ad escludere “che l’accordo in questione concretasse una forma di collaborazione collusiva, sostitutiva di un confronto concorrenziale tra le imprese, le quali erano e restavano comunque libere di attuare anche forme di partecipazione alla gara So.Re.Sa. aggiuntive rispetto a quelle oggetto dell’incontro”.