SANTA MARIA CAPUA VETERE   – “La dismissione da parte di Cosentino di ogni carica politica, visti i principi normativi e la giurisprudenza citata, costituisce circostanza neutra e priva di effetti diretti sul piano di un’eventuale valutazione di insussistenza delle esigenze cautelari”: per questo motivo i giudici di Santa Maria Capua Vetere (Caserta) hanno respinto oggi la richiesta di revoca dell’ordinanza di custodia cautelare nei confronti di Nicola Cosentino per l’inchiesta “Il Principe e la scheda ballerina”.

Il collegio, composto dal presidente Orazio Rossi e dai giudici Francesca Auriemma e Marinella Graziano, ricorda che le esigenze cautelari sono già state esaminate e confermate da Riesame e Cassazione. Cita l’ordinanza del Riesame che fa riferimento al “consolidamento e la continuità dei rapporti criminali che hanno agevolato Cosentino nella sua carriera politica; la pluralità di competizioni elettorali in cui risulta essere stato sostenuto dall’organizzazione criminale; la persistenza del debito di gratitudine (e gli inevitabili intrecci ricattatori) cui egli deve, almeno in parte, le sue fortune”.

 

Quindi, riferendosi anche alla sentenza con cui la Cassazione riconobbe la fondatezza delle esigenze cautelari, i giudici sottolineano: “E’ evidente che nelle motivazioni di tali provvedimenti non vi è riferimento alcuno al ruolo dell’imputato quale parlamentare, il quale ruolo, dunque, non ha avuto importanza dirimente nel momento in cui si sono ritenute sussistenti le esigenze cautelari con la conseguenza, dunque, che anche la dismissione da tale carica non può avere rilevanza per un’ipotizzata e sopravvenuta assenza di tali esigenze cautelari e per il relativo accoglimento dell’istanza difensiva”.

Il Tribunale, infine, ribadisce che “il delitto di corruzione risulta commesso nel medesimo ambito territoriale dell’imputato, il quale, anche alla luce della sua lunga attività politica, risulta aver realizzato e dato luogo a contatti e legami personali ed economici che l’unica novità intervenuta non appare idonea a recidere”.

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