Il Piano urbanistico comunale è legittimo nell’impianto generale e quindi resta in vigore. Ma il ricorso dei consiglieri comunali di opposizione è stato accolto nella parte che riguarda il conflitto di interessi di alcuni esponenti dell’allora maggioranza che nel luglio 2014 approvò il Puc. Questa la decisione del Tar della Campania in merito al ricorso presentato da Carlo Cioffi, Salvatore Del Prete, Michele De Micco, Stefano Minichino e Giovanni Sorvillo, che allora erano consiglieri di minoranza. Accolto in parte anche il ricorso dei cittadini Michele Pisano e Alessandra Salvina Pisano. I giudici amministrativi hanno recepito il ricorso dei consiglieri in merito al conflitto di interessi dell’ex sindaco Angelo Brancaccio, dell’attuale primo cittadino Giuseppe Mozzillo, di Nicola D’Ambrosio, di Stefano Del Prete e di Antonio Marroccella. In sostanza il Tar ha stabilito che le particelle che riguardano i parenti degli amministratori che votarono il Puc sono illegittime. Mentre sono stati respinti tutti gli altri punti del ricorso che invocava l’illegittimità dell’intero strumento urbanistico. Il Puc resta quindi in vigore. E di fatto, leggendo nei dettagli il dispositivo, il collegio giudicante ha anche elogiato il lavoro tecnico effettuato dall’ingegnere Claudio Valentino, estensore del Puc ed ex responsabile del settore Politiche del territorio del Comune. Mentre le zonizzazioni dei parenti di Brancaccio, Mozzillo, D’Ambrosio, Del Prete e Antonio Marroccella sono state dichiarate illegittime. Questi cittadini potranno eventualmente ricorrere contro la sentenza del Tar sulla base di una sentenza della Cassazione del marzo di quest’anno in base alla quale sindaco, assessori e consiglieri comunali possono approvare gli strumenti urbanistici di indirizzo generale, come il Puc, Pip, Peep e gli altri piani particolareggiati. Sul piano politico si tratta di una vittoria dell’allora maggioranza guidata da Brancaccio. Come detto infatti il Puc resta in vigore. Ma Cioffi, Del Prete, De Micco, Minichino e Sorvillo portano a casa un importante risultato in quanto i giudici hanno ravvisato il conflitto di interessi dei suddetti ex amministratori, qualcuno di loro ancora in carica, accogliendo quindi uno dei punti politicamente rilevanti contenuti nel ricorso degli allora esponenti dell’opposizione.
Mario De Michele
LA SENTENZA DEL TAR CAMPANIA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Ottava)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5786 del 2014, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
Michele Pisano, Salvina Alessandra Pisano, rappresentati e difesi dall’avv. Francesco Vergara, con domicilio eletto presso Francesco Vergara in Napoli, via Monte di Dio, 66;
contro
Comune di Orta di Atella in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall’avv. Luigi Maria D’Angiolella, con domicilio eletto presso Luigi Maria D’Angiolella in Napoli, viale Gramsci, 16; Provincia di Caserta; Regione Campania;
nei confronti di
Giuseppe Mozzillo, Nicola D’Ambrosio;
sul ricorso numero di registro generale 5788 del 2014, , integrato da motivi aggiunti, proposto da:
Carlo Cioffi, Salvatore Del Prete, Michele De Micco, Stefano Minichino, Giovanni Sorvillo, rappresentati e difesi dall’avv. Francesco Vergara, con domicilio eletto presso Francesco Vergara in Napoli, via Monte di Dio, 66;
contro
Comune di Orta di Atella in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall’avv. Luigi Maria D’Angiolella, con domicilio eletto presso Luigi Maria D’Angiolella in Napoli, viale Gramsci, 16; Provincia di Caserta, Regione Campania;
nei confronti di
Giuseppe Mozzillo, Nicola D’Ambrosio;
per l’annullamento
DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE DI ORTA DI ATELLA N. 4 DELL’8.7.2014: APPROVAZIONE DEL PIANO URBANISTICO COMUNALE E DEL RELATIVO RAPPORTO DI VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA.
Visti i ricorsi, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Orta di Atella in persona del Sindaco p.t.;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 7 ottobre 2015 il dott. Olindo Di Popolo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con ricorso iscritto a r.g. n. 5786/2014 e successivi motivi aggiunti, Pisano Michele e Pisano Salvina Alessandra impugnavano, chiedendone l’annullamento, la deliberazione del consiglio comunale di Orta di Atella n. 4 dell’8 luglio 2014, recante l’approvazione del piano urbanistico comunale (in appresso, p.u.c.) e del relativo rapporto di valutazione ambientale strategica (in appresso, v.a.s.), nonché ogni atto ad essa presupposto connesso e consequenziale, tra cui, in particolare, il decreto del responsabile del Settore Politiche ambientali del Comune di Orta di Atella n. 1 del 28 marzo 2014, recante la valutazione del rapporto ambientale, le deliberazioni della giunta comunale di Orta di Atella n. 97 dell’11 giugno 2013 e n. 190 del 19 ottobre 2013, recanti, rispettivamente, l’adozione del p.u.c. e l’esame e le controdeduzioni alle osservazioni al p.u.c., la nota del Comune di Orta di Atella, prot. n. 14287, del 15 novembre 2013, la deliberazione della giunta comunale di Orta di Atella n. 123 del 23 giugno 2014, recante la conclusione della fase di adozione ed acquisizione dei pareri sul p.u.c.
2. I ricorrenti allegavano di essere comproprietari in Orta di Atella di: – suolo censito in catasto al foglio 8, particella 9, classificato dal previgente piano regolatore generale (in appresso, p.r.g.), approvato con decreto del presidente della Provincia di Caserta n. 33 del 5 maggio 2001, nelle zone C1 (“residenziale di nuova espansione”) e D3 (“insediamenti produttivi di tipo commerciale, direzionale e servizi”) e, invece, dal gravato p.u.c. nella zona D2 (“insediamenti produttivi di tipo commerciale, direzionale, turistico”); – suolo censito in catasto al foglio 102, particella 63, classificato dal previgente p.r.g. nella zona B1 (“centro urbano – zona edificata satura”) e, invece, dal gravato p.u.c. nella zona A (“centro storico”); – suolo censito in catasto al foglio 11, particella 3, classificato dal previgente p.r.g. nella zona E (“agricola”) e, invece, dal gravato p.u.c. nella zona F (“attrezzature e infrastrutture di interesse collettivo”).
