Galluccio- L’impresa Termotetti di Gioia Sannitica ha vinto il ricorso presentato contro il comune di Galluccio ed un’ati(‘un’associazione temporanea di due imprese) risultata, in un primo momento, aggiudicataria : affidamento illegittimo hanno sentenziato i giudici dell’ottava sezione del Tar-Campania . La Termotetti subentra per i due anni del contratto. In particolare l’impresa matesina ha contestato la mancanza di possesso di alcuni requisiti tecnici in capo all’ati, un carenza che doveva portare la commissione addirittura ad escluderla dalla gara per l’affidamento del servizio. Sul piano di merito della vertenza la Termotetti ha impugnato alcuni verbali di gara nella parte in cui non è stata esclusa dalla procedura l’associazione delle due imprese e si è consentita l’integrazione e la modifica delle dichiarazioni rese in sede di offerta oltre al provvedimento con cui la predetta A.T.I. è stata convocata per subentrare nel servizio, precedentemente gestito dalla ricorrente Termotetti e alla la nota con cui era stata richiesta alla medesima A.T.I. l’integrazione della documentazione inerente alle referenze bancarie. Per cui ha la Termotetti ha chiesto l’annullamento degli atti gravati, con conseguente esclusione dell’A.T.I. e l’aggiudicazione della gara in suo favore : i giudici non solo hanno reso inefficace il contratto stipulato nel frattempo subentrando nell’esecuzione del servizio, oltre al risarcimento dei danni per equivalente per la parte non eseguita. Il Tar in ordine a quest’ultimo aspetto ha chiarito : “La presente pronuncia di annullamento degli atti di gara pare appare, in realtà, completamente satisfattiva dell’interesse di parte ricorrente, escludendo un danno risarcibile per equivalente, in quanto, trattandosi di un servizio continuativo nel tempo, ben potrà l’amministrazione stipulare il contratto con il nuovo aggiudicatario per l’intera durata prevista nel bando di gara, così reintegrando completamente la parte ricorrente delle sue pretese e garantendo al contempo un adeguato contemperamento degli interessi coinvolti. Né, del resto, sono state indicate altre specifiche ragioni di danno risarcibile” specifica l’ottava sezione. Insomma per i giudici basta l’annullamento e l’affidamento per l’intero ciclo di due anni previsto nel bando. alla stessa Termotetti assistita dall’avvocata Eleonora Marzano.
Michele Martuscelli