Automezzi con non più di due anni di immatricolazione e con almeno 170 cavalli fiscali. Erano queste le condizioni contenute nel bando della gara d’appalto indetto dalla Asl Napoli 3 Sud per il trasporto degli infermi in autombulanza e che ha visto la sospensione del medesimo con ordinanza n 895/17 del TAR Campania. Il valore dell’appalto era di circa 6 mln di euro. Il provvedimento è stato emanato a seguito del ricorso presentato da una delle società partecipanti alla gara la Campania Emergenza Srl, difesa dall’Avv. Flavio Brusciano. “Il prezzo posto a base d’asta – pari a € 2.880.000,00 per ogni lotto per il biennio d’affidamento – spiega il legale – era del tutto inadeguato rispetto alle prestazioni richieste”. Il motivo è presto detto. Il trasporto secondo il bando doveva essere garantito in 20 postazioni presenti su tutto il territorio provinciale. Ancora, l’equipaggiamento doveva essere formato: da un’ambulanza con le caratteristiche tecniche di cui sopra; da un autista – soccorritore e da un infermiere professionale. “Ebbene – continua l’avvocato – applicando il CCNL previsto dall’AIOP il costo lordo aziendale per la figura di ‘un’autista soccorritore’ inquadrato con livello B1 è di € 2.005,45. E’ facile dedurre quindi come il totale del solo costo del personale è di circa € 20.185,65 al mese, dunque, quasi il doppio di quello preventivato dal bando in spregio a qualsiasi norma di logica e buon senso!”. Dello stesso avviso anche i giudici che hanno censurato il bando accogliendo l’istanza cautelare e sospendendo l’efficacia dello stesso: “Il prezzo posto dalla stazione appaltante a base di gara non appare prima facie compatibile con il costo del personale da adibire a ogni autombulanza e, conseguentemente, non consente la formulazione di un’offerta congrua e la previsione di un apprezzabile utile di impresa”. Ugualmente inadeguate poi anche le specifiche richieste per gli automezzi. Esse infatti secondo il giudicante “Appaiono eccessivamente e irragionevolmente restrittive della concorrenza; le caratteristiche tecniche possono rilevare in ordine alla valutazione della offerta tecnica, ma non possono costituire motivo della automatica esclusione dalla gara degli operatori economici in possesso di ambulanze pur idonee alla gestione del servizio”.