3. A sostegno dell’impugnazione proposta rassegnavano censure così rubricate: a-b) violazione dell’art. 66 delle norme tecniche di attuazione (in appresso, n.t.a.) del piano territoriale di coordinamento provinciale (in appresso, p.t.c.p.) di Caserta, approvato con deliberazione del consiglio provinciale di Caserta n. 26 del 26 aprile 2012; violazione dell’art. 10, comma 2, della l. n. 1150/1942 e dell’art. 13 dello statuto del Comune di Orta di Atella; violazione degli artt. 18, 22 e 23 della l. r. Campania n. 16/2004; violazione dell’art. 3, comma 5, del r.r. Campania n. 5/2011; violazione dell’art. 3 della l. n. 241/1990; violazione dei principi di adeguatezza e ragionevolezza; eccesso di potere per travisamento e inesistenza dei presupposti, contraddittorietà, manifesta illogicità e arbitrarietà; c) violazione del d.m. n. 1444/1968 e della l. r. Campania n. 14/1982; violazione dell’art. 3 della l. n. 241/1990; violazione dei principi di adeguatezza e ragionevolezza; eccesso di potere per travisamento e inesistenza dei presupposti, contraddittorietà, manifesta illogicità e arbitrarietà; sviamento; disparità di trattamento; d) violazione dell’art. 10, comma 2, della l. n. 1150/1942 e dell’art. 13 dello statuto del Comune di Orta di Atella; violazione degli artt. 18, 22 e 23 della l. r. Campania n. 16/2004; violazione dell’art. 3, comma 5, del r.r. Campania n. 5/2011; violazione del p.t.c.p. di Caserta; violazione dell’art. 15 del d..lgs. n. 152/2006; violazione del piano stralcio per l’assetto idrogeologico (in appresso, p.s.a.i.) approvato con deliberazione del consiglio regionale della Campania del 24 novembre 2011; violazione del decreto del presidente della giunta regionale della Campania n. 17 del 18 dicembre 2009; e) violazione dell’art. 78, comma 2, del d.lgs. n. 267/2000; violazione della l. r. Campania n. 16/2004 e del r.r. Campania n. 5/2011; violazione del principio di legalità e dei principi generali in materia di attività amministrativa; violazione degli artt. 6 bis e 21 septies della l. n. 241/1990.
In estrema sintesi, lamentavano che: a) il suolo censito in catasto al foglio 8, particella 9, classificato dal previgente p.r.g. nelle zone C1 (“residenziale di nuova espansione”) e D3 (“insediamenti produttivi di tipo commerciale, direzionale e servizi”), sarebbe stato riclassificato dal gravato p.u.c. nella zona D2 (“insediamenti produttivi di tipo commerciale, direzionale, turistico”) sulla base di una previsione confliggente con l’art. 67, comma 2, delle n.t.a. del p.t.c.p. – il quale consente l’incremento proporzionale delle aree per insediamenti produttivi (zone D) rispetto alle superfici non già aventi tale (mera) destinazione, come erroneamente ritenuto dal Comune di Orta di Atella, bensì aventi anche tale (effettiva e compiuta) utilizzazione –, nonché censurata dal dirigente del Settore Urbanistica della Provincia di Caserta nella determinazione n. 2/Q del 13 gennaio 2014; b) il suolo censito in catasto al foglio 102, particella 63, classificato dal previgente p.r.g. nella zona B1 (“centro urbano – zona edificata satura”) sarebbe stato riclassificato dal gravato p.u.c. nella zona A (“centro storico”) sulla base di una previsione confliggente con l’art. 66, comma 6, delle n.t.a. del p.t.c.p., che prescrive “il completamento e la densificazione delle aree già edificate nell’ottica di migliorare la condizione urbana complessiva”, prima di dar luogo a insediamenti nelle zone di nuova formazione; e tanto, per di più, in illogica frammentazione del medesimo comparto territoriale (prospettante sulla via Martiri Atellani) tra la zona Bs (“centro urbano edificata satura”) e la menzionata zona A (“centro storico”), oltre che in distonia tra le caratteristiche morfologiche predicate per il tessuto insediativo relativo a quest’ultima e quelle proprie dell’edificazione nella medesima effettivamente esistente; c) al suolo censito in catasto al foglio 11, particella 3, sarebbe stata riservata la destinazione F (“attrezzature e infrastrutture di interesse collettivo”) sulla base di una valutazione approssimativa e sommaria – senza distribuire le aree a standards per ‘raggi di influenza’ e senza tener conto delle caratteristiche delle aree circostanti (D1, “insediamenti produttivi di tipo manifatturiero a carattere artigianale e/o industriale”, e D2, “insediamenti produttivi di tipo commerciale, direzionale, turistico”) –, nonché in disparità di trattamento con gli attigui immobili altrui, classificati dal previgente p.r.g. nella zona F (“attrezzature pubbliche – standards di progetto ai sensi del d.m. n. 1444/1968”) e riclassificati dal gravato p.u.c. nella zona B12 (“residenziale edificata di recupero urbano”); d) in sede di v.a.s., non sarebbero stati acquisiti né, comunque, debitamente considerati gli avvisi provenienti dai soggetti competenti in materia ambientale (ARPAC, Autorità di bacino regionale della Campania Centrale, ASL di Caserta), così come, in sede di approvazione del p.u.c., non sarebbe stato debitamente ponderato il parere di non coerenza espresso dal dirigente del Settore Urbanistica della Provincia di Caserta con la determinazione n. 2/Q del 13 gennaio 2014; e) il p.u.c. sarebbe stato deliberato senza l’obbligatoria astensione, e, quindi, con la partecipazione, nonché col voto favorevole e infirmante di svariati consiglieri comunali (Brancaccio Angelo, Mozzillo Giuseppe, Del Prete Stefano, Marroccella Antonio, D’Ambrosio Nicola) in posizione di conflitto di interesse ex art. 78, comma 2, del d.lgs. n. 267/2000, a causa della titolarità, propria o di parenti o affini entro il quarto grado, di suoli riguardati dalla (più favorevole) zonizzazione sancita dal nuovo strumento urbanistico.
