PIEDIMONTE MATESE – Condannati ex amministratori ed un dirigente dell’ente montano matesino per il mancato recupero di entrate derivanti dal fitto di due capannoni industriali di proprietà dell’ente pubblico intercomunale. La corte dei conti-sezione giudicante- con una sentenza, deposita in primavera ma ancora all’albo pretorio, ha accolto alcune delle richieste della procura regionale della magistratura contabile : ha condannato l’ex dirigente e segretario generale, Gennaro Pezone, al pagamento di 27.000, più spese aggiuntive, l’ex presidente Domenico Bergamin(13.000 euro), gli ex assessori Ezio Cappello e Raffaele Riccio(6.000 euro) e Orlando Cesarini, ragioniere (13.000 euro) per aver svolto, quest’ultimo, mansioni da “agente contabile di fatto” in relazione alla ideazione ed approvazione di una specie di struttura condominiale per la gestione dei capannoni situati lungo l’ex SS158 di cui è stato appunto l’amministratore per poi essere revocato.
Il collegio ha ritenuto illegittimo la delega di funzioni pubbliche, come la riscossione delle entrate ad un “condominio” di privati affittuari. Respinte le domande risarcitorie a carico di altri ex assessori come Lucio Riccio, Cosimo Montanaro, Sisto Bruno, Filomeno Santomarco, Michele Iannuccili, Cantone Federico Giuseppe Aiale, Giuseppe Falco, Rosalba Conte e Pasquale Cusano. Il danno contabile dell’ente è stato quantificato in 70.000 circa ridotto rispetto a quanto stimato dalla procura ( l’importo originario della procura era,infatti, di 107.587).Come si sono snodati gli eventi della complessa vicenda? Il collegio ha scritto che “la responsabilità del mancato incasso non è in relazione a quanto è stato fatto ma a ciò che avrebbe dovuto farsi e non si è realizzato”, vale a dire non sono state messe in campo iniziative efficaci ed utili per il recupero delle somme.Pur verificando le responsabilità dei singoli, i giudici contabili hanno rilevato che “l’operato dell’amministrazione si è snodato lungo direttrici confuse e contraddittorie, lasciando trasparire tutta la casualità delle scelte effettuate e la relativa inadeguatezza rispetto alla gravità delle inadempienze”. La vicenda riguardo l’affitto di un capannone nel 2000 alla La.Mec, poi andata in liquidazione e cancellata al registro delle imprese nel 2006, a cui fu dato anche un secondo capannone nel 2002. Il canone mensile era di 2.065 euro per il primo e 1.032 per il secondo. Di fronte alla persistente morosità ed al mancato pagamento, la giunta nominava un legale, poi revocato, e successivamente un altro avvocato. Ma solo nel settembre 2005(giunta Missere) fu avviata un’azione giudiziaria per il recupero degli affitti( ma solo quelli dal 2003) dei locali con un decreto ingiuntivo emesso dal tribunale di S. Maria Capua Vetere nel 2006( prima approvata anche una proposta transattiva con rilascio immediato e riduzione della somma da pagare non andata ad effetto). All’ex segretario Pezone fu anche attribuita la delega alla stipula dei contratti e riscossione dei canoni –la morosità dell’impresa inadempiente si aggravò tra il settembre 2003 ed il settembre 2004. Il collegio contabile ha respinto le eccezioni circa la prescrizione dei crediti e la richiesta di chiamare in causa altri amministratori dopo la giunta succeduta al 2005(Missere). La corte dei conti parla di “gestione tentennante e maldestra” quanto alle scelte compiute dagli organi dirigenziali o politici”.Censurata è anche l’approvazione di un regolamento di condominio sul presupposto della comproprietà degli immobili(capannoni) affittati definita come “aberrazione giuridica” (gli immobili sono dell’ente montano e non delle ditte locatarie) con amministratore condominiale(pagato) che aveva il compito di riscuote i canoni mai riscossi effettivamente. L’ex segretario Pezone ha presentato richiesta di conciliazione per incarichi ricoperti all’ente comunitario che ha nominato un proprio rappresentante nell’apposita commissione “onde evitare un gravoso contenzioso all’Ente” il quale, con una delibera di giunta ha ritenuto “opportuno aderire alla procedura di cui all’art. 410 del c.c.p”
Michele Martuscelli