Prima della presa d’atto da parte dell’assemblea generale dell’Asi Caserta della decadenza di Biagio Lusini e dell’elezione di Nicola Tamburrino al suo posto nel Cda del Consorzio, il sindaco di San Tammaro Emiddio Cimmino ha letto e fatto mettere agli atti il seguente documento. “Il parere reso dall’ANAC non fa riferimento ad alcuna norma di legge e/o di statuto che espressamente prevedano la decadenza da componente del Comitato Direttivo al venir meno della qualità di componente dell’Assemblea Generale ma è unicamente basato su valutazioni interpretative volte a sopperire proprio a tale incontestata carenza attraverso la estensione al caso di specie di un divieto alla prosecuzione del mandato non presente in alcuna norma. Il quesito che occorre porsi è, dunque, se tale operazione interpretativa sia nella specie possibile. E la risposta non può che essere negativa avuto riguardo alla natura ‘elettiva’ dell’atto sul quale si viene ad incidere. Ed infatti il procedimento di nomina, revoca e decadenza dei componenti dell’A.S.I., così come di ogni altro consorzio pubblico, è parificato, per pacifica giurisprudenza, alle regole vigenti in materia di elettorato attivo e passivo ed alle garanzie all’uopo previste dalla Costituzione (cfr. Cass. SS.UU. 9.11.2009 n. 23682) Orbene, in materia elettorale, è principio pacifico e consolidato quello secondo il quale ogni limitazione al diritto di elettorato attivo e passivo “…ha carattere di eccezione rispetto al generale e fondamentale principio del libero accesso, in condizioni di eguaglianza, di tutti i cittadini alle cariche elettive” (C. Cost. n. 166/1972 e 1020/88) sicché le cause di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza dalla carica elettiva, “sono tassative e devono essere espressamente previste dalla legge, considerato il carattere limitativo della sfera giuridica dei soggetti. Esse, pertanto, non sono estensibili a fattispecie non previste” (TAR Palermo, II, n. 2693/2006). Proprio in ragione di tanto la giurisprudenza ha da tempo chiarito che: a) sussiste un preciso obbligo da parte del legislatore di prevederle espressamente (Corte Costituzionale n. 166/72) e b) è preclusa ogni attività di interpretazione estensiva e/o analogica a riguardo (Corte Costituzionale n. 44/97). Nella specie, peraltro, lo Statuto ASI fa un espresso riferimento ai casi di decadenza dalla carica di componente del comitato direttivo e, tra le fattispecie ivi contemplate, non è in alcun modo previsto quello della perdita, successiva alla elezione della qualità di membro dell’Assemblea Generale. E, come detto, nessuna altra norma di legge e, tanto meno, la L.R. n. 19/2013 prevede una ipotesi siffatta. La ragione di tale scelta, lungi dal poterla ricondurre a mera dimenticanza, è, invece, agevolmente individuabile nella esigenza di rendere i componenti del comitato direttivo responsabili unicamente nei confronti dell’organo che, a suo tempo, li ha liberamente eletti, ovvero l’Assemblea Generale, e non certo verso il singolo Ente che, in precedenza, lo ha designato in seno all’Assemblea. A voler diversamente ritenere si finirebbe, infatti, col condizionare indebitamente le sorti dell’andamento gestionale del Consorzio alla volontà di questi ultimi Enti che, con la minaccia della rimozione, potrebbero concretamente condizionare il processo di libera formazione della volontà del componente del Comitato Direttivo da loro eletto in Assemblea Generale. In ragione di quanto sopra la soluzione prospettata dall’ANAC di introdurre, in via interpretativa, una fattispecie decadenziale non espressamente prevista normativamente, oltre che contrastare coi principi costituzionali e giurisprudenziali sopra riportati, appare assai pericolosa per il corretto funzionamento del Comitato Direttivo. Si sconsiglia, quindi, la sua adozione in ragione dei negativi riflessi che è inevitabilmente destinata a produrre sul successivo andamento gestionale del Comitato Direttivo, oltre che per le gravi responsabilità, anche di ordine erariale, alle quali espone tutti coloro che, con il proprio voto, riterranno di doverla avallare in caso di successiva soccombenza processuale.