4. Con ricorso iscritto a r.g. n. 5788/2014 e successivi motivi aggiunti Cioffi Carlo, Del Prete Salvatore, De Micco Michele, Minichino Stefano e Sorvillo Giovanni, in qualità di consiglieri comunali di Orta di Atella impugnavano, chiedendone l’annullamento, i medesimi atti gravati da Pisano Michele e Pisano Salvina Alessandra e indicati retro, sub n. 1.
5. A sostegno dell’impugnazione proposta, oltre a rassegnare censure identiche a quelle formulate dai menzionati Pisano Michele e Pisano Salvina Alessandra e riportate retro, sub n. 3, lett. d-e, denunciavano i seguenti ulteriori vizi: violazione degli artt. 38, 42 e 43 del d.lgs. n. 267/2000; violazione della l. r. Campania n. 16/2004; violazione dell’art. 3, comma 5, del r.r. Campania n. 5/2011; violazione dell’art. 18 dello statuto del Comune di Orta di Atella; violazione degli artt. 1, 12, 13 e 14 del regolamento per il funzionamento del consiglio comunale di Orta di Atella.
In estrema sintesi, con tale ulteriore motivo di ricorso, lamentavano che soltanto in data 4 luglio 2014 sarebbe stato presentato dal responsabile del Settore Attività produttive del Comune di Orta di Atella (a tanto incompetente) un emendamento (munito del necessario parere di regolarità tecnica soltanto con nota del 7 luglio 2014, prot. n. 1530/Urb.) consistente nella previsione di destinazione per “attrezzature commerciali per la media distribuzione” in zona D1 (“insediamenti produttivi di tipo manifatturiero a carattere artigianale e/o industriale”), senza che di esso i consiglieri fossero stati tempestivamente informati (ossia con anticipo di almeno 5 giorni) in vista della seduta dell’8 luglio 2014, in cui lo stesso era stato approvato con la gravata deliberazione n. 4, in pari data.
6. Costituitosi in entrambi i giudizi introdotti dai ricorsi in epigrafe l’intimato Comune Orta di Atella, eccepiva l’inammissibilità per carenza di legittimazione e di interesse ad agire, nonché l’infondatezza delle impugnazioni esperite ex adverso, delle quali richiedeva, quindi, il rigetto.
7. All’udienza pubblica del 7 ottobre 2015, entrambe le cause introdotte dagli anzidetti ricorsi in epigrafe venivano trattenute in decisione.
DIRITTO
1. In rito, sussistono i presupposti per disporre, ai sensi dell’art. 70 cod. proc. amm., la riunione dei giudizi instaurati col ricorso iscritto a r.g. n. 5786/2014, proposto da Pisano Michele e Pisano Salvina Alessandra, e col ricorso iscritto a r.g. n. 5788/2014, proposto da Cioffi Carlo, Del Prete Salvatore, De Micco Michele, Minichino Stefano e Sorvillo Giovanni.
Sono evidenti, infatti, le ragioni di connessione che giustificano la trattazione congiunta delle due cause: la parziale identità delle parti (Comune di Orta di Atella, in veste di parte intimata) e della causa petendi (quanto alle censure riportate retro, sub n. 3, lett. d-e), l’identità della vicenda fattuale e del petitum dedotti in giudizio (afferenti, rispettivamente, all’approvazione ed all’invocato annullamento giurisdizionale del p.u.c. di Orta di Atella).
2. Sempre in rito, va escluso – così come eccepito dall’amministrazione resistente – l’interesse ad agire in capo a Pisano Michele e Pisano Salvina Alessandra, con riguardo agli ordini di doglianze volti a denunciare sia, da un lato, il conflitto di interessi infirmante la votazione dei consiglieri comunali Brancaccio Angelo, Mozzillo Giuseppe, Del Prete Stefano, Marroccella, D’Ambrosio Nicola, sia, d’altro lato, l’omessa acquisizione e/o considerazione, in sede di v.a.s., degli avvisi provenienti dai soggetti competenti in materia ambientale (ARPAC, Autorità di bacino regionale della Campania Centrale, ASL di Caserta) (avvisi comunque non tipizzati né vincolanti e comunque debitamente acquisiti e vagliati: cfr. relazione istruttoria al p.u.c. di cui alla nota del Settore Politiche del territorio, Servizio Urbanistica, del Comune di Orta di Atella, prot. n. 1405/URB, del 20 giugno 2014), nonché l’omessa ponderazione, in sede di approvazione del p.u.c., del parere di non coerenza espresso dal dirigente del Settore Urbanistica della Provincia di Caserta con la determinazione n. 2/Q del 13 gennaio 2014 (parere in merito al quale è appena il caso di sottolineare che, in effetti, il Settore Politiche del territorio, Servizio Urbanistica, del Comune di Orta di Atella ha svolto articolate osservazioni con nota del 23 marzo 2013, prot. n. 759/URB, allegata alla proposta approvata con la deliberazione consiliare n. 4 dell’8 luglio 2014).
In proposito, giova rammentare che – come statuito da Cons. Stato, ad. gen., 6 giugno 2012, n. 3240 – l’interesse ad una impugnazione immediata e diretta di uno strumento urbanistico generale va ancorato al dato della concreta ed effettiva lesività dello stesso, nel senso che gli atti censurati devono incidere direttamente sulla proprietà del soggetto ricorrente ovvero, pur senza riguardarla direttamente, devono determinare un significativo decremento del suo valore di mercato o della sua utilità, con la conseguenza che non può, al contrario, ammettersi un generico interesse ‘strumentale’ alla riedizione dell’attività di pianificazione del territorio comunale, connesso alla semplice qualità di proprietario di un suolo comunque ricadente nel territorio medesimo, ancorché non inciso dagli atti censurati (cfr. anche Cons. Stato, sez. V, 12 giugno 2009, n. 3744; sez. IV, 13 luglio 2010, n. 4542; 12 gennaio 2011, n. 133; 28 gennaio 2011, n. 694).
Ed invero, nel contenzioso avente per oggetto procedure di pianificazione urbanistica non sono esportabili tout court le ricostruzioni in materia di interesse strumentale svolte in relazione alle controversie sulle procedure concorsuali o selettive, trattandosi di situazioni profondamente differenti, in quanto, in queste ultime fattispecie, il soggetto ricorrente mira al perseguimento di un’utilità (aggiudicazione dell’appalto o posizionamento utile in graduatoria) che l’amministrazione ha attribuito ad altro soggetto o ad altri soggetti specificamente individuati, nell’ambito di una procedura competitiva la cui rinnovazione è, ex se, suscettibile di formare oggetto di un interesse giuridicamente qualificato e differenziato, mentre tali considerazioni non possono estendersi alla pianificazione urbanistica, che attiene a posizioni riguardanti un’intera comunità ed un vasto territorio, assunte in base a valutazioni che potrebbero anche non essere ripetute non essendovi un obbligo simile a quello di rinnovazione delle operazioni di gara.
