Già lo si sapeva. Il nuovo governatore della Campania Vincenzo De Luca deve vedersela, dopo la disputa elettorale, con la legge Severino. La condanna riportata in primo grado per abuso d’ufficio nell’ambito del processo sulla realizzazione del termovalorizzatore di Salerno, lo colloca tra i politici per cui la Severino prevede la sospensione dagli incarichi pubblici una volta proclamato. Sempre che il Parlamento – circostanza esclusa oggi dal vicesegretario del Pd Lorenzo Guerini – non decida di intervenire nel frattempo sulla legge. Lo stesso Guerini, sempre oggi, ha ribadito che «De Luca era candidabile, eleggibile e insediabile. Dopodiché – ha ricordato – c’è una legge che non parla di decadenza, eventualmente di sospensione». Ma come si arriverebbe a una eventuale sospensione? La prima tappa tra una ventina di giorni circa, quando l’Ufficio Elettorale della Corte di Appello di Napoli proclamerà ufficialmente De Luca governatore. È a partire da quel momento che la legge prevede scatti l’iter per l’applicazione della Severino: tocca alla cancelleria del Tribunale comunicare al prefetto di Napoli i provvedimenti giudiziari a carico del candidato eletto che – ai sensi della legge – ne comportano la sospensione. A quel punto il prefetto informa la Presidenza del Consiglio dei Ministri (dunque il premier Renzi), il quale sentiti il ministro degli Interni e quello per gli Affari Regionali, adotta il provvedimento di sospensione. Contro il quale, per effetto della recente sentenza della Cassazione, De Luca dovrebbe opporsi dinanzi al giudice ordinario, e non più davanti al Tar, come aveva fatto in passato in qualità di sindaco di Salerno ottenendo il reintegro nel tempo record di tre ore. È plausibile pensare che dinanzi al giudice civile i tempi di attesa per un provvedimento cautelare sarebbero ben più lunghi. Un tempo durante il quale De Luca dovrà lasciare la guida al suo vice. Ed è proprio questo uno dei nodi da sciogliere. Se la sospensione arrivasse prima che De Luca abbia il tempo di nominare la Giunta regionale verrebbe a mancare quel supplente, il vicepresidente, al quale delegare le funzioni durante un’eventuale sospensione. E si aprirebbero le porte al caos e a nuove elezioni. Ma la Legge Severino – manifestando in questo un ‘vulnus’ – non impone al Premier un termine perentorio per adottare il provvedimento di sospensione per cui De Luca potrebbe avere il tempo di nominare la giunta e arrivare alla sospensione sapendo di non lasciare la Campania in pieno caos istituzionale ma nelle mani del suo vice. Lo stesso candidato Dem in campagna elettorale ha sempre detto di confidare nelle rassicurazioni di Renzi sulla governabilità garantita in ogni caso. C’e’ poi un altro argomento cui si affidano i legali di De Luca: quello fornito dall’articolo 8 del decreto 235/2012 che prevede la notifica della sospensione al Consiglio regionale. Il che di fatto subordina il provvedimento all’avvenuta composizione del Consiglio e della giunta. Di fatto si profila una corsa contro il tempo in cui De Luca deve arrivare con la Giunta fatta prima che scatti la sospensione. In questo senso non sono da sottovalutare i tempi dettati dallo Statuto regionale che impongono al neo presidente di presentarsi alla prima seduta del Consiglio Regionale (non oltre venti giorni dalla proclamazione) con le linee di indirizzo del suo programma per poi nominare la Giunta nei dieci giorni successivi.
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