La legge ‘svuota-carceri’, sulla base della quale sono stati disposti i domiciliari per Alessandro Sallusti, “costituisce un istituto adottato dal legislatore per fare fronte a superiori esigenze deflattive imposte dal sovraffollamento inframurario, al fine di garantire così una migliore organizzazione degli istituti di pena” e “opera indipendentemente da una specifica istanza di parte”, ossia di una richiesta di andare in carcere. Lo scrive il giudice Guido Brambilla nel motivare il ‘no’ all’istanza.

Dopo che venerdì scorso il giudice del Tribunale di Sorveglianza di Milano, Guido Brambilla, aveva disposto la detenzione domiciliare per il giornalista, accogliendo la richiesta del procuratore Edmondo Bruti Liberati, Sallusti aveva presentato un’istanza allo stesso magistrato nella quale chiedeva di revocare la sua decisione. Il direttore del quotidiano di via Negri spiegava nell’istanza di non aver “richiesto alcun beneficio o misura alternativa” e che “il mio caso” è “stato additato dalla stampa quale frutto di una condizione privilegiata rispetto a quella di altri condannati verso i quali l’applicazione della detenzione domiciliare non è stata richiesta o concessa”. “L’istanza proposta da Sallusti Alessandro – scrive il giudice nel provvedimento con cui ha rigettato la richiesta di carcere – sembra orientata, per il suo tenore letterale, a ottenere ‘contro se”, una nuova e diversa valutazione, da parte di questo ufficio, rispetto a quella dell’ordinanza (…) i motivi di doglianza, invero, si traducono nella generica prospettazione, da parte di Sallusti, di avere beneficiato di un privilegio mai richiesto, a discapito di situazioni analoghe riguardanti altri soggetti condannati”. Però, chiarisce il magistrato, “l’espiazione della pena presso il domicilio ex legge 199 (la cosiddetta ‘svuotacarceri’, ndr) non rientra nel novero delle misure alternative in senso stretto (cui l’istante ha inteso rinunciare) ma costituisce un istituto adottato dal legislatore per fare fronte a superiori esigenze deflattive imposte dal sovraffollamento inframurario, al fine di garantire così una migliore organizzazione degli istituti di pena a beneficio dell’intera popolazione carceraria”. Si tratta, conclude Brambilla, “quindi di uno strumento deflattivo che opera indipendentemente da una specifica istanza di parte e che deve essere disposto ogni qualvolta ne ricorrano i presupposti di legge”. Intanto, per giovedì prossimo è fissata l’udienza del processo per direttissima per evasione a carico di Sallusti. E per il direttore de ‘Il Giornale’ poi domani si aprirà la prima udienza per un altro caso di diffamazione nei confronti di un magistrato. Imputati per diffamazione la cronista Barbara Romano e il generale Antonio Pappalardo per un’intervista pubblicata il 3 luglio 2007 su ‘Libero’, allora diretto da Sallusti. Quest’ultimo risponde di omesso controllo. Parte civile l’ex sostituto procuratore militare di Padova, Maurizio Block.

 

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