Se si consentisse di impugnare un piano urbanistico senza che vi sia alcuna incidenza dei vizi denunciati sul peculiare interesse azionato, il correlativo accertamento giurisdizionale di illegittimità condurrebbe all’annullamento dell’intero piano, procurando al soggetto ricorrente una utilità strumentale sostanzialmente sterile.
Ebbene, un simile approccio si porrebbe in evidente contrasto con diversi principi generali: il principio costituzionale di buona amministrazione, il principio dell’interesse al ricorso ex art. 100 cod. proc. civ. e i principi elaborati dalla giurisprudenza e dalla dottrina in materia di tutela giurisdizionale degli interessi legittimi.
Si avrebbe, in primis, la caducazione di un intero piano per la salvaguardia di un asserito e solo riflesso interesse del ricorrente, a discapito di quell’interesse pubblico che la disciplina urbanistica è fisiologicamente destinata a perseguire. Si appresterebbe, inoltre, tutela giurisdizionale a un interesse – come detto – riflesso e ipotetico, laddove, ai sensi dell’art. 100 cod. proc. civ., per agire in giudizio occorre avere un interesse specifico, inteso quale concreta utilità (bene della vita) che il ricorrente si prefigge di conseguire con l’annullamento (totale o parziale) dell’atto amministrativo ritenuto illegittimo. Si finirebbe, in ultimo, per indebolire il pilastro dell’ordinamento che attribuisce tutela giurisdizionale a quelle posizioni giuridiche soggettive di interesse legittimo che risultino, come tali, differenziate e qualificate.
Ora, nella specie, i suindicati ordini di doglianze investono profili della pianificazione avversata, i quali, per la loro ampia latitudine – come nel caso della lamentata carenza di istruttoria nell’acquisizione e valutazione dei necessari apporti consultivi (cfr., con precipuo riguardo alle censure concernenti il subprocedimento di v.a.s., TAR Lombardia, Milano, sez. II, 27 gennaio 2012, n. 297) – e per la relativa peculiarità – come nel caso delle determinazioni assunte in violazione dell’obbligo di astensione ex art. 78, comma 2, del d.lgs. n. 267/2000, aventi per oggetto singole zonizzazioni, distinte da quelle afferenti ai suoli in comproprietà di Pisano Michele e Pisano Salvina Alessandra –, si rivelano disancorati dall’interesse vantato dai soggetti proponenti.
Detto altrimenti, i denunciati vizi sistemici, riproduttivi dei contenuti del parere di non coerenza espresso dal dirigente del Settore Urbanistica della Provincia di Caserta con la determinazione n. 2/Q del 13 gennaio 2014, le denunciate carenze istruttorie, riconducibili alla complessiva fase consultiva del subprocedimento di v.a.s., i denunciati conflitti di interesse di taluni consiglieri comunali non risultano, di per sé, suscettibili di ledere – se non in via del tutto astratta e congetturale – le posizioni vantate dai ricorrenti.
3. Ancora in rito, a suffragio dell’eccezione sollevata in tal senso dall’amministrazione resistente, va esclusa la legittimazione dei consiglieri comunali Cioffi Carlo, Del Prete Salvatore, De Micco Michele, Minichino Stefano e Sorvillo Giovanni a censurare l’omessa acquisizione e/o considerazione, in sede di v.a.s., degli avvisi provenienti dai soggetti competenti in materia ambientale (ARPAC, Autorità di bacino regionale della Campania Centrale, ASL di Caserta), nonché l’omessa ponderazione, in sede di approvazione del p.u.c., del parere di non coerenza espresso dal dirigente del Settore Urbanistica della Provincia di Caserta con la determinazione n. 2/Q del 13 gennaio 2014.
Trattasi, infatti, di vizi insuscettibili di menomare direttamente l’esercizio del munus rivestito dai suindicati nominativi, ossia di radicare, in capo ad essi, una posizione soggettiva differenziata, come tale, giurisdizionalmente tutelabile.
In proposito, giova rammentare che i consiglieri comunali dissenzienti sono legittimati a ricorrere solo allorquando venga in rilievo una lesione diretta delle loro prerogative, ossia una violazione procedurale immediatamente menomante il relativo munus publicum ovvero un atto incidente in via immediata sul diritto all’esercizio del medesimo munus publicum, non potendo riconnettersi tout court al possesso della qualifica da essi rivestita la titolarità del diritto di azione avverso qualsivoglia delibera adottata dall’ente e non essendo, di regola, il giudizio amministrativo diretto alla composizione di controversie tra organi o componenti di organi, bensì di controversie intersoggettive (cfr. Cons. Stato, sez. I, 27 febbraio 2012, n. 2398; sez. V, 21 marzo 2012, n. 1610; sez. I, 23 aprile 2012, n. 4237; TAR Sicilia, Catania, sez. III, 30 giugno 2010, n. 2610; TAR Lazio, Roma, sez. II, 5 ottobre 2010, n. 32683; 18 gennaio 2011, n. 403; 3 maggio 2011, n. 3762; TAR Abruzzo, Pescara, 20 marzo 2012, n. 152).
4. Altrettanto non può dirsi con riferimento all’ordine di doglianze col quale i menzionati consiglieri comunali Cioffi Carlo, Del Prete Salvatore, De Micco Michele, Minichino Stefano e Sorvillo Giovanni denunciano il conflitto di interessi infirmante la votazione dei consiglieri comunali Brancaccio Angelo, Mozzillo Giuseppe, Del Prete Stefano, Marroccella Antonio, D’Ambrosio Nicola.
E’ evidente, infatti, che la dedotta violazione dell’obbligo di astensione ex art. 78, comma 2, del d.lgs. n. 267/2000, ove acclarata, sarebbe stata, di per sé, suscettibile di dequotare il voto contrario dei ricorrenti Cioffi Carlo, Del Prete Salvatore, De Micco Michele, Minichino Stefano e Sorvillo Giovanni e di menomarne, quindi, l’esercizio del munus publicum di consiglieri comunali.
