NAPOLI – La mancanza della copertura finanziaria, individuata solo per il primo anno, oltre a una serie di limiti che rendono la norma di fatto inapplicabile: sono alcune delle motivazioni, contenute nelle note esplicative dell’emendamento alla Finanziaria, proposto dal consigliere delegato Fulvio Martusciello e approvato dalla Commissione Bilancio della Regione Campania, che di fatto segna lo stop alla legge approvata dal Consiglio regionale lo scorso 18 febbraio.

In particolare – si osserva – la legge prevede obiettivi applicabili a tutti i consumi, in generale fino al raggiungimento del 60% del consumo totale (percentuale assolutamente irraggiungibile). Inoltre dalla programmazione regionale vengono escluse tutte le fonti tradizionali e quelle rinnovabili ad esclusione del solare, del geotermico e delle maree (si suppone quindi una moratoria delle altri Fer come l’eolico, le biomasse solide e liquide etc.). Tale disposizione è in contrasto con la riserva di legge nazionali prevista dall’art. 117 Cost. Inoltre costituisce limite alla libertà di impresa e comunque le fonti non rinnovabili non sono di competenza della Regione. Quanto al piano di dismissione degli impianti termoelettrici e reti alta tensione, la dismissione degli impianti previsti non tiene conto che si tratta di iniziative private che hanno tempi di vita previsti nelle autorizzazioni. L’ipotizzata riduzione delle importazioni di energia mediante un piano di dismissione delle reti elettriche ad alta tensione non trova alcun possibile riscontro sul piano tecnico o programmatorio. Inoltre la titolarità di tali reti e le relative autorizzazioni non rientrano tra le competenze regionali. Infine gran parte delle reti ad alta tensione fanno parte del sistema di trasporto nazionale e quindi non sono eliminabili. Capitolo edifici di pubblico servizio: la previsione non tiene delle fattibilità tecniche, delle tempistiche dei lavori pubblici né delle coperture finanziarie necessarie e, per gli edifici adibiti ad uso pubblico ma di proprietà privata, dei titoli di proprietà e dei diritti di superficie. La disposizione – si evidenzia – affida una serie di compiti disparati la cui esecuzione allo Stato non è assolutamente compatibile con le risorse umane disponibili. La disposizione inoltre è in contrasto con le linee guida del decreto 10/9/2010. La copertura finanziaria è individuata solo per il primo anno e fa riferimento a risorse europee non tenendo conto che comunque si tratta di cofinanziamenti per cui è necessario individuare le coperture delle quote nazionali e regionali. Inoltre, i fondi comunitari hanno vincoli di destinazione che comportano l’inutilizzabilità per alcuni scopi che si prefigge la legge medesima.

 

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui