Ormai siamo abituati alle risposte, o meglio alle “non risposte”, del sindaco Brancaccio. Eravamo convinti, e questo si l’unico nostro errore di valutazione, che a “guardare il dito mentre noi indicavamo la luna” fossero solamente gli “ignavi” consiglieri (nuovi e vecchi) di maggioranza.
Invece no! È evidente che trattasi di una peculiarità, forse la principale, dello stesso Brancaccio.
Ormai è “carta conosciuta”! È inutile, quindi, che cerca di nascondersi dietro delle puerili offese, fra l’altro gratuite e che rispediamo interamente al mittente, per non entrare nel merito della questione. In questi anni, per giunta, dovrebbe aver almeno compreso che non abbiamo certamente bisogno di suoi solleciti per rivolgerci alle autorità competenti. Quando notiamo delle illegittimità palesemente evidenti, come nella maggior parte degli atti prodotti dalla sua amministrazione (in ultimo la costituzione del collegio dei Revisori dei conti), noi le denunciamo, non solo politicamente.
Non c’è bisogno di una laurea in giurisprudenza con specializzazione in diritto amministrativo per notare le illegittimità della delibera di consiglio comunale n. 16 del 20 settembre 2014. Basta saper leggere. Ma, a questo punto, ci sorge il dubbio che Brancaccio non sappia fare neanche questo!
L’art. 6 del D.M. n. 23 del 15 febbraio 2012, infatti, è scritto in italiano e recita: “Nei casi di composizione collegiale dell’organo di revisione economico finanziario, le funzioni di presidente del collegio sono svolte dal componente che risulti aver ricoperto il maggior numero di incarichi di revisore presso enti locali e, in caso di egual numero di incarichi ricoperti, ha rilevanza la maggior dimensione demografica degli enti presso i quali si è già svolto l’incarico”.
Con la nostra nota abbiamo semplicemente chiesto “di voler rendere nota la corrispondenza tra la nomina effettuata su proposta del sindaco (così come si legge nella delibera) ed il criterio dettato dalla norma sovraindicata.
Si rappresenta, inoltre, che la eventuale illegittimità della nomina e, quindi, della costituzione del Collegio, inficia la validità stessa degli atti posti in essere dall’organo collegiale, soprattutto, in relazione alla scadenza dei termini per l’approvazione del Bilancio di previsione”.
Ora è semplice: basta rendere pubblici i curricula dei professionisti e verificare i requisiti stabiliti dalla legge per la nomina del Presidente del Collegio. O lei, caro sindaco, è alla ricerca di altri requisiti?
I CONSIGLIERI COMUNALI DEL PARTITO DEMOCRATICO
Francesco PICCIRILLO, Giuseppe ROSETO, Michele DE MICCO e Stefano MINICHINO