Più in dettaglio, nella seduta dell’8 luglio 2014, il p.u.c. di Orta di Atella è stato approvato, nell’ambito di un organo assembleare composto da 21 unità, con la partecipazione di 16 consiglieri comunali – e, quindi, a dispetto dagli assunti propugnati da parte ricorrente in sede di motivi aggiunti, col raggiungimento del quorum costitutivo minimo (16/21) –, dei quali 10 hanno espresso voto favorevole, 5 hanno espresso voto contrario e 1 ha dichiarato la propria astensione. E’ stato, quindi, approvato con la partecipazione attiva, nonché col voto favorevole e determinante dei menzionati 5 consiglieri comunali Brancaccio Angelo (sindaco), Mozzillo Giuseppe, Del Prete Stefano, Marroccella Antonio, D’Ambrosio Nicola, i quali si sono trovati nelle condizioni di orientare òa decisione dell’organo collegiale e, sommati agli altri 5 consiglieri comunali pronunciatisi favorevolmente, hanno consentito di superare il quorum deliberativo minimo (cfr. art. 37, commi 1 e 3, del regolamento per il funzionamento del consiglio comunale di Orta di Atella).
In argomento, è stato, appunto, osservato che la dedotta violazione dell’art. 78, comma 2, del d.lgs. n. 267/2000 non attiene al contenuto intrinseco dell’atto impugnato, ma alla sussistenza di un vizio procedurale che, coinvolgendo il funzionamento del consiglio (la sua composizione), interferisce inevitabilmente con la regolarità della dialettica interna all’organo e, di conseguenza, sulla corretta esplicazione delle prerogative dei consiglieri legittimati a partecipare alla discussione e al voto; e che, quindi, se il vizio dell’iter deliberativo discende, di per sé, dalla sola presenza in assemblea dei consiglieri in conflitto di interesse (in quanto potenzialmente idonea ad influire sulla altrui libera manifestazione di volontà: cfr. TAR Veneto, Venezia, sez. II, 3 settembre 2010, n. 4338), vieppiù il pregiudizio del munus degli altri consiglieri si verifica in concreto, ogni qual volta i membri incompatibili non soltanto siano stati presenti, ma abbiano altresì espresso voto favorevole alla delibera dalla quale si sarebbero invece dovuti astenere (cfr. TAR Liguria, Genova, 19 ottobre 2007, n. 1773; TAR Lombardia, Milano, sez. IV, 3 maggio 2013, n. 1137).
5. Ciò premesso in limine, e venendo ora al merito del profilo di impugnazione in esame, giova, in primis, rammentare, da un lato, che, ai sensi dell’art. 78, comma 2, del d.lgs. n. 267/2000, i consiglieri comunali, relativamente agli atti a carattere generale quali gli strumenti urbanistici, devono astenersi dal partecipare alla discussione ed alla votazione nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi propri o di congiunti fino al quarto grado (quali, appunto, gli interessi inerenti alla classificazione di aree ricadenti nella zonizzazione di piano: cfr. Cons. Stato, sez. IV, 21 giugno 2007, n. 3385; TAR Puglia, Lecce, sez. III, 29 gennaio 2014, n. 268) (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 25 settembre 2014, n. 4806) e, d’altro lato, che, anche in omaggio al principio generale sancito dall’art. 6 bis della l. n. 241/1990, tale obbligo di allontanamento dalla seduta, in quanto volto a garantire la trasparenza e l’imparzialità dell’azione amministrativa, sorge per il solo fatto che i consiglieri comunali rivestono posizioni suscettibili di determinare, anche in astratto, conflitti di interesse, a nulla rilevando che sia stato o meno realizzato lo specifico fine privato e che si sia prodotto o meno un concreto pregiudizio per la pubblica amministrazione, ma dovendosi, piuttosto, scongiurare in radice che si verifichi un vizio procedurale incidente sulla composizione e sul funzionamento dell’organo collegiale, e, quindi, sulla sua dialettica interna, nonché sull’esercizio delle prerogative dei suoi membri (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 28 gennaio 2011, n. 693; TAR Lazio, Roma, sez. II, 12 marzo 2007, n. 2284; TAR Liguria, Genova, 19 ottobre 2007, n. 1773; TAR Abruzzo, L’Aquila, 19 marzo 2014, n. 261).
In senso contrario, non può accreditarsi la tesi del Comune di Orta di Atella, secondo cui le situazioni di conflitto di interessi comportanti l’obbligo di astensione ex art. 78, comma 2, del d.lgs. n. 267/2000 non sarebbero in concreto estrapolabili, allorquando il corpo deliberante sia chiamato ad adottare un provvedimento di carattere generale, quale il p.u.c., dove il voto del singolo amministratore non riguarda uno specifico ‘affare’ su cui si appunta un personale coinvolgimento, ma tocca il contenuto globale di un atto, frutto di procedimenti complessi, in cui refluiscono e si compensano interessi molteplici, pubblici, collettivi ed individuali.
L’obbligo di astensione, fondato sui principi di legalità, imparzialità e trasparenza che debbono caratterizzare l’azione amministrativa ai sensi dell’art. 97 Cost., non ammette, infatti, deroghe, anche a voler tener conto della portata generale e complessa della deliberazione adottata, a fronte della quale la giurisprudenza riconosce, al più, con approccio pragmatico, la possibilità di dar luogo a votazioni frazionate su singole componenti del piano, di volta in volta senza la presenza di quei consiglieri che possano astrattamente ritenersi interessati, in modo da conciliare l’obbligo di astensione con l’esigenza – improntata al rispetto del principio di democraticità – di evitare il ricorso sistematico al commissario ad acta (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 22 giugno 2004, n. 4429; 16 giugno 2011, n. 3663; TAR Veneto, Venezia, sez. I, 6 agosto 2003, n. 4159; TAR Liguria, Genova, 19 ottobre 2007, n. 1773; TAR Emilia Romagna, Parma, 22 settembre 2009, n. 675; TAR Abruzzo, L’Aquila, 6 marzo 2010, n. 179).
