Il 30 aprile 2013 il consigliere Imma Lama propose in assise la mozione per “l’adozione dei provvedimenti necessari alla verifica dell’attuazione degli indirizzi programmatici del consiglio comunale espressi nella deliberazione consiliare n.36 del 31 luglio 2003” a suo parere “in contrasto con la determinazione dirigenziale relativa al permesso a costruire n.71 del 29/03/2013”. Pochi mesi dopo, nel dicembre 2013 sette consiglieri comunali, ovvero Imma Lama, Michele Galluccio, Gianpaolo Dello Vicario, Gino Della Valle, Paolo Galluccio, Orlando de Cristofaro ed Augusto Bisceglia chiedevano la convocazione del consiglio comunale per la “verifica e conferma della delibera di consiglio comunale n.36 del 31/07/2003 e del consequenziale atto transattivo sottoscritto e verifica della corrispondenza delle attuali procedure poste in essere dall’Amministrazione”. Anche in questo caso, il consiglio comunale, compatto, ha votato contro la proposta di delibera confermando quanto fatto dall’Amministrazione Sagliocco in quanto “non vi era alcuna necessità di confermare una delibera già adottata in consiglio comunale”.

Ed avendo in quella sede espresso alcuni consiglieri dubbi e perplessità sulla trasparenza oltre che la legittimità degli atti prodotti dall’ufficio tecnico comunale, il Sindaco Giuseppe Sagliocco, ritenne di rimettere tutti gli atti sulla questione Ctp alla procura della Repubblica per verificare eventuali profili di illeicità a cura appunto, della Procura della Repubblica. E la risposta della Procura della Repubblica non si è fatta attendere. Il pubblico ministero ha chiesto l’archiviazione del procedimento perché la notizia di reato è infondata non essendo gli elementi acquisiti nel corso delle indagini preliminari idonei a sostenere l’accusa in giudizio. In particolare “le attività di indagine e l’acquisizione ed esame della documentazione inerente la vicenda non hanno consentito di rinvenire elementi istruttori comprovanti le illeicità oggetto di denuncia, consentendo al contrario di accertare la piena leicità dell’azione dell’amministrazione pubblica, avendo adottato atti conformi alla normativa di settore. In effetti, i titoli abilitativi in questione risultano legittimi proprio per la suddetta conformità alle disposizioni urbanistiche contenute sia nella disciplina normativa primaria che nella disciplina di pianificazione riguardante il territorio del Comune di Aversa; allo stesso modo risulta legittimo anche il diniego di proroga del primo titolo, atteso l’insanabile contrasto con le regole urbanistiche sopravvenute del tutto incompatibili con il precedente rilascio del permesso a costruire. Va infatti rammentato al riguardo che la decadenza del titolo per la sopravvivenza di norme urbanistiche maggiormente restrittive costituiva oggetto di espressa previsione nella predetta disciplina di settore”.

 

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