Gioia Sannitica-La proposta di riduzione dell’aliquota Imu, presentata dalla minoranza di “Uniamo Gioia”, nel corso della seduta consiliare, era volta a ripristinare l’agevolazione-votata all’unanimità da maggioranza ed opposizione di Gioia Sannitica- cancellata dallo stato specie con riferimento ai gioiesi residenti all’estero. Richiedeva circa 40.000 euro(erano indicate alcune soluzioni di copertura) con l’abbassamento dell’aliquota. Proposta ma rinviata al mittente o meglio rinviata a data da destinarsi. La proposta è stata letta ed illustrata dal capogruppo, Giuseppe Gaetano spiegandone le ragioni e le eventuali possibilità di finanziamento portate all’attenzione della maggioranza di “Rinascita Gioiese”. “Si tratta di trovare 39.000 euro da aggiungere ad altre somme(51.000 di tagli e 64.000 di rimodulazione dei mutui) già reperite per il bilancio- ha detto Michelangelo Raccio sottolineandone i costi aggiuntivi : “Sull’idea siamo d’accordo e quindi ne terremo conto ma nei prossimi anni –ha spiegato il sindaco esplicitando il problema della copertura aggiuntiva per ridare vita all’agevolazione. Ecco integrale la proposta affidata in consiglio da “Uniamo Gioia”: I sottoscritti consiglieri comunali di “uniAMO Gioia”
Premesso
• che in data 27 settembre 2014 con deliberazione n. 37 del Consiglio Comunale è stato approvato il «Regolamento per l’applicazione dell’Imposta Municipale Unica» al cui articolo 6) lettera b) contenente l’equiparazione ad “Abitazione principale” di “una” o dell’”unica” unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato;
• che detta agevolazione, votata con soddisfazione anche dalla minoranza, è stata abrogata quasi totalmente dalla conversione del D.L. n. 47/14, nella Legge 23.05.2014 n° 80 , G.U. 27.05.2014, la quale recita che “A partire dall’anno 2015 e’ considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unita’ immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all’Anagrafe degli italiani residenti all’estero (AIRE), gia’ pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprieta’ o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d’uso”;
• che pertanto anche se i comuni hanno deliberato l’assimilazione ad abitazione principale, questa non è più applicabile per la totalità dei residenti all’estero, bensì solo per coloro che godono di pensione nello Stato estero di residenza;
• che nel territorio di Gioia Sannitica le abitazioni colpite da tale Tributo sono principalmente:
1) quelle possedute da soggetti residenti all’estero, concittadini che con grande sacrificio sono riusciti a costruirsi una “casa”, ed ora, essendo costretti a rimanere nel paese estero per motivi legati al lavoro, vengono gravati da tale tributo;
2) Abitazioni costruite ed abitate di fatto dai figli ma su terreni di proprietà dei genitori e quindi a quest’ultimi intestate. In questo periodo di crisi, nella stragrande maggioranza dei casi, molti residenti, considerati i costi degli atti notarili per intestarsele direttamente, si vedono costretti a versare l’imu come se fosse una seconda abitazione.
• che dai dati relativi ai versamenti IMU su base comunale aggiornati alle deleghe del 5 febbraio 2013 resi noti dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, l’importo incassato dal Comune di Gioia Sannitica, riferito all’esercizio 2012, per gli altri immobili è stato di € 339.821,00;
• che da un calcolo matematico la riduzione dell’uno per mille qui richiesta verrebbe ad influire sul bilancio comunale con un importo pari ad euro 39.514,00 e che, quindi, la copertura finanziaria è stata individuata nella diminuzione della spesa di cui al servizio 01-04 “gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali” (Esternalizzazione dei servizi fiscali a cui noi siamo contrari); oppure con le economie derivanti da una riduzione delle parte delle spese correnti superflue, o dall’accorpamento dell’ufficio di ragioneria con altro ente, ed in parte anche con l’avanzo libero di amministrazione.
constatato
• che sia l’art. 13, comma 13 bis, del Decreto Legge n. 201/2011, convertito dalla legge n.214/2011, sia l’art.7, comma 2, del Regolamento comunale per l’applicazione dell’Imposta Municipale Unica prevedono che a decorrere dall’anno di imposta 2013 le deliberazioni di approvazione delle aliquote devono essere pubblicate esclusivamente entro la data di approvazione del bilancio di previsione dell’anno a cui la delibera si riferisce;
• l’art. 13, comma 6, del citato Decreto Legge 6 dicembre 2011 n. 201, come convertito in Legge 22 dicembre 2011 n. 2014, secondo il quale l’aliquota di base dell’IMU e’ pari allo 0,76 per cento e i comuni – con deliberazione del consiglio comunale adottata ai sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 – possono modificare, in aumento o in diminuzione, l’aliquota di base sino a 0,3 punti;
propongono al Consiglio Comunale
di pronunciarsi in ordine alla proposta di riduzione dell’aliquota di base dell’imposta prevista dall’art. 7, comma 1, del Regolamento per l’applicazione dell’Imposta Municipale Unica da 0,86 per cento a 0,76 per cento, per tutti gli immobili ad eccezione dell’abitazione principale e delle relative pertinenze già esenti per legge.