6. A questo punto, il Collegio rileva che, in sede di deliberazione n. 4 dell’8 luglio 2014, svariati consiglieri comunali risultano effettivamente aver partecipato alla discussione ed alla votazione, nonostante, in ragione di interessi specifici propri o di congiunti entro il quarto grado, versassero in situazioni di incompatibilità e si imponesse loro l’obbligo di astensione ex art. 78, comma 2, del d.lgs. n. 267/2000.
In particolare, dalle documentate allegazioni di parte ricorrente, non smentite dall’amministrazione resistente, emergono conflitti di interesse concernenti le posizioni dei seguenti consiglieri comunali:
a) Brancaccio Angelo:
aa) suoli e manufatti censiti catasto al foglio 8, particelle 5646 e 5753, sub 2-11, in proprietà di Brancaccio Vincenzo e Brancaccio Salvatore, parenti, rispettivamente, di terzo e quarto grado; suolo censito in catasto al foglio 8, particella 5535, in proprietà di Orazio Natale, affine di terzo grado: l’originaria destinazione ad “attrezzature pubbliche – standards di progetto ai sensi del d.m. n. 1444/1968” del tipo “verde attrezzato a sport di base, piscina comunale e parcheggio”, è stata modificata dal p.u.c. approvato in B12, “residenziale edificata di recupero urbana”, con conseguente acquisizione di capacità edificatoria e possibilità di sanatoria extra ordinem (ai sensi degli arrt. 25, comma 2.1, e 39 delle n.t.a.) delle costruzioni ivi abusivamente realizzate;
ab) suolo censito in catasto al foglio 6, particella 42, in proprietà di Orazio Natale, affine di terzo grado: la pregressa classificazione di zona D1, “insediamenti produttivi di tipo industriale o artigianale” è stata trasformata dal p.u.c. approvato in D1, “insediamenti produttivi di tipo manifatturiero a carattere artigianale e/o industriale”, con conseguente incremento delle tipologie funzionali e delle volumetrie fabbricabili (cfr. art. 29 delle n.t.a.);
ac) suolo censito in catasto al foglio 9, particella 5004, sub 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, in proprietà di Orazio Carmela, affine di quarto grado: è stato espunto dal p.u.c. approvato il vincolo di “viabilità di progetto” su di esso gravante in forza del previgente p.r.g.;
b) Mozzillo Giuseppe: suoli censiti in catasto al foglio 9, particelle 5398, 5399 e 5401, in proprietà della Cirillo Costruzioni s.r.l., amministrata da Cirillo Francesco, affine di quarto grado, nonché di Cirillo Francesco, Cirillo Michela, Cirillo Concetta, Cirillo Monica, affini di quarto grado: l’originaria destinazione di zona D3, “insediamenti produttivi di tipo commerciale, direzionale e servizi”, è stata modificata dal p.u.c. approvato in Cb, “residenziale di espansione”, con conseguente apprezzamento del relativo valore di mercato;
c) Del Prete Stefano:
ca) suolo censito in catasto al foglio 8, particella 5508, in proprietà della IMT s.r.l., partecipata dallo stesso Del Prete Stefano, oltre che da Del Prete Arcangelo e Del Prete Pio, parenti di secondo grado: dapprima destinato ad “area per emergenza e protezione civile”, ad “area di rispetto stradale” e ad “insediamenti produttivi di tipo misto artigianale e commerciale” (D2), è stato riclassificato dal p.u.c. approvato in zona D2, “insediamenti produttivi di tipo commerciale, direzionale, turistico”, con conseguente incremento della capacità edificatoria ed apprezzamento del relativo valore di mercato;
cb) fabbricato censito in catasto al foglio 11, particella 5301, sub 1-36, realizzato dalla PSA Costruzioni s.r.l., partecipata dallo stesso Del Prete Stefano, oltre che da Del Prete Arcangelo e Del Prete Pio, parenti di secondo grado: l’originaria destinazione di zona ad “attrezzature pubbliche – standards di progetto ai sensi del d.m. n. 1444/1968” del tipo “verde di quartiere e parcheggio”, nonché come “residenziale di nuova espansione” (C1) è stata modificata dal p.u.c. approvato in B12, “residenziale edificata di recupero urbano”, con conseguente acquisizione di capacità edificatoria e possibilità di sanatoria extra ordinem (ai sensi dell’art. 25, comma 2.1, delle n.t.a.) della costruzione abusivamente realizzata sulla porzione di fondo ex ante riservata ad “attrezzature pubbliche – standards di progetto ai sensi del d.m. n. 1444/1968” del tipo “verde di quartiere e parcheggio”;
cc) fabbricati censiti in catasto al foglio 8, particelle 5408, sub 5-97,e 5409, sub 3-22, realizzati dalla Del Prete Immobiliare s.r.l., partecipata da Franzese Teresa, Di Costanzo Carmela e Mondo Imma, rispettivamente, coniuge, parente di primo grado e affine di secondo grado: le originarie destinazioni di zona ad “attrezzature pubbliche – standards di progetto ai sensi del d.m. n. 1444/1968” del tipo “servizi pubblici e verde attrezzato a sport di base”, nonché a “viabilità di progetto” sono state modificate dal p.u.c. approvato, rispettivamente, in Cc, “mista di riqualificazione urbanistica e ambientale”, con conseguente acquisizione di capacità edificatoria e possibilità di sanatoria extra ordinem (ai sensi dell’art. I-51, comma 4, del regolamento urbanistico edilizio comunale, r.u.e.c.) della costruzione ivi abusivamente realizzata previa intermediazione di apposito piano di recupero degli insediamenti abusivi (p.r.i.a.), e in B12, “residenziale edificata di recupero urbano”, con conseguente acquisizione di capacità edificatoria e possibilità di sanatoria extra ordinem (ai sensi dell’art. 25, comma 2.1, delle n.t.a.) della costruzione ivi abusivamente realizzata;
