Si devono attaccare al tram Adele Ferrante e Francesco Silvestre. Il Tar ha respinto il ricorso contro la sospensione dal servizio adottato dall’amministrazione Villano, poi sciolta per camorra, proprio alla fine del 2018. La sezione del lavoro del Tribunale di Napoli ha respinto il ricorso dei due ex funzionari comunali in opposizione al provvedimento amministrativo. Ferrante e Silvestre furono “congelati” in via cautelare perché indagati nell’ambito dell’inchiesta sugli abusi edilizi ad Orta di Atella in cui sono coinvolte altre 61 persone.

“È opportuno ricordare – scrive il giudice del lavoro Rosa Pacelli – che, a seguito della contrattualizzazione del rapporto di pubblico impiego, la sospensione cautelare del dipendente in caso di procedimento penale a suo carico si fonda sull’esigenza di salvaguardare interessi, anche di rilevanza costituzionale (con specifico riferimento al principio del buon andamento e dell’imparzialità della pubblica amministrazione di cui all’art. 97 Cost.), meritevoli di tutela, nonchè l’interesse pubblico di evitare qualsiasi pregiudizio per il regolare espletamento dell’azione amministrativa, che potrebbe risultare compromesso dalla permanenza in servizio del dipendente. Tale misura, quindi, rappresenta il giusto contemperamento tra gli interessi in gioco e costituisce il logico corollario dell’abrogazione della c.d. pregiudiziale penale in ambito disciplinare e dell’affermazione del principio di autonomia tra procedimento penale e procedimento disciplinare”.

Sul piano formale il Tribunale sottolinea che “il provvedimento di sospensione temporanea dal servizio non riveste natura di provvedimento disciplinare, in quanto ontologicamente diverso per natura e funzione da quest’ultimo, e tale autonomia non viene meno neanche nel caso in cui tra i due atti sussista un collegamento funzionale, venendo il primo adottato in via meramente cautelare in attesa del secondo”. In quest’ottica la sospensione rappresenta una misura cautelare e facoltativa adottata dal Comune per impedire che la perdurante presenza in servizio di un proprio dipendente, indagato od imputato, possa “pregiudicare la propria immagine od il proprio prestigio, nelle more della definizione del procedimento disciplinare, e quindi finalizzata al soddisfacimento di esigenze datoriali o pubbliche e destinata ad esaurire i suoi effetti allorché, all’esito del procedimento disciplinare, il datore di lavoro adotti le sue determinazioni”.

Ricorso respinto. Buon Natale ad Adele Ferrante e a Francesco Silvestre.

Mario De Michele

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