Via dal comdominio gli studi medici che curano malattie infettive o contagiose. Il divieto, in linea di principio, vale anche per circoli ricreativi, scuole di musica o di ballo.

Lo sottolinea la Cassazione che, regolamento condominiale alla mano, ricorda come “resta vietato di destinare gli appartamenti, i negozi e i locali deposito ad impianti commerciali pericolosi, ad uso sanatorio, di gabinetto di cura malattie infettive o contagiose, a scuola di musica, canto e ballo, a circoli ricreativi e politici”. La Cassazione da’ invece il via libera agli studi di dermatologia. In particolare, la Seconda sezione civile – sentenza 14460 – ha accolto il ricorso di Nicola B., medico specialista in dermatologia che nei due gradi di giudizio precedenti si era visto negare il diritto a rimanere in un condominio di Aversa, nel napoletano, dove aveva lo studio professionale insieme ad altri medici dal 1981. Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, prima, e la Corte d’appello di Napoli, nel maggio 2005, avevano dichiarato illegittima la destinazione dell’appartamento del dermatologo a studio professionale sulla base del fatto che “la branca della dermatologia includeva anche la diagnosi e cura di malattie parassitarie”.

 

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