ce) unità immobiliari censite in catasto al foglio 8, particella 5606, sub 206 e 207, in proprietà di Ziello Speranza, parente di quarto grado: l’originaria destinazione di zona D2, “insediamenti produttivi di tipo misto artigianale e commerciale”, è stata modificata dal p.u.c. approvato in Cc, “mista di riqualificazione urbanistica e ambientale”, con conseguente acquisizione di capacità edificatoria e possibilità di sanatoria extra ordinem (ai sensi dell’art. I-51, comma 4, del regolamento urbanistico edilizio comunale, r.u.e.c.) della costruzione ivi abusivamente realizzata previa intermediazione di apposito piano di recupero degli insediamenti abusivi (p.r.i.a.);
d) Marroccella Antonio: fabbricati censiti in catasto al foglio 8, particelle 5408 e 5409, costruiti sul fondo in proprietà di Misso Speranza, parente di primo grado, beneficiaria del relativo titolo abilitativo edilizio e permutante il fondo predetto con unità immobiliari censite in catasto al foglio 8, particella 5410 (cfr. atto pubblico del 28 aprile 2005, rep. n. 33029): le originarie destinazioni di zona ad “attrezzature pubbliche – standards di progetto ai sensi del d.m. n. 1444/1968” del tipo “servizi pubblici e verde attrezzato a sport di base”, nonché a “viabilità di progetto” sono state modificate dal p.u.c. approvato, rispettivamente, in Cc, “mista di riqualificazione urbanistica e ambientale”, con conseguente acquisizione di capacità edificatoria e possibilità di sanatoria extra ordinem (ai sensi dell’art. I-51, comma 4, del regolamento urbanistico edilizio comunale, r.u.e.c.) della costruzione ivi abusivamente realizzata previa intermediazione di apposito piano di recupero degli insediamenti abusivi (p.r.i.a.), e in B12, “residenziale edificata di recupero urbano”, con conseguente acquisizione di capacità edificatoria e possibilità di sanatoria extra ordinem (ai sensi dell’art. 25, comma 2.1, delle n.t.a.) della costruzione ivi abusivamente realizzata (cfr. retro, sub lett. cc);
e) D’Ambrosio Nicola:
ea) suolo censito in catasto al foglio 6, particelle 5066, 5067 e 5068, in proprietà di Comune Maria Maddalena, coniuge: dapprima destinato ad “attrezzature pubbliche – standards di progetto ai sensi del d.m. n. 1444/1968 del tipo parco urbano, centro polisportivo e parcheggio”, è stato riclassificato dal p.u.c. approvato in zona Cc, “mista di riqualificazione urbanistica e ambientale”, con previsione di interventi di edilizia residenziale sociale e conseguente apprezzamento del relativo valore di mercato;eb) suolo censito in catasto al foglio 5, particella 35, in proprietà di Perrotta Giuseppe, affine di terzo grado: dapprima classificato in zona E, “agricola”, è stato riclassificato dal p.u.c. approvato in zona D3, “insediamenti produttivi con probabile rischio rilevante”, con conseguente incremento di capacità edificatoria ed apprezzamento del relativo valore di mercato.
7. Alla luce delle superiori risultanze, la gravata deliberazione consiliare n. 4 dell’8 luglio 2014 è da reputarsi illegittima e, come tale, annullabile, nelle sole parti in cui ha per oggetto quelle zonizzazioni di aree in rapporto alle quali si sono configurati – bensì in astratto, ma, comunque, in via immediata, restando, quindi, esclusa ogni ulteriore situazione di incompatibilità denunciata dai ricorrenti in via meramente indiretta e congetturale – conflitti di interesse con le posizioni dei menzionati consiglieri comunali, non doverosamente astenutisi (Brancaccio Angelo, Mozzillo Giuseppe, Del Prete Stefano, Marroccella Antonio, D’Ambrosio Nicola).
E tanto, sia in linea con l’imperativo di mantenere il sindacato giurisdizionale rigorosamente aderente ai limiti di legittimazione ad agire dei consiglieri comunali, se e in quanto lesi nell’esercizio delle proprie prerogative funzionali e, quindi, ai limiti di ammissibilità dell’impugnazione da essi in tale veste proposta; sia in linea con un approccio ragionevole e pragmatico che, in omaggio al principio ‘utile per inutile non vitiatur’, circoscriva l’effetto annullatorio della pronuncia giurisdizionale ai soli punti della deliberata pianificazione rivelatisi infirmati dalla violazione dell’art. 78, comma 2, del d.lgs. n. 267/2000 (cfr. retro, sub n. 5).
8. La legittimazione attiva dei ricorrenti consiglieri comunali Cioffi Carlo, Del Prete Salvatore, De Micco Michele, Minichino Stefano e Sorvillo Giovanni è, altresì, predicabile con riferimento alla censura di tardiva presentazione dell’emendamento del 4 luglio 2014, in materia di destinazione per “attrezzature commerciali per la media distribuzione” in zona D1, trattandosi di vizio procedurale incidente, all’evidenza, sull’esercizio del munus publicum rivestito dai menzionati nominativi.
Più in dettaglio, lamentano questi ultimi che detto emendamento (munito del necessario parere di regolarità tecnica soltanto con nota del 7 luglio 2014, prot. n. 1530/Urb.) sarebbe stato presentato dal responsabile del Settore Attività produttive del Comune di Orta di Atella (a tanto incompetente) soltanto in data 4 luglio 2014, senza che di esso i consiglieri fossero stati tempestivamente informati (ossia con anticipo di almeno 5 giorni) in vista della seduta dell’8 luglio 2014, in cui lo stesso era stato approvato con la gravata deliberazione n. 4, in pari data.
Nel merito, il motivo di impugnazione in esame si rivela privo di pregio.
L’emendamento controverso, seppure formulato dal responsabile del Settore Attività produttive del Comune di Orta di Atella con nota del 4 luglio 2014, prot. n. 52/SUAP, è stato, infatti, recepito dal proponente assessore all’Urbanistica (cfr. deliberazione consiliare n. 4 dell’8 luglio 2014) ed è stato comunicato entro le 24 ore antecedenti la seduta, così come consentito dagli artt. 12, comma 1, terzo alinea, e 14, comma 1, del regolamento per il funzionamento del consiglio comunale di Orta di Atella.
9. Restano ora da scrutinare le doglianze rivolte da Pisano Michele e Pisano Salvina Alessandra alle destinazioni di zona riservate dal gravato p.u.c. ai suoli in loro comproprietà (cfr. retro, in narrativa, sub n. 3, lett. a-c).
