Ecco il sistema elettorale e le soglie di sbarramento per le elezioni politiche. Molte le differenze tra Camera dei Deputati e Senato della Repubblica, sia per quanto riguarda i criteri di elezione dei parlamentari sia per quanto concerne l’elettorato attivo e passivo.
LA CAMERA
La legge elettorale prevede, per l’elezione della Camera dei Deputati, un sistema proporzionale con premio di maggioranza e soglie di sbarramento. Per l’elezione della Camera possono votare i maggiorenni aventi diritto al voto. Il territorio nazionale è diviso in 26 circoscrizioni (la Lombardia ne ha 3; Lazio, Veneto, Piemonte, Campania, Sicilia 2; le altre corrispondo con le regioni).
Solo in Valle d’Aosta è rimasto il sistema maggioritario per eleggere l’unico deputato In ciascuna circoscrizione, ogni partito proporrà il suo simbolo e il suo listino di candidati. La ripartizione dei seggi avviene su base proporzionale: più voti si prendono, più deputati quel partito porterà a Montecitorio.
Il risultato sarà il frutto di un calcolo che terrà conto di quanti voti la singola lista ha preso in tutta Italia, di quanti voti ha preso in ogni circoscrizione, e di quanti sono gli eletti che ciascuna circoscrizione esprime (in ognuna viene eletto un numero preciso di deputati). Le soglie di sbarramento. Non si possono esprimere preferenze: le liste che i partiti propongono agli elettori sono “bloccate”: se quel partito prende 10 deputati, entrano i primi dieci, e così via.
La legge elettorale prevede tre soglie al di sotto delle quali i voti vengono sostanzialmente “neutralizzati”:
1 – se la somma dei partiti coalizzati tra loro non raggiungesse il 10%, la coalizione non porterebbe nessun deputato in Parlamento.
2 – le formazioni che, presentandosi al di fuori di ogni alleanza (come fece la Lega di Bossi nel 1996) non raggiungono il 4% dei suffragi, restano fuori da Montecitorio.
3 – più bassa la soglia per i partiti che si coalizzano: i partiti che, pur alleandosi con altri, non arrivano al 2%, resteranno fuori dal Parlamento. In ogni caso, però, i loro voti conteranno per la coalizione. Il premio di maggioranza. Con lo scopo di garantire alla coalizione vincente una maggioranza di seggi in grado di governare, il legislatore ha stabilito che lo schieramento che ha ottenuto più seggi avrà il cosiddetto premio di maggioranza che viene attribuito su scala nazionale.
Tradotto in numeri, vuol dire che se la coalizione vincente non arriva a 340 seggi, gliene verranno “regalati” tanti quanti ne mancano per arrivare a questa cifra che garantisce un margine di 25 deputati in più (55 per cento) della maggioranza assoluta (316 parlamentari) dell’assemblea di Montecitorio.
Il premio di maggioranza non può essere quantificato prima del risultato. Sarà infatti rappresentato dalla differenza tra il numero di seggi ottenuto da una coalizione e quota 340 (ossia il 55% della Camera).
Se una coalizione superasse quel livello, il premio di maggioranza non verrebbe assegnato. Gli italiani all’estero. Gli elettori, suddivisi in quattro circoscrizioni, dovranno eleggere 12 deputati: Europa (6); America meridionale (3); America settentrionale e centrale (2) ; Africa, Asia, Oceania e Antartide (1).
IL SENATO
La legge elettorale prevede, per l’elezione del Senato della Repubblica, un sistema proporzionale su base regionale, con premio di maggioranza e soglie di sbarramento. Per l’elezione della Camera possono votare i cittadini aventi diritto al voto che hanno compiuto il 25° anno di età. L’elezione avviene su base regionale: le 20 circoscrizioni corrispondono esattamente alle 20 regioni. Cambiano però, rispetto alle regole previste per l’elezione dei deputati, le soglie “di sbarramento”. E, soprattutto, diversa è la modalità di ripartizione dei seggi.
L’assemblea di palazzo Madama sarà eletta, come quella di Montecitorio, in modo proporzionale: più voti prende un partito, più senatori elegge. Solo in Valle d’Aosta (un senatore) e in Trentino (6 senatori) è stato mantenuto il sistema uninominale.
A differenza di quanto accade alla Camera, dove la ripartizione tiene conto di quanti voti ha preso un determinato partito in tutta Italia, la ripartizione dei seggi avverrà su base regionale. Vale a dire che ogni regione, proporzionalmente a quanti voti presi dai singoli partiti, eleggerà un certo numero di parlamentari. Questo indirizzo impresso dal legislatore ha portato nelle ultime competizioni elettorali alla formazione al Senato di maggioranze diverse rispetto a quelle della Camera dei Deputati.
Un rischio che si paventa anche per le elezioni attuali. La Camera, infatti, raccoglie su base nazionale l’indirizzo degli elettori formando una maggioranza in favore di una determinata coalizione. Al Senato, invece, l’aula si comporrà sulla base degli indirizzi che emergono dalle singole regioni. Pertanto se in alcune regioni la maggioranza venisse conquistata dalla coalizione (o partiti) avversi a quelli che hanno raggiunto la maggioranza alla Camera, in virtù del premio di maggioranza regionale questi finirebbero per ottenere al Senato una quota di rappresentanti ben maggiore del reale consenso nel Paese.
