Piedimonte Matese- Inammissibile. Così la corte costituzionale si è pronunciata(sent. N.202) sulla questione della vertenza  tra consorzio di bonifica del Sannio Alifano e regione Campania in tema del trasferimento per personale del soppresso ente consortile . A chiedere l’intervento della corte il tar nella causa attivata dall’ente matesino contro alcuni atti di diffida e messa in mora per l’attuazione del trasferimento dei lavoratori ex telesina : la sezione del tar aveva sospeso il processo e rimesso la palla della complessa vicenda alla corte per la verifica della legittimità costituzionale di una norma di una legge regionale(la n.11 del 2012 in tema di riordino dei consorzi).  A parere del tar “la norma provvedimento impugnata sarebbe in palese contrasto con gli articoli 3(uguaglianza) e 97 cost.(buon andamento della pubblica amministrazione) nella misura in cui si limiterebbero ad ordinare il trasferimento nell’organico del consorzio di bonifica del Sannio Alifano di 15 dipendenti del soppresso consorzio con conservazione dell’inquadramento giuridico e previdenziale e, soprattutto,  creerebbe una serie aggiuntiva di criticità  sull’assetto organizzativo tra cui i costi anche previdenziali a fronte  non sarebbe sufficiente la somma stanziata(800.000 euro limitata al 2012 con un vincolo di destinazione per il triennio successivo da fissare anno per anno.    Insomma una “scelta irragionevole” per cui sottoposta alla verifica costituzionale anche perché sono trascorsi più di dieci anni da quando fu approvato il provvedimento di eliminazione del consorzio telesino con trasferimento del personale a quello matesino con la nascita di una gestione di liquidazione con un commissario ad hoc. Per la corte, dichiarando l’inammissibilità , il tar non ha fatto tutto quello che poteva fare: in particolare “ha omesso di verificare la praticabilità di un’interpretazione alternativa costituzionalmente orientata della norma”. Un pensiero  precisato ed esplicitato dopo :” la norma impugnata(art.3) inserendosi in un contesto complesso e di risalente genesi, non comporta di per sé il sacrificio del principio di buon andamento ma si limita ad esprimere la volontà del legislatore regionale di porre rimedio ad una situazione di inerzia amministrativa, che ha pregiudicato gravemente l’attuazione dell’originario provvedimento di scioglimento del consorzio Valle Telesina e di trasferimento delle attività principali al consorzio Sannio Alifano( non era l’unico destinatario di funzioni e personale ndr) scrive la corte dopo aver illustrato i vari passaggi del  trasferimento con la “fusione” dei consorzi tra  immediata attuazione ed applicazione successiva e progressiva mediante specifici atti di istruttoria  necessarie per le criticità riscontrate nell’ente soppresso(questo lo scopo della delibera regionale del 2002 attuativa della precedente norma con una serie di adempimenti affidati al commissario liquidatore, “adempienti propedeutici al trasferimento del personale, stante la complessità, non poteva provvedere il legislatore regionale”). Da qui le conclusioni: ..” Di conseguenza, la norma impugnata può essere interpretata come un mero sollecito alla conclusione della procedura, della quale detti adempimenti costituiscono presupposto indefettibile. Nella stessa ordinanza di rimessione emerge al contrario che l’attività istruttoria pertinente al compimento di questi ultimi non è stata svolta. Il giudice a quo lamenta infatti: a) l’assenza di una articolata e ponderata istruttoria attinente alle singole posizioni del personale da trasferire; b) la presenza di sovrapposte duplicazioni di figure professionali senza che la Regione abbia elaborato alcun criterio di riassetto funzionale; c) la mancata specificazione e quantificazione del contenzioso e degli oneri previdenziali presenti e pregressi del personale trasferito…..” . Per finire con una sorta di rimprovero al Tar : “ Se le premesse argomentative svolte dal rimettente risultano corrette sotto il profilo della non conformità della fattispecie amministrativa ai canoni del buon andamento, il petitum(il contenuto della decisione richiesta ndr) che egli formula si presenta, tuttavia, privo della necessaria consequenzialità logico-giuridica. L’art. 3 della legge reg. Campania n. 11 del 2012 non ha, infatti, rimosso modalità e adempimenti già prescritti in sede amministrativa con le richiamate delibere del Consiglio regionale n. 94/6 del 3 aprile 2002 e della Giunta regionale n. 2082 del 17 maggio 2002, ma – presupponendone l’indefettibile osservanza – si è limitato ad imporne l’attuazione, sollecitando il superamento della decennale situazione di stallo. L’omesso esperimento di un’interpretazione costituzionalmente orientata impone, conclusivamente, la declaratoria di inammissibilità della questione”.Adesso  la vertenza davanti al tar proseguirà sulla base di quanto disposto dalla corte costituzionale.

Michele Martuscelli

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