SAN POTITO SANNITICO – Si va in revocazione per la vicenda giudiziaria ex Gezoov sul piano del diritto amministrativo. I due gradi di giudizio (il tar a favore degli utilizzatori-detentori dell’azienda ed il consiglio di stato con un pronunciamento favorevole all’amministrazione comunale che adesso dovrà affrontare la nuova prova giurisdizionale).

Il giudice in appello ha annullato la sentenza di primo grado emessa nel 2011 dichiarando inammissibile il ricorso. Questo perché la signora Altieri Anna ha presentato un nuovo ricorso invocando l’esistenza di uno dei presupposti che legittimano il rimedio della eventuale revocazione secondo i casi previsti dalla normativa ( come ad esempio nuove prove o eventuali errori di fatto emersi prima o dopo il passato in giudicato della sentenza ).

 

“…Nel caso – scriveva il consiglio di stato in uno dei passaggi della sentenza sottoposta adesso a revocazione- si deve, infatti, rilevare che, del tutto erroneamente, il primo giudice (TAR ndr) – in totale difetto di una puntuale prova – ha apoditticamente aderito alle affermazioni della ricorrente di primo grado, la quale era si era limitata ad auto-qualificarsi genericamente come “detentore da anni” dei terreni de quo, dimenticando che (come insegnava un antico maestro proprio a tal proposito) il processo amministrativo non è finalizzato alla tutela dei c.d. “interessi illegittimi”.

Il TAR, a fronte ad una generica auto-qualificazione della ricorrente, non solo non si è preoccupato di esperire alcuna istruttoria d’ufficio ma non si è nemmeno fatto alcun carico del fatto che gli immobili in questione erano stati bonariamente ceduti con rogito in data 3.11.2008, dalla Società proprietaria al Comune, a fronte di un corrispettivo di € 1.135.000,00. In conseguenza, è evidente il difetto di legittimazione all’impugnazione de quo agitur della ditta A.A. che, al momento della decisione (6.10.2011) era stata già giudizialmente dichiarata occupante abusiva degli stessi con la sentenza del Tribunale di S. Maria Capua Vetere n.1456/2008, poi confermata dalla Corte di Appello di Napoli con la decisione n. 2708/2009; e dell’ordinanza del GOT dell’Esecuzione del predetto Tribunale n. 281/2011”.

Michele Martuscelli

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