La prima sezione del Tar della Campania ha respinto “per infondatezza” tutti i ricorsi presentati, dal 2012 al 2014, da cittadini, associazioni e attività commerciali contro la delibera del Comune di Napoli del novembre 2012 relativa al piano particolareggiato del traffico con cui sono state istituite la ztl del mare, l’area pedonale di via Partenope, la ztl Tarsia-Pignasecca e contro i dispositivi successivi. Il Tar – si legge nella sentenza – ha valutato che “non è irragionevole o ingiusto che i problemi di traffico nel centro di una città con alta densità abitativa come Napoli siano affrontati ponendo limitazioni al traffico privato in ragione degli effetti sulla sicurezza della circolazione, sulla salute, sull’ordine pubblico e sul patrimonio ambientale e culturale”. In relazione a ciò, il Tar ricorda che il centro cittadino è tutelato dall’Unesco e che la zona del lungomare “si connota per una sua esclusiva dimensione paesaggistica”. I giudici del Tar hanno affermato che la costituzione di ztl e di aree pedonali sono “frutto di scelte discrezionali non suscettibili di sindacato di merito in sede giurisdizionale” e che “la previa adozione del Put è necessaria solo qualora l’amministrazione comunale voglia subordinare l’accesso alla ztl al pagamento di pedaggi”. Respinte dai giudici anche le eccezioni dei ricorrenti rispetto ai danni economici che avrebbero subito le attività commerciali a causa delle limitazioni al traffico e all’inquinamento acustico e ambientale delle zone limitrofe alle ztl e alle aree pedonali. Il Tar infatti ha ritenuto che i minori introiti sono legati alla crisi economica che permane dal 2008 e che l’inquinamento delle zone limitrofe può essere “contrastato con ulteriori misure di disciplina del traffico”.