“Non luogo a provvedere” dell’Antitrust sul caso De Luca sotto il profilo dell’incandidabilità, segnalato da un gruppo di parlamentari del Movimento 5 Stelle, perché esula dalle competenze attribuite all’Autorità garante della Concorrenza e del Mercato dalla legge applicabile alla materia (decreto legislativo n.235/2012). Nella risposta al M5S che sarà pubblicata integralmente nel prossimo Bollettino, l’Autorità ricorda innanzitutto “di essere già intervenuta nei confronti di Vincenzo De Luca con delibera 28 novembre 2013, ‘accertando la situazione di incompatibilità allora esistente fra il suo incarico di Sottosegretario di Stato alle infrastrutture e ai trasporti e la contestuale carica di Sindaco del comune di Salerno'”. In ordine alle norme su incandidabilità e divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo, la nota anticipata da fonti della stessa Agcm riferisce che “l’Autorità non è competente ad applicare le previsioni del d. lgs. N.235/2012 e che l’adozione delle misure di attuazione di tale decreto, inclusa la sospensione, è di competenza del Prefetto per gli amministratori locali e del Governo per le cariche regionali”.Per quanto riguarda, inoltre, il riferimento alla legge n.190/2012 su inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni, nella risposta si legge che la competenza dell’Antitrust a vigilare sui conflitti di interessi riguarda soltanto le “cariche di Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro, Vice Ministro, sottosegretario di Stato e commissario straordinario del Governo”.