Nessuna grossa incongruenza riscontrata, negli atti impugnati dagli avvocati, tale da sospendere i provvedimenti adottati dal vertice del tribunale sammaritano e, quindi, No all’accoglimento del provvedimento cautelare. Tuttavia “la delicatezza delle questioni richiede un adeguato approfondimento di merito” nell’udienza già fissata a febbraio 2014. Così la prima sezione del Tar che ha respinto la richiesta del consiglio dell’ordine degli avvocati d S.Maria Capua Vetere circa l’accentramento delle funzioni ed attività giudiziarie con la soppressione delle sedi distaccate salva la sopravvivenza dello stabile di Caserta come quarta sezione civile”. Tuttavia “vista in ogni caso la delicatezza delle questioni richiede un adeguato approfondimento nella sede di merito”.
Ma come hanno articolato il provvedimento che rinvia la sorte della soppressa sezione distaccata matesina al pari di altre sezioni decentrate a partire dal 15 settembre scorso? “….Il mantenimento delle sedi già adibite ad uffici delle sezioni distaccate costituisce una valutazione connotata da ampia discrezionalità, sindacabile solo per macroscopici vizi di eccesso di potere; ritenuto- scrivo i giudici- che il mantenimento dell’immobile della sola sede distaccata di Caserta costituisca una soluzione non irragionevole in funzione della eccezionale situazione dell’attività giudiziaria facente capo al Tribunale accorpante; considerato che l’utilizzo di tale immobile quale sede della IV sezione civile (con competenza in determinate materie su tutto il circondario del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere) non appare, ad un primo esame, incongruente con lo spirito della riforma e con la ratio sottesa all’articolo 8, comma 1, del d.lgs. n. 155 del 2012, che è quella di mantenere (in via eccezionale e transitoria) gli immobili già in uso per le sezioni distaccate al servizio del Tribunale accorpante; rilevato, dunque, che la sezione civile che utilizza l’immobile sito in Caserta deve considerarsi- questo il passaggio chiave- alla stregua di una mera articolazione del Tribunale di Santa Maria, con l’unica peculiarità della ubicazione territoriale, tenuto conto che al 15 settembre 2013 le sezioni distaccate non esistono più nell’ordinamento giudiziario (salvo che in relazioni al alcune tipologie di processi pendenti); ritenuto infine che alcun vulnus al principio del giudice naturale è predicabile, poiché l’assegnazione delle cause avviene secondo criteri oggettivi e prestabiliti ” la prima sezione non accolto la sospensiva e differito l’esame di merito a febbraio. Michele Martuscelli