Come “accertato con sentenza irrevocabile”, Domenico Zarrelli “è innocente” riguardo alla cosiddetta strage di via Caravaggio, avvenuta a Napoli nel 1975 – una famiglia di tre persone fu massacrata in un appartamento – e “nessuno può dubitare di tanto senza contravvenire alle più elementari regole del diritto vivente, oltre che della morale”: lo afferma Mario Zarrelli, fratello e legale di Domenico, riferendosi a recenti notizie relative ad attività di polizia scientifica, disposte dalla Procura di Napoli e svolte circa un anno fa, che avrebbero consentito di rilevare tracce di Dna dello stesso Domenico Zarrelli, nipote di una delle vittime, tra reperti sequestrati all’epoca sul luogo del triplice delitto. L’avvocato Mario Zarrelli lamenta la violazione del segreto istruttorio; evidenzia la contaminazione dei reperti, “aperti e visionati nel corso del dibattimento di primo grado”; sottolinea di non avere conoscenza diretta, nonostante reiterate richieste alla procura partenopea, né dello svolgimento, né dell’esito delle indagini genetiche, perché avvenute “in assenza di contraddittorio”: con la conseguenza finale – dice il legale – della pubblicazione di una notizia “falsa e diffamatoria, perché incompleta”, dal momento che “non è stata neppure avvertita la necessità di ascoltare la difesa di un innocente”. Domenico Zarrelli – annuncia il legale – non si limiterà ad invocare il divieto di processare due volte una persona, in caso di assoluzione, per lo stesso fatto (“ne bis in idem”). “Circa 40 anni fa – ricorda il difensore – Domenico Zarrelli venne esposto ad un linciaggio mediatico di violenza inaudita”, ma alla fine emerse “la verità della sua innocenza, al di là di ogni ragionevole dubbio”: “oggi, come allora – aggiunge Mario Zarrelli – il tempo sarà galantuomo e ciascuno (magistratura, stampa ed organi di diffusione) vedrà affermate le responsabilità delle colpe di cui si è macchiato”. “E’ indegno di uno Stato di diritto – conclude il legale – consentire la divulgazione di atti coperti da segreto istruttorio, la visione dei quali è stata negata al difensore di un imputato assolto con una sentenza irrevocabile, in modo da esporre alla gogna mediatica un innocente, senza consentirgli alcuna difesa”.