SAN NICOLA LA STRADA – “A partire dal 1 gennaio 2013, entra in vigore il Tributo comunale sui Rifiuti e sui Servizi (abbreviata in Res o anche Tares), una tassa che si versa al Comune, dovuta da chiunque possieda, occupi o detenga, a qualsiasi titolo, locali o aree scoperte suscettibili di produrre rifiuti urbani, indipendentemente dalla loro destinazione d’uso”. A darne notizia è Gaetano la Marca, portavoce del Comitato Cittadino San Nicola La Strada – Città Partecipata.
“Il nuovo tributo” – è scritto in una nota – “è disciplinato dall’articolo 14 del Dl 201/2011 e sostituisce tutti i vigenti prelievi relativi alla gestione dei rifiuti, sia di natura patrimoniale sia di natura tributaria. Ogni cittadino, al fine di poter comprendere e tutelare i propri diritti, dovrebbe poter avere un minimo di conoscenza allorché vengono promulgate leggi e formulati regolamenti di interesse collettivo. Di contro” – prosegue la nota del Comitato – “gli amministratori comunali dovrebbero facilitare questa conoscenza in modo da rendere trasparenti le loro scelte politico-amministrative sulla base del mandato ricevuto, attuando così “scelte a favore di tutti”. È opportuno, pertanto, che i cittadini siano presenti alle sedute del Consiglio Comunale quando si dovrà approvare il regolamento attuativo. Dal primo gennaio 2013 la Tares interesserà tutti i comuni del territorio nazionale e la tariffa da pagare dovrà coprire i costi relativi alla gestione dei rifiuti ed i costi relativi ai servizi indivisibili dei comuni, quali la polizia locale, l’anagrafe, l’ufficio tecnico, l’illuminazione, l’istruzione, la manutenzione delle strade e verde pubblico e così via (questi ultimi costi prima erano sovvenzionati con rimesse statali). Bisogna ricordare che sono soggetti alla tariffa tutti gli immobili per l’80% della superficie catastale. La tariffa è commisurata all’anno solare ed alla quantità e qualità media ordinaria dei rifiuti prodotti per mq. di superficie ed inoltre tiene conto della tipologia e delle attività svolte. Essa viene applicata in base a: costi dei servizi di gestione ( investimenti, ammortamenti ecc..); quantità dei rifiuti conferiti, servizio fornito; costi dello smaltimento dei rifiuti; tributo provinciale per l’esercizio di tutela, protezione ed igiene ambientale. La nota dolente per tutti è che nell’ottica di un risparmio statale per le relative rimesse ai comuni inerente i servizi indivisibili, gli enti devono applicare alla tariffa una maggiorazione pari a 0,30 euro per mq. di superficie, che può essere incrementata fino a 0,40 euro per mq. di superficie. Il Comune con un proprio regolamento, adottato con delibera di consiglio, può prevedere riduzioni tariffarie nella misura massima del 30% nel caso di: abitazione con un unico occupante; abitazioni stagionali con uso discontinuo; locali diversi dalle abitazioni; abitazioni per soggetti residenti all’estero; esenzioni (sotto forma di deliberazioni del consiglio comunale) per situazioni particolari. Per le zone in cui non è effettuata la raccolta” – prosegue la nota del Comitato – “il tributo è dovuto in misura non superiore al 40% della tariffa; inoltre, relativamente alla raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche sono assicurate riduzioni nella modulazione delle tariffe e nel caso di recupero rifiuti, alla tariffa, è applicato un coefficiente di riduzione proporzionale alla quantità di rifiuti che il produttore dimostri di aver avviato al recupero. Il tributo è dovuto nella misura max del 20% della tariffa in caso di mancato svolgimento del servizio, nonché di interruzione per motivo sindacale o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall’autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone ed all’ambiente. I comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti possono, con regolamento, prevedere l’applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva in luogo del tributo. Sono esclusi dalla tassazione le aree che non possono produrre rifiuti come quelle scoperte con carattere pertinenziale di abitazioni private o le aree condominiali non occupate in via esclusiva”.
ndp