“Il Comune di Caserta ha fatto largo uso della pratica della concessione in uso dei propri beni immobili a favore di enti, associazioni o società, e su questo nulla osta, è una pratica prevista dalla legge. Unica nota opinabile potrebbe essere l’applicazione o meno di un canone, ed in particolare la sua quantificazione”. E’ quanto si legge in una nota del consigliere comunale Edgardo Ursomando che continua: “Ma questa è storia vecchia, che è già più volte balzata agli onori della cronaca. Cosa diversa è se chi usufruisce di un bene comunale, magari anche con un canone “agevolato”, non risultasse in regola con i pagamenti dei tributi erariali. Qualora dalla richiesta di accesso agli atti, dovesse emergere questa triste realtà, mi chiedo quali azioni vorrà porre in essere questa l’Amministrazione. Ma sono sicuro che Caserta è una città di virtuosi, e certe cose non accadono.”
Spett.le
Segretario comunale
Dott. Luigi Martino
Comune di Caserta
Lo scrivente Edgardo Ursomando, Consigliere Comunale della città di Caserta, al fine di costruire un percorso istituzionale con gli uffici, chiede l’accesso agli atti e in particolare di visionare ed eventualmente estrarne copia di tutta la documentazione che attesti la regolarità o l’eventuale mancanza dei versamenti erariali relativi ai tributi locali (tarsu, tasi, icp/dpa, cosap), riguardante gli ultimi 10 anni, relativi a spazi, aree o immobili di proprietà comunale in uso, attraverso concessione, a enti, associazioni o società.
Resta inteso che lo scrivente desidera essere informato circa eventuali contenziosi in atto relativamente a quanto sopra dettagliato e/o quanto, eventualmente, passato in prescrizioni.
Tale richiesta, così come previsto dall’art. 43, comma 2 , T.U.E.L. n. 267 del 18/8/2000, è utile all’espletamento del proprio mandato, ciò al fine di permettere di valutare con piena cognizione di causa la correttezza e l’efficacia dell’operato dell’amministrazione e operare con partecipazione attiva alla vita politico – amministrativa dell’ente (cfr. Cons. Stato, Sez. V 21.2.1994 n. 119, Cons. Stato, Sez. V, 26.9.2000 n. 5109, Cons. Stato, Sez. V, 2.4.2001 n. 1893).
Nell’ambito di questo collegamento funzionale devono coerentemente essere incluse anche tutte le attività dei concessionari dei servizi pubblici (TAR Campania – Napoli Sez. V – Sentenza 28 gennaio 2010 n. 448).
Dalla titolarità del diritto “muneris causa”, discende pertanto l’assenza della motivazione da parte del consigliere. Il consigliere comunale “non è tenuto a specificare i motivi della richiesta, né gli organi burocratici dell’ente hanno titolo a richiederlo” (Sentenza del Consiglio di Stato Sez. V del 13 novembre 2002 n. 6293).
Con la sentenza n. 2716 del 4 maggio 2004, lo stesso Consiglio di Stato ha introdotto ulteriori elementi che ampliano e rafforzano il diritto in parola, ritenendo che “… i consiglieri comunali hanno il diritto di accesso a tutti gli atti che possono essere d’utilità all’espletamento del loro mandato, senza alcuna limitazione”. Pertanto, “ … una richiesta di accesso avanzata da un consigliere a motivo dell’espletamento del proprio mandato, risulta congruamente motivata e non può essere disattesa dall’Amministrazione”.
Quanto alla riservatezza degli atti, essa viene ritenuta dalla stessa sentenza n. 2716/04, sufficientemente tutelata dalla disposizione di cui all’art. 43 comma 2 del d.lgs. 18/8/2000 n. 267 che stabilisce: i consiglieri “sono tenuti al segreto nei casi specificamente determinati dalla legge”.
Il Consiglio di Stato osserva, infatti che “… essendo i detti consiglieri tenuti al segreto nel caso di atti riguardanti la riservatezza dei Terzi, non sussiste, all’evidenza, alcuna regione logica perché possa essere inibiti l’accesso ad atti riguardanti i dati riservati di Terzi”.
Pertanto il diritto di accesso del consigliere comunale non conosce i vincoli e le limitazioni previsti dall’ordinario accesso di cui alla legge n. 241/1990 ed in particolare quelli relativi alla riservatezza dei Terzi.
Ne consegue che il diritto di accesso ricomprende “Tutti quegli atti, ancorché non strettamente riferiti alle competenze del Consiglio Comunale ma inerenti alle potenziali esplicazioni del munus di ciascun Consigliere che risulta investito” e si estende, quindi agli “atti gestionali ed a quelli rientranti nella competenza della Burocrazia Comunale” (Parere del Cds 17/12/2003 n. 4849).
Nel restare in attesa di una comunicazione che ci indichi i giorni e gli orari per poter effettuare l’accesso agli atti e utilizzare il diritto di ottenere dagli uffici tutte le notizie e le informazioni in loro possesso per poter espletare al meglio il proprio mandato, porgiamo Loro cordiali saluti sicuri che potremo lavorare al meglio ognuno per il proprio ruolo e compito.