SANT’ANGELO D’ALIFE – Istituito un ufficio ad hoc per l’’esame delle pratiche di condono edilizio(ben tre leggi nazionali). Potranno essere scelti, tramite, convenzione , anche professionisti esterni. E’ questo il contenuto di una delibera approvata dalla giunta comunale di Sant’’Angelo d’’Alife con la definizione anche di un cronoprogramma per la messa a punto delle richieste da tempo depositate e giacenti o le nuove che saranno presentate agli uffici.

La risoluzione di questa problematica( a parlarne in maniera dettagliata fu Domenico Iannarelli, ora assessore al ramo) è messa in relazione con il rilancio del piano urbanistico comunale e quindi nell’’ambito della necessaria programmazione urbanistica ed ambientale oggetto di una delle prime delibere della giunta Folco. “Costituisce obiettivo di questa Amministrazione Comunale- è scritto nell’’atto deliberativo- pervenire ad una definizione delle domande di condono edilizio presentate ai sensi delle leggi 47/85, 724/94 e 326/2003, dando attuazione ai procedimenti necessari a definire istanze pendenti da anni; la definizione delle predette istanze di sanatoria edilizia costituisce una delle principali finalità cui è orientata l’attività di ripristino della legalità violata di questa Amministrazione, poiché il rilascio o il diniego del condono è condizione per il corretto esercizio delle attività sanzionatorie e repressive degli abusi edilizi che risulteranno insanabili, e di successiva verifica della coerenza della pianificazione territoriale vigente con il tessuto edilizio-urbanistico così come risultante dagli abusi aventi titolo alla sanatoria”. La connessione obbligatoria con il PUC è fissata in seguito quando si rileva che “il Comune di Sant’’Angelo d’’Alife è in fase di predisposizione del nuovo Piano Urbanistico Comunale, per cui, ai fini della futura pianificazione è necessario giungere ad una puntuale ricognizione dell’edificato esistente oggetto di procedimento di condono e suscettibile di essere condonato” e che “con particolare riferimento al comma 48 dell’art. 2 della legge n. 662 del 23/12/1996 che stabilisce che: “I Comuni sono tenuti a iscrivere nei propri bilanci le somme versate a titolo di oneri concessori per la sanatoria degli abusi edilizi. I Comuni possono utilizzare le relative somme per far fronte ai costi di istruttoria delle domande di concessione in sanatoria “Art. 2 comma 49” per l’attività istruttoria al rilascio delle concessioni in sanatoria, i Comuni possono utilizzare i fondi all’uopo accantonati”.

 

Michele Martuscelli

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