Chiesto il rinvio a giudizio per il presidente della Provincia di Caserta Angelo Di Costanzo e altre sette persone nell’ambito di un inchiesta sulla mancata realizzione del depuratore di Marciano Freddo. Rischiao il gidizio Pio Barbiero, Raffaele Marra, Giuseppe Offreda, Massimo Facchini.. Coinvolti nell’inchiesta anche Pasquale Di Biasio, l’ex direttore generale dell’Idrico Ferrara e l’attuale direttore Farbo.
In merito in redazione è giunta la precisazione del legale del presidente Di Costanzo, precisazione che pubblichiamo integralmente:
Il sottoscritto avvocato, difensore del presidente della Provincia di Caserta ing Angelo Di Costanzo, nella qualità di sindaco di Alvignano, intende precisare quanto segue.
Il procedimento penale di cui all’intestazione, RGNR 20908/2010 mod.21 presso la procura di Santa Maria Capua Vetere nasce da un’indagine dell’ottobre del 2010 svolta dall’Arpac su tutto il territorio casertano, al fine di verificare il corretto funzionamento dei depuratori comunali e di eventuali illiceità nello scarico di acque reflue industriali.
Da tale indagine nascevano, erroneamente, due procedimenti penali, aventi lo stesso soggetto indagato, ing. Angelo Di Costanzo, lo stesso oggetto e la stessa contestazione, illecito sversamento di acque reflue industriali in località Marciano Freddo, lo stesso arco temporale, dall’ottobre 2010 in poi, ma due diversi pubblici ministeri procedenti.
Nasceva, infatti, il proc. Pen. N.20906/2010 RGNR mod 21 di titolarità del pm dott. D’Amodio, definitosi con decreto di archiviazione per infondatezza della notizia di reato nel febbraio 2013 e il gemello porc. Pen. N.20908/2010 RGNR mond. 21 di titolarità del pm dott Guarriello, ancora oggi pendente innanzi il gup dott. Campanaro.
In casi analoghi, la giurisprudenza è chiara. Siamo in presenza, sostanzialmente di un doppio giudicato. Non poteva essere proseguita l’azione penale nel secondo proc. Pen. N.20908/2010 poiché archiviate le indagini e mai più riaperte nel primo procedimento gemello N.20906/2010. La Corte costituzionale, infatti, precisa che: “un effetto preclusivo deve essere riconosciuto anche al decreto di archiviazione quando inizia un nuovo procedimento senza la preventiva autorizzazione ex art. 414 cpp. In questi casi, il giudice deve prenderne atto, dichiarando che l’azione penale non doveva essere iniziata”.
Avv. Gennaro Caracciolo
Caserta, 17 novembre