PIEDIMONTE MATESE – “Pur nella evidente difficoltà, un pizzico di ottimismo, meno di quello della settimana scorsa, non guasta mai. Ci auguriamo che la politica più alta possa risolvere le problematiche sorte sul punto. Se a questo aggiungiamo collaborazione e stimolo da parte dei colleghi e, soprattutto unità della classe forense tutta, nessun problema sarà insormontabile”.
Così l’avvocato Antonio Palmieri, tra gli esponenti dell’associazione forense matesina commenta l’attuale fase della vicenda legata alla soppressione della sezione distaccata territoriale al pari di quelle sparse sul territorio nazionale ed elencate nel decreto legislativo n152-2012 . Si parla con frequenza di anticipo dello spostamento( a regime è per il settembre 2013).
”Ad oggi si è risolta la carenza dei Cancellieri e, quindi, si è deliberato per la revoca della astensione nel mese di Luglio per una strana regola che riguarda l’impossibilità di astensioni se non ad intervalli di almeno 15 giorni. Per lo spostamento dei procedimenti(cautelari, convalide, procedure d’urgenza, possessorie, sequestri conservativi e giudiziari – oltre che appelli al GdP), pur se a partire dal 16.09, sono stati inviati alle Presidenze i carteggi stabiliti nella riunione del 28.06.12.
Il momento appare difficile. E’ come se vi fosse un disegno in senso lato e quindi complessivo che va delineandosi sempre più pericolosamente, facendo apparire un ridimensionamento del servizio giustizia al quale possono far ricorso solo i grandi gruppi o gli utenti/avvocati dei grandi centri. L’aumento dei costi diaccesso, i tortuosi e costosi percorsi stragiudiziali, le limitazioni dell’appello, l’allontanamento dei giudici dal territorio, limitano sempre più la possibilità per il cittadino di veder riconosciute le proprie ragioni. L’appello “cassatorio”, i parametri, l’ordinamento professionale e le società professionali sembrano poi porre la classe forense ai minimi storici. Sulla legge-delega e sul decreto attuativo che ha riordinato la geografica giudiziaria con la soppressione delle sezioni distaccate vi sono state pronunce della magistratura amministrativa?
“ Sì – risponde Palmieri. Il TAR Basilicata ha annullato il decreto col quale il Presidente del Tribunale di Matera disponeva che a far data dal 12.11.2012 tutte le controversie civili, anche già pendenti, venissero trattate presso la sede di Matera. Il caso, che presenta diversità e somiglianze con quello della nostra Sezione, ci appare comunque di buon auspicio. Il TAR ha infatti stabilito il principio secondo cui (Ricorso comune di Pisticci per la sezione relativa) le sezioni distaccate, pur soppresse totalmente dalla riforma, continuano ad operare sino al 13 settembre 2013.
Secondo il Giudice Amministrativo- prosegue l’avvocato- le udienze dal 13.09.2012 (data del giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta) e sino al 13.09.2013 per le cause pendenti innanzi alle sezionisopprimende andranno celebrate innanzi al cancellato ufficio. Sino a questo punto il provvedimento ci appare certamente favorevole. Il caso di specie, tuttavia, trattava il trasferimento integrale del contenzioso civile e non quello per gruppi omogenei di procedimenti che per particolari esigenze –carenza di personale amministrativo – potrebbe essere considerato legittimo. La nostra Sezione potrebbe inquadrarsi in una posizione intermedia.
PERCHE? Da un lato da noi parrebbe un trasferimento per gruppi e dettato da esigenze particolari (ricordo la atavica mancanza di cancellieri pur se le cancellerie stanno funzionando piuttosto bene con le applicazioni ricevute). D’altro canto il TAR si è pronunciato sul ricorso di un Comune avente interesse a conservare il contenzioso civile pure in quanto Ente che aveva contribuito di recente alla ristrutturazione della medesima struttura come fatto nel nostro Comune.
Sempre il Tar lucano ha poi sospeso il trasferimento del personale amministrativo a Matera.
Ci sono altre pronunce – conclude l’avvocato matesino che richiama un aspetto importante quale la coerenza del decreto alla legge delega. Si consideri,infatti, anche che vi sono ordinanze di vari Tribunale, tra cui ricordiamo Pinerolo e Montepulciano, di rimessione alla Consulta degli atti in relazione alla sollevata questione di legittimità costituzionale
Ricordiamo brevemente che bisogna, in primis, considerare gli aspetti concernenti la illegittimità ed irrazionalità della delega al Governo in materia di revisione della geografia giudiziaria, per violazione degli art. 70 e 72 della Cost., – disciplinanti l’iter ordinario di produzione legislativa – e dell’art. 77 co.2 relativo alla decretazione d’urgenza atteso che soltanto in sede di conversione è stata introdotta una disposizione riguardante la riorganizzazione degli uffici giudiziari, peraltro del tutto diversa rispetto al contenuto del decreto legge convertito e, quindi, tale da configurare la classica ipotesi di norma intrusa nella legge di conversione. La questione di legittimità costituzionale non appare secondaria anche in relazione allaviolazione dell’art. 25 ovvero del “giudice naturale precostituito per legge” come invocato nelle richiamate ordinanze.
Michele Martuscelli