SUCCIVO – «…Oggi ci coglie la delusione per la cultura del raggiro, del marchingegno che si rileva alla base di ogni proposito di questa maggioranza che non ha esitato ad architettare, con il dirigente dell’ufficio tecnico, un buon piano al fine di soddisfare la pressante richiesta del Parroco».

Sono le parole, riportate su un manifesto pubblicato di recente, con cui gli esponenti succivesi di Pd e Idv sono intervenuti nuovamente sulla vicenda dell’antenna telefonica sul campanile della Chiesa della Trasfigurazione. Vicenda che ha inizio nell’aprile del 2011 quando la società H3G chiede al Comune di Succivo l’installazione di una cosiddetta stazione radio base nei pressi dello stadio comunale, offrendo 8 mila euro come canone di locazione. A giugno dello stesso anno il Comune accoglie la richiesta, ma con una sua richiesta per la locazione di ben 18 mila euro alla quale H3G, ritenendola eccessiva, rilancia con una offerta massima di 10 mila euro, pena la chiusura della trattativa e l’avvio di contatti con privati. Trattativa che in effetti tramonta ma non senza strascichi.

Nel dicembre del 2012 infatti, l’avvio dei lavori per l’installazione dell’antenna telefonica sul campanile della Chiesa della Trasfigurazione scatena l’offensiva dell’opposizione consiliare secondo la quale, tali lavori sarebbero frutto di una macchinazione organizzata per favorire la parrocchia guidata da don Crescenzo Abbate, celebre ispiratore a loro dire della lista elettorale i cui rappresentanti oggi siedono nei banchi di maggioranza. Tesi che secondo l’opposizione sarebbe avvalorata innanzitutto dalle dichiarazioni del tecnico comunale, arch. Raffaele Bonanno, che interrogato sulla vicenda risponde che il fascicolo relativo ai lavori non avrebbe mai raggiunto gli uffici comunali.

Risposta che obbliga lo stesso Bonanno ad emettere, pertanto, l’ordinanza di sospensione dei lavori la quale però viene prontamente impugnata dalla ditta esecutrice che riceve in seguito parere favorevole dal Tar in quanto, l’assenza di provvedimenti definitivi nell’ordinanza, ne annulla l’efficacia con il decorso di gg. 45 dalla comunicazione al destinatario.

Provvedimenti definitivi che secondo l’opposizione non sono stati richiamati apposta per favorire la vittoria alla ditta ricorrente in quanto, l’ordinanza di sospensione è stata motivata con la violazione di una norma di carattere urbanistico (art. 32 DPR 380/2001) laddove si sarebbe dovuto tener conto dell’apposito regolamento per l’installazione, l’adeguamento, il controllo e l’esercizio degli impianti di telecomunicazione, approvato dal Comune nel 2000, che all’art.3 stabilisce: “…non saranno comunque ammesse le installazioni, per impianti tecnologici irradianti CEM nei seguenti ambiti: sopra scuole di ogni ordine e grado, sia pubbliche che private, asili nidi pubblici e privati, all’interno di parchi pubblici, parchi gioco e di aree di verde attrezzato, sopra strutture di tipo sanitario, sopra edifici per il culto o loro servizi ed annessi, sopra edifici contenenti funzioni di carattere assistenziale in genere, su edifici adibiti a residenza o permanenza continuativa di persone superiore a quattro ore”.

Omissione che riguarda inoltre la nota emanata dalla CEI (Conferenza episcopale italiana) nel 2001 che invita i parroci a non accettare le richieste di installazione sui campanili di antenne per telefonia mobile ed, anzi, a procedere alla smobilitazione di eventuali impianti già presenti sulle torri campanarie parrocchiali. Invito motivato non solo da ragioni di diritto canonico, che vieta ”qualunque cosa sia aliena alla santità del luogo” di culto, ma anche dal codice civile quando stabilisce che gli edifici destinati al culto cattolico non possono essere ”sottratti alla loro destinazione, neppure per effetto di alienazione, fino a che la destinazione stessa non sia cessata”.

Aspetti legislativi, ai quali la nota aggiunge anche ragioni di carattere culturale e sanitario che impongono cautela assoluta nei confronti come un tema tanto delicato come quello degli effetti sulla salute delle radiazioni elettromagnetiche.

Vincenzo Viglione

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