LE SOGLIE DI SBARRAMENTO
Anche le soglie (che alla Camera vengono calcolate su base nazionale) sono calcolate su base regionale. In altre parole, se la media nazionale di un partito supera la soglia prevista, quel partito potrebbe non raggiungerla in una certa regione. E ciò significa che in quella regione i suoi voti non serviranno ad eleggere alcun senatore. Per l’elezione dei senatori le soglie sono diverse da quelle fissate per la Camera.
In ogni regione restano fuori:
1 – le coalizioni che non arrivano a prendere il 20% voti;
2 – i partiti non coalizzati che non raggiungono l’8% dei voti;
3 – i partiti coalizzati che restano sotto allo sbarramento del 3% dei voti.
Il premio di maggioranza
Anche il premio di maggioranza, che per la Camera viene assegnato tenendo conto dei seggi ottenuti su base nazionale, al Senato viene assegnato su base regionale. Ciò vuol dire che se un Polo vince in Sicilia, e un’altro vince in Emilia Romagna, entrambi, ciascuno nella propria regione, otterranno un “bonus” di seggi pari a fargli raggiungere (sempre in quella regione) il 55% dei consensi. Anche per il Senato, come per la Camera, non è possibile definire prima quanti saranno i seggi che, in ciascuna regione, rappresentano il premio di maggioranza. Il dato, infatti, dipende da quanto la coalizione vincente si avvicina alla quota del 55% dei seggi spettanti in quella regione.
Gli italiani all’estero. Gli elettori, suddivisi in quattro circoscrizioni, dovranno eleggere 6 senatori: Europa (2 senatori); America meridionale (2); America settentrionale e centrale (1) ; Africa, Asia, Oceania e Antartide (1).
LE REGIONI
Il presidente della regione è eletto direttamente con il sistema maggioritario: vince chi ha più voti e non ci sono ballottaggi. Chi arriva secondo viene comunque eletto consigliere regionale. Il consiglio regionale di Lazio e Molise è eletto con un sistema misto: in gran parte proporzionale, in piccola parte maggioritario. Per quanto riguarda la Lombardia, il sistema è proporzionale con premio di maggioranza.
Lazio e Molise
Quattro quinti dei seggi sono attribuiti proporzionalmente, sulla base di liste di partito presentate nelle diverse province (tanti voti, tanti seggi). Le liste possono essere collegate a un candidato presidente. Le liste che hanno ottenuto meno del tre per cento dei voti, non ottengono alcun seggio (“sbarramento”), a meno che non siano collegate con un candidato presidente che ha ottenuto almeno il cinque per cento dei voti. Un quinto dei seggi è attribuito con il maggioritario, sulla base di liste regionali (i cosiddetti “listini”) il cui capolista è il candidato alla presidenza.
Chi vince prende tutto, con un’eccezione: se le liste circoscrizionali collegate alla lista regionale vincente hanno ottenuto già il 50 per cento dei seggi, alla nuova maggioranza è attribuita solo la metà dei seggi del “listino” (dieci per cento del totale dei seggi in consiglio), il resto è distribuito proporzionalmente tra le liste di opposizione. Il nuovo presidente ha diritto ad avere una maggioranza stabile in consiglio: se le liste a lui collegate hanno ottenuto meno del 40 per cento dei seggi, oltre alla totalitè dei seggi del “listino” gli vengono attribuiti tanti consiglieri “extra” fino ad arrivare al 55 per cento dei seggi del consiglio.
Il Consiglio regionale del Lazio è composto dal presidente della Regione e da 70 consiglieri di cui 56 eletti con sistema proporzionale e 14 eletti con sistema maggioritario. Ogni provincia elegge un numero di consiglieri proporzionale alla sua popolazione: la provincia di Roma ne elegge 42. Il Consiglio regionale del Molise è composto dal presidente della Regione e 30 membri. Di questo numero totale, 24 consiglieri sono ripartiti nelle due circoscrizioni elettorali di Campobasso e di Isernia (17 consiglieri per la prima e 7 consiglieri per la seconda) e vengono eletti sulla base delle liste provinciali. I restanti 6 consiglieri, invece, saranno eletti sulla base di liste regionali concorrenti.
Lombardia
A ottobre 2012, la regione Lombardia ha approvato una riforma del sistema di elezione del consiglio che abolisce il ‘listino’ del presidente. Al suo posto, è stato introdotto un sistema proporzionale con premio di maggioranza. Se le liste della coalizione più votata ottengono meno del 40% dei voti validi, ottengono il 55% dei seggi. Se ottengono più del 40% dei voti, hanno almeno il 60% dei seggi. In ogni caso, la coalizione vincitrice non può avere più del 70% dei seggi. Le altre norme (soglia di sbarramento e modalità di elezione del presidente) rimangono invariate rispetto a quanto previsto per Lazio e Lombardia. Il Consiglio regionale della Lombardia è composto dal presidente della Regione e da 80 consiglieri. Ogni provincia elegge un numero di consiglieri proporzionale alla sua popolazione: la provincia di Milano ne elegge 22.