Piedimonte Matese- Il Tar Campania(terza sezione) dà ragione all’amministrazione  dei  monopoli di stato in ordine al chiosco di via Caso : conferma della  legittimità del “no” al trasferimento.

“ Conclusivamente, in assenza di titoli abilitativi per il chiosco attualmente in uso al ricorrente(F.M. ndr), non può che considerarsi pienamente legittimo il diniego alla richiesta di trasferimento definitivo della Rivendita Generi di Monopolio n.9 e della Ricevitoria Lotto n.403 in Piedimonte Matese”.  Non  è dato sapere se e come  si concluderà l’intera complessa  vicenda  visto  che è ancora  possibile  il ricorso d’appello al consiglio di stato  ma la pagina scritta dal tribunale amministrativo campano, con una sentenza di pochi giorni fa, segna una tappa importante  nella annosa  storia  del prefabbricato-chiosco, storia  scandita da altri ricorsi amministrativi che sono richiamati  nel provvedimento emesso  dalla terza sezione il 4 marzo scorso. Una sentenza che  sottolinea, in particolare, la “non rilevanza” di  accordi raggiunti  con l’amministrazione comunale o di provvedimenti adottati nei mesi scorsi dall’ente locale come l’atto di giunta riguardante un atto di indirizzo per la revisione dei regolamenti locali in materia di libera concorrenza.

Ma andiamo al cuore della sentenza che  ha dato ragione al monopolio : ” Ora, in disparte dal rilievo pure assorbente che la controversia in esame attiene ai rapporti tra il ricorrente e l’Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato, sicché gli accordi intervenuti tra il primo e il Comune di Piedimonte Matese, così come gli atti deliberativi degli organi di quest’ultimo, possono avere un’efficacia solo riflessa su quei rapporti, il Tribunale non può che rimarcare che tra le parti del presente giudizio esiste già un giudicato formatosi sulla legittimità di un precedente diniego al trasferimento definitivo (provvedimento n.20532 del 27.1.2.2001, per la sede di Via caso n.31). Tale legittimità è stata, infatti, sancita con sentenza di questo Tribunale n.3257/2002, confermata dal Consiglio di Stato con sentenza del 14 luglio 2009 n. 4857, il quale ricordava, tra l’altro che il trasferimento provvisorio di una rivendita di generi di monopolio può avvenire solo per un periodo limitato di tempo (un anno), proprio per la necessità di assicurare che la custodia e la commercializzazione dei prodotti oggetto di regime monopolistico avvenga all’interno di locali contrassegnati da regolarità urbanistico-edilizia e riconosciuti espressamente idonei alla destinazione d’uso dall’autorità comunale. Conclusivamente, in assenza di titoli abilitativi per il chiosco attualmente in uso al ricorrente, non può che considerarsi pienamente legittimo il diniego alla richiesta di trasferimento definitivo della Rivendita Generi di Monopolio n.9 e della Ricevitoria Lotto n.403 in Piedimonte Matese” dice la sentenza da eseguirsi da parte dell’autorità amministrativa.

Michele Martuscelli

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