Cambia tutto in materia di abusivismo e dal primo gennaio si fa sul serio grazie alle regole che si sono dati i magistrati. Per gli ecomostri, come per edifici innalzati in zone di rilievo paesaggistico, immobili sorti in aree demaniale il conto alla rovescia è già iniziato. Il 10 dicembre il procuratore generale presso la Corte d’Appello di Napoli Luigi Riello ha firmato un protocollo d’intesa con i sette procuratori della Repubblica del distretto giudiziario partenopeo che, di fatto, darà concreta esecuzione alle demolizioni decretate con sentenza definitiva. Un provvedimento rivoluzionario che finalmente mette nero su bianco in una materia che da tempo attende di essere regolamentata da una normativa efficace e che – di fatto – riesce a superare anche lo stallo determinato da un dibattito politico che per mesi ha coinvolto le maggioranze e le opposizioni in consiglio regionale. Regole chiare e precise, dunque. Ispirate – come si legge in premessa nel documento sottoscritto dal «Gruppo di lavoro distrettuale demolizioni manufatti abusivi – a criteri di giustizia, ragionevolezza ed equità sociale. Il gruppo di lavoro che ha prodotto il protocollo è composto (oltre naturalmente al Pg Riello, che lo presiede) dal procuratore Paolo Mancuso (Nola), dai sostituti della Procura Generale Ugo Ricciardi e Salvatore Sbrizzi; dai pm Alberto Cannavale (Napoli), Fabio Massimo Del Mauro (Avellino), Donatella Palumbo (Benevento), Giuliana Giuliano (Santa Maria Capua Vetere), e dai procuratori aggiunti Carmine Renzulli (Napoli Nord) e Pierpaolo Filippelli (Torre Annunziata). Ed eccoli, i criteri che a partire dal primo gennaio 2016 sovrintenderanno alla regolazione degli abbattimenti. L’antiabusiviso dà scacco matto in sette mosse. Al primo punto ci sono gli «immobili che, per condizioni strutturali, caratteristiche o modalità ostruttive costituiscano un pericolo già accertato, anche se non urgente, per l’incolumità pubblica e privata». Secondo: « Immobili di rilevante impatto ambientale o costruiti su aree demaniali o in zone soggette a vincolo ambientale e paesaggistico o idrogeologico, archeologico ovvero caratterizzate da elevato e persistente rischio sismico». Terzo: «Imobili anche abusivamente occupati, nella accertata disponibilità – diretta o indiretta (anche per interposta persona) – di soggetti appartenenti a organizzazioni camorristiche». Quarto punto: «Immobili in costruzione o allo stato grezzo, o non ultimati, o non stabilmente abitati (seconde case, case di vacanza eccetera) ovvero facenti parte di aree anche oggetto di lottizzazione abusiva». Quinto: «Immobili adibiti ad attività imprenditoriali o speculative». Sesto: «Immobili anche adibiti ad abitazione di superficie superiore agli 80-100 metri quadri». Settimo punto: «Tutti gli altri immobili che non rientrano nei precedenti criteri». Per tutte queste tipologie, e in presenza di sentenze definitive, si procederà con gli abbattimenti seguendo il criterio cronologico.

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