Vittoria a metà per la Eco Transider, la cosiddetta fabbrica della puzza. Il Tar ha accolto anche nel merito il ricorso della ditta contro l’ordinanza di chiusura del reparto di trattamento dell’umido disposta da sindaco di Gricignano Andrea Moretti. Ma ha ordinando all’azienda di mettere a norma l’impianto. E ha rinviato a dicembre il proseguo della discussione nel merito. Insomma, potrebbe essere una vittoria di Pirro. E’ quello che sperano i cittadini di Gricignano, Carinaro e Teverola, che lo scorso 22 settembre hanno promosso una mobilitazione di massa.

Ecco il testo integrale della sentenza. Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quinta) ha pronunciato la presente ORDINANZA sul ricorso numero di registro generale 4412 del 2015, proposto da: Eco Transider Srl, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti Alfredo Cretella e Maurizio Balletta, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Grazia Basile in Napoli, alla via Francesco Giordani, n. 30; contro Comune di Gricignano di Aversa, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dagli avv.ti Maria Capasso e Tommaso Castiello, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Laura Sofia Allamprese in Napoli, alla Salita Moiariello, n. 66; e con l’intervento di ad opponendum: Arcadia Associazione di Volontariato, in persona del l.r. p.t; Cam Urra’, Associazione di Promozione Sociale, in persona del l.r. p.t; Associazione Portatori Sant’Andrea Apostolo, in persona del l.r. p.t; Si Teverola Onlus, in persona del l.r. p.t; Associazione Sissy Continua A Sorridere, in persona del l.r. p.t; Laboratorio Fertilia – Agro Aversano, in persona del l.r. p.t.; Ersino Di Foggia, in proprio e nella qualità di l.r. dell’Associazione Settimo Miglio nonché del Comitato Festeggiamenti di S. Andrea; Andrea Nicola Ciardulli, in proprio e nella qualità di l.r.di Socio Culturale Noi Giovani; Alberto Della Gatta, in proprio e nella qualità di l.r. del Circolo Politico Culturale Libera Gricignano; Andrea Di Foggia, in proprio e nella qualità di l.r. del Partito Democratico, Sezione di Gricignano; Giuseppe Iuliano, in proprio e nella qualità di l.r. Forza Italia, Sezione di Gricignano; Domenico Fioretti, in proprio e nella qualità di l.r. Forza Italia Giovani, Sezione di Gricignano; Michele Di Luise, in proprio e nella qualità di l.r. della Sezione Giovani Pd, Sezione di Gricignano; Giuliano Tessitore; Giacomo Di Ronza, in proprio e nella qualità di l.r. dell’UDC, Sezione di Gricignano; Daniele Zito, in proprio e nella qualità di l.r. di Forza Italia Giovani Teverola; Nicola Munno, in proprio e nella qualità di l.r. del Circolo Uniti per Gricignano; tutti rappresentati e difesi dagli avv. Nunzia Zampella, Giuseppe Spena, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Valerio Recinto in Napoli, alla via Depretis n.19; Comune di Teverola, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall’avv. Raffaele Marciano, con domicilio eletto presso lo studio dello stesso in Napoli, alla via S. Lucia, n. 62; per l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia, dell’ordinanza del Comune di Gricignano d’Aversa del 08.09.2015 con il quale il Sindaco ha disposto l’immediata sospensione dell’attività di stoccaggio e trattamento dei rifiuti codice CER 2000108 e 2000201 e di ogni altro atto connesso e consequenziale; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visto l’atto di costituzione in giudizio di Comune di Gricignano di Aversa, in persona del Sindaco p.t. e di tutti gli intervenienti di cui in epigrafe; Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente; Visto l’art. 55 cod. proc. amm.; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nella camera di consiglio del 24 settembre 2015 il dott. Pierluigi Russo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Considerato che, successivamente alla relazione della Seconda Università degli Studi di Napoli, posta a base dell’ordinanza impugnata, l’A.R.P.A.C. con verbale di sopralluogo n. 126/NB/15 del 1.9.2015 ha certificato che “nelle aree esterne all’impianto in questione non si avvertono maleodorante significative”; Rilevato, tuttavia, che nel citato verbale l’A.R.P.A.C. ha comunque accertato varie inadempienze, tra le quali, con specifico riferimento alla problematica delle immissioni odorigine, l’incompletezza dell’impianto di biofiltrazione, la mancata implementazione del sistema di abbattimento ad umido con il prescritto scrubber a reagente acido e la mancanza di portelloni di chiusura all’area di trattamento di rifiuti umidi urbani; Ritenuto, nell’ottica di un equilibrato contemperamento dei diversi interessi pubblici e privati coinvolti nella presente controversia, di dover sospendere l’impugnata ordinanza inibitoria dell’attività svolta dalla Eco Transider e nel contempo di ordinare alla ricorrente di adeguare l’impianto alle prescrizioni stabilite dall’A.R.P.A.C., nel termine di 30 giorni decorrente dalla comunicazione del presente provvedimento; Ritenuto, inoltre, di dover ordinare all’A.R.P.A.C. e alla Regione Campania – alle quali la parte ricorrente notificherà copia della presente ordinanza entro il termine di 10 giorni dalla comunicazione della stessa – di effettuare nella prima decade del mese di novembre 2015, attraverso proprio personale, un sopralluogo congiunto al fine di verificare l’osservanza di tutte le prescrizioni stabilite nel citato verbale, facendo successivamente pervenire presso la Segreteria di questa Sezione le risultanze del controllo effettuato; Ritenuto di fissare il prosieguo del giudizio cautelare alla camera di consiglio del 3.12.2015; P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quinta) accoglie la domanda cautelare e, per l’effetto, sospende il provvedimento impugnato fino alla camera di consiglio del 3.12.2015 e dispone contestualmente gli incombenti di cui in motivazione a carico della parte ricorrente, dell’A.R.P.A.C. e della Regione Campania; Spese compensate. La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti. Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del 24 settembre 2015 con l’intervento dei magistrati: Luigi Domenico Nappi, Presidente Pierluigi Russo, Consigliere, Estensore Carlo Buonauro, Consigliere.

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