Era una vera e propria cessione di ramo di azienda, e non una riorganizzazione, l’operazione messa in campo da un gruppo societario per ottenere un indebito risparmio d’imposta. È questa, in sintesi, la motivazione con cui la Commissione tributaria regionale ha dato ragione alle Entrate consentendo un recupero, per l’Erario, di circa 60 milioni di euro.
Cessione del ramo d’azienda e non riorganizzazione – L’Agenzia delle Entrate campana aveva configurato come vere e proprie cessioni di ramo d’azienda – soggette a imposta di registro – le operazioni effettuate da una società di produzione e commercializzazione di manufatti che, invece, sosteneva di aver realizzato una vasta riorganizzazione aziendale. In questa ipotesi, i trasferimenti tra società appartenenti allo stesso gruppo europeo di beni strumentali, risorse umane e conoscenze tecniche, accompagnati dalla corresponsione di un indennizzo, avevano consentito alla società un indebito risparmio d’imposta attraverso la detrazione dell’Iva.
La linea difensiva e la vittoria in Ctr – L’azione di recupero, che ammonta complessivamente a circa 60 milioni di euro, ha riguardato il disconoscimento dell’Iva detratta dalla società cessionaria in relazione al trasferimento di beni, che, configurando una cessione d’azienda, è fuori dal campo di applicazione dell’Iva ma soggetta a imposta di registro. L’atto di appello proposto dalla società è stato ritenuto infondato dall’organo giudicante che ha confermato la sentenza di primo grado. Da segnalare, infine, anche il rigetto da parte dei giudici della richiesta di esonero dalle sanzioni, in quanto il collegio ha ritenuto non configurabile l’errore incolpevole chiarendo come l’errore sia stato pienamente voluto, al fine di conseguire un indebito vantaggio fiscale.