Cambiare il cognome, ritenuto ridicolo o vergognoso: quasi uno sport nazionale. Nell’ultimo anno, gli italiani che lo hanno chiesto sono stati quasi tremila e la meta’ di loro sono stati accontentati. Nei primi sette mesi di quest’anno, gia’ altri duemila si sono aggiunti all’elenco e quasi in mille hanno raggiunto l’agognato obiettivo: il cambio o la modifica del cognome originario, come previsto dal Regolamento entrato in vigore nel 2000.
I dati del Viminale riferiti all’Adnkronos parlano di 2.134 istanze presentate alle prefetture di residenza e trasmesse al ministero dell’Interno nel 2009, salite a 2.982 nel 2010, mentre a fine luglio del 2011 risultavano essere 1.961. Quanto ai decreti definitivi del Viminale, in risposta alle istanze presentate, nel 2009 le concessioni sono state 977 e i dinieghi 152; nel 2010 rispettivamente 1.529 e 116; nei primi sette mesi di quest’anno 837 concessioni e 86 dinieghi sono stati emessi dal ministero dell’Interno. La procedura per il cambiamento del nome o del cognome, perche’ “ridicolo o vergognoso o rivelante origine naturale”, come specifica la normativa, e’ di stretta competenza del prefetto, mentre il Viminale provvede all’esame delle domande di cambiamento di cognome o di aggiunta di un altro cognome al proprio. La normativa e’ stata modificata nel 2000, con l’approvazione del Dpr relativo al Regolamento per la revisione e la semplificazione dell’ordinamento dello stato civile. “Nell’ottica della semplificazione amministrativa – si spiega – si e’ ritenuto opportuno proporre l’adozione di un intervento normativo, che attribuisce al prefetto tutte le competenze in materia, comprese quelle attualmente esercitate dal ministero dell’Interno, eliminando cosi’ una serie di passaggi interni”. Il Regolamento prevede che l’istanza va presentata al prefetto del luogo di residenza, che ne cura l’istruttoria e poi la trasmette al ministero dell’Interno, assieme alla documentazione presentata dal richiedente e al parere espresso dagli uffici. Il Viminale inoltra alla prefettura una relazione assieme al decreto provvisorio che va consegnato all’interessato a affisso all’albo pretorio sia del Comune di residenza che in quello di nascita, per 30 giorni. Trascorso un altro mese, se non vi sono opposizioni da parte di terzi, il ministero dell’Interno vara il decreto finale, che viene inviato alla prefettura per la notifica all’interessato, che potra’ cosi’ finalmente festeggiare per il cambio del cognome.