Galluccio- L’impresa Termotetti di Gioia Sannitica  ha vinto il ricorso  presentato  contro il comune di Galluccio  ed un’ati(‘un’associazione temporanea di due imprese) risultata, in un primo momento,  aggiudicataria : affidamento illegittimo hanno sentenziato i giudici dell’ottava sezione del Tar-Campania   . La  Termotetti subentra per i due anni del contratto. In particolare l’impresa matesina ha contestato la mancanza di possesso di alcuni requisiti  tecnici in capo all’ati, un carenza  che doveva portare la commissione addirittura  ad escluderla dalla gara  per l’affidamento del servizio. Sul piano  di merito della vertenza la Termotetti  ha impugnato  alcuni  verbali di gara  nella parte in cui non è stata esclusa dalla procedura l’associazione delle due imprese  e si è consentita l’integrazione e la modifica delle dichiarazioni rese in sede di offerta  oltre al   provvedimento con cui la predetta A.T.I. è stata convocata per subentrare nel servizio, precedentemente gestito dalla ricorrente Termotetti e alla la nota con cui era stata richiesta alla medesima A.T.I. l’integrazione della documentazione inerente alle referenze bancarie. Per cui   ha la Termotetti ha   chiesto l’annullamento degli atti gravati, con conseguente esclusione dell’A.T.I.  e l’aggiudicazione della gara in  suo favore   : i giudici  non solo hanno reso  inefficace il  contratto   stipulato nel frattempo  subentrando   nell’esecuzione del servizio, oltre al risarcimento dei danni per equivalente per la parte non eseguita. Il Tar   in ordine a quest’ultimo aspetto ha  chiarito  : “La presente pronuncia di annullamento degli atti di gara pare appare, in realtà, completamente satisfattiva dell’interesse di parte ricorrente, escludendo un danno risarcibile per equivalente, in quanto, trattandosi di un servizio continuativo nel tempo, ben potrà l’amministrazione stipulare il contratto con il nuovo aggiudicatario per l’intera durata prevista nel bando di gara, così reintegrando completamente la parte ricorrente delle sue pretese e garantendo al contempo un adeguato contemperamento degli interessi coinvolti. Né, del resto, sono state indicate altre specifiche ragioni di danno risarcibile” specifica l’ottava sezione. Insomma per i giudici  basta l’annullamento e l’affidamento per l’intero ciclo di due anni previsto nel bando. alla stessa Termotetti assistita dall’avvocata Eleonora Marzano.

Michele Martuscelli

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