AGLI EMERITI ASINI DI “SPERANZA (disperata) E (senza) FUTURO” ci premuniamo di far conoscere LA SENTENZA N. 28 DELLA CORTE DEI CONTI PIEMONTE DEL 5 MARZO 2018, la quale (vi) chiarisce i termini della questione inerente l’approvazione del bilancio consolidato enti locali, non solo, ma anche che non sono ammesse scappatoie o scusanti (tipo non avevo il bilancio della partecipata): “ …….. Pur comprendendo le difficoltà tecniche sottese a tale adempimento, la Sezione non può che accertare l’inadempimento del Comune rispetto ai termini indicati dal legislatore: l’art. 151, co. 8 del TUEL dispone espressamente che “entro il 30 settembre l’ente approva il bilancio consolidato con i bilanci dei propri organismi e enti strumentali e delle società controllate e partecipate, secondo il principio applicato n. 4/4 di cui al d. lgs. 23/6/2011 n. 118”. Tale adempimento non è meramente formale ma, come affermato nel principio contabile menzionato, è funzionale al superamento delle lacune informative dei bilanci degli enti locali al fine di ottenere una visione completa delle consistenze patrimoniali e finanziarie di un gruppo di enti e società che fa capo ad una amministrazione pubblica, incluso il risultato economico. Le giustificazioni dell’ente non possono rappresentare una scusante o una attenuante, … Tale inadempimento determina un divieto di assunzioni. Ai sensi dell’art. 9 co. 1 quinquies del d.l. n. 113/2016, convertito nella legge n. 160/2016, “ In caso di mancato rispetto dei termini previsti per l’approvazione dei bilanci di previsione, dei rendiconti e del bilancio consolidato e del termine di trenta giorni dalla loro approvazione per l’invio dei relativi dati alla banca dati delle amministrazioni pubbliche di cui all’art. 13 legge 31/12/2009, n. 196, compresi i dati aggregati per voce del piano dei conti integrato, gli enti territoriali …. non possono procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto, fino a quando non abbiano adempiuto. …… “ Essendo tale sentenza consultabile su internet, i “disperados” anziché precipitarsi a scrivere il “mi piace” per qualsiasi sciocchezza proferita dal sindaco, potrebbero utilizzare gli strumenti informatici per informarsi, evitando, così, di scrivere “asinerie” !!! Ma siccome sappiamo che tale richiamo cadrà nel vuoto, preannunciamo che non risponderemo ad ulteriori annotazioni sull’argomento, facendoli cuocere nel loro brodo di arroganza e presunzione. “CHI DI ARROGANZA VIVE, … DI ARROGANZA MUORE !!!”.
ALLEANZA DEMOCRATICA PER SANT’ARPINO