PIEDIMONTE MATESE – Nel merito è tutto rinviato al 18 dicembre ma intanto  la sezione del Tar-Campania ha sospeso gli effetti di un’autorizzazione paesaggistica, rilasciata dal comune di Piedimonte Matese, ed oggetto di un ricorso da parte del ministero tramite  gli uffici periferici della Soprintendenza . Con un’ordinanza cautelare il tribunale amministrativo ha dato ragione, nel primo round della vertenza, al ministero dei beni culturali che haimpugnato  il provvedimento autorizzativo emesso dall’amministrazione matesina .

Il punto-chiave  della questione è quello del ricorso alla conferenza dei servizi come metodo “alternativo” per rilasciare le autorizzazioni di questo tipo : una procedura come attuata contestata dalla soprintendenza  in relazione ad prativa di un privato e relativo alla realizzazione di una copertura a tetto presso un fabbricato situato in via Sannitica-Salvo D’Acquisto.

 

“ In base alle produzioni documentali effettuate in giudizio- è scritto nell’ordinanza cautelare della sezione ottava-  la competente Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici, storici, artistici ed etnoantropologici per le Province di Caserta e Benevento non risulta aver emesso il preavviso di parere negativo (nota del 9 novembre 2012, prot. n. 23983, recapitata al Comune di Piedimonte Mateseil 13 novembre 2012 ed all’interessato il 14 novembre 2012) oltre il termine di 45 giorni dalla completa ricezione degli atti relativi al progetto controverso, decorso il quale l’art. 146, comma 9, del d.lgs. n. 42/2004 prevede l’indizione della conferenza di servizi;

– in ogni caso, il Comune di Piedimonte Matese, nell’adottare gli atti impugnati, non ha tenuto conto dell’avviso sfavorevole della Soprintendenza di Caserta e Benevento sul predetto progetto, pur essendone reso avveduto prima di indire (in data 5 dicembre 2012, prot.n. 3234/19796) ed espletare la conferenza di servizi (in data 12 dicembre 2012); Ritenuto, quindi, che: ad un sommario esame, appaiono sussistere le condizioni di cui all’art. 55 cod. proc. amm.; appare equo compensare interamente tra le parti le spese relative alla presente fase di giudizio”. A dicembre la seconda fase della vertenza.

 

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