Al riguardo, occorre rimarcare che la pianificazione urbanistica, nel perseguire l’ordinato assetto complessivo del territorio, coinvolge una pluralità di interessi, rispetto ai quali la disciplina di settore non pone alcuna gradazione né fissa criteri selettivi e che, pertanto, alla stregua di un radicato indirizzo giurisprudenziale, le scelte effettuate dall’amministrazione nell’emanazione dello strumento urbanistico (segnatamente, in ordine alla destinazione delle singole aree) costituiscono apprezzamento di merito, connotato da ampia discrezionalità e, quindi, sottratto al sindacato di legittimità, salvo che non siano inficiate da manifesti errori di fatto o da abnormi illogicità, risultino incoerenti con l’impostazione di fondo dell’intervento pianificatorio o siano apertamente incompatibili con le caratteristiche oggettive del territorio (cfr., ex multis, Cons. Stato, sez. IV, 8 maggio 2000, n. 2639; 1° marzo 2001, n. 1145; 6 febbraio 2002, n. 664; 4 marzo 2003, n. 1191; 26 maggio 2003, n. 2827; 25 novembre 2003, n. 7771; 24 febbraio 2004, n. 738; 13 aprile 2004, n. 1743; 21 maggio 2004, n. 3316; 22 giugno 2004, n. 4466; sez. V, 19 aprile 2005, n. 1782; sez. IV, 14 ottobre 2005, n. 5713; e n. 5716; 19 febbraio 2007, n. 861; 21 maggio 2007, n. 2571; 11 ottobre 2007, n. 5357; 27 dicembre 2007, n. 6686; 18 giugno 2009, n. 4024; 16 febbraio 2011, n. 1015; 16 novembre 2011, n. 6049; TAR Lombardia, Milano, sez. II, 4 luglio 2002, n. 3109; Brescia, sez. I, 12 marzo 2008, n. 279; Milano, sez. IV, 4 febbraio 2011, n. 357; TAR Abruzzo, Pescara, 19 settembre 2005, n. 498; 28 agosto 2006, n. 445; 7 marzo 2007, n. 215; TAR Toscana, Firenze, sez. I, 30 gennaio 2007, n. 146; TAR Campania, Salerno, sez. I, 10 luglio 2007, n. 817; 13 marzo 2008, n. 292; Napoli, sez. VIII, 17 settembre 2009, n. 4977; TAR Puglia, Lecce, sez. I, 6 febbraio 2009, n. 206; TAR Lazio, Roma, sez. II, 14 gennaio 2009, n. 135).
10. Ebbene, le superiori considerazioni sono, ad avviso del Collegio, valorizzabili con riguardo alla censurata riclassificazione del suolo censito in catasto al foglio 102, particella 63, nella zona A (“centro storico”) sulla base di una previsione asseritamente confliggente con l’art. 66, comma 6, delle n.t.a. del p.t.c.p., che prescrive “il completamento e la densificazione delle aree già edificate nell’ottica di migliorare la condizione urbana complessiva”, prima di dar luogo a insediamenti nelle zone di nuova formazione.
Nella specie, non sono, cioè, ravvisabili macroscopici vizi di arbitrarietà, di illogicità e di travisamento fattuale, essendo propugnate da parte ricorrente valutazioni – segnatamente, circa l’inquadramento del fondo in zona Bs (“centro urbano edificata satura”), anziché in zona A (“centro storico”) – che non possono essere accreditate dall’adito giudice amministrativo in alternativa a quelle svolte dall’amministrazione resistente, senza che ne derivi un indebito sconfinamento nel merito discrezionale – come detto, giurisdizionalmente insindacabile – delle scelte pianificatorie.
In questo senso, deve osservarsi che l’invocato art. 66, comma 6, delle n.t.a. del p.t.c.p. non riveste portata assolutamente e rigidamente cogente, ma ammette, in ragione della sua stessa natura programmatoria, necessari adattamenti alle singole realtà insediative locali, demandati all’apprezzamento di merito delle fonti pianificatorie sottordinate.
Apprezzamento di merito che, nel caso in esame, si rivela – come detto – scevro da palesi errori di fatto o abnormi illogicità, nonché da aperte incoerenze con l’impostazione di fondo dello strumento urbanistico e con le caratteristiche oggettive del territorio.
E’, infatti, sufficiente esaminare la documentazione grafica e fotografica esibita in giudizio dai ricorrenti per avvedersi che – a dispetto della rappresentazione dagli stessi fornita – il suolo de quo trovasi inglobato all’estremità di un omogeneo comparto edificatorio prospiciente sul corso De Gasperi, caratterizzato sia dal pregio storico-architettonico dei fabbricati esistenti sia dal decoro dell’impianto alberato, della pavimentazione e dell’illuminazione stradale, e, quindi, come tale, classificato in zona A (“centro storico”), così da non risultare da tale contesto plausibilmente estrapolabile per essere artificiosamente aggregato al frontistante e distinto comparto edificatorio prospiciente in prevalenza sulla via Martiri Atellani e solo in misura ridotta sul menzionato corso De Gasperi.
11. A differenti approdi il Collegio ritiene, invece, di dover addivenire in ordine alla censurata riclassificazione del suolo censito in catasto al foglio 8, particella 9, nella zona D2 (“insediamenti produttivi di tipo commerciale, direzionale, turistico”).
Ed invero, gli assunti propugnati al riguardo da parte ricorrente trovano oggettivo appiglio nei rilievi formulati dal dirigente del Settore Urbanistica della Provincia di Caserta con la determinazione n. 2/Q del 13 gennaio 2014, i cui contenuti specifici, siccome strettamente pertinenti al concreto e attuale interesse azionato col motivo di gravame in esame, si rendono deducibili a suffragio di quest’ultimo, diversamente da quanto osservato in via di principio retro, sub n. 2.
“All’art. 29 delle n.t.a. … – recita, segnatamente, il richiamato parere provinciale di non coerenza – si afferma che nelle zone D1 e D2 del precedente p.r.g. (oggi entrambe riclassificate D1) solo il 40% è occupato da lotti edificati e di conseguenza non appare giustificata la previsione di nuove zone D fino a quando non sarà completata l’utilizzazione delle precedenti zone D1 e D2 del p.r.g. … pertanto la nuova zona D2 del p.u.c. dovrà essere limitata alla superficie attualmente occupata (pari al 51% come riportato all’art. 30 delle n.t.a. …) oltre al corrispondente standard urbanistico … per le ragioni di cui sopra, analogamente, la nuova zona D3 del p.u.c. ‘insediamenti produttivi con probabile rischio rilevante’ (art. 31 delle n.t.a. …) non ha alcuna giustificazione … di conseguenza deve essere ridotta al perimetro dell’impianto di betonaggio esistente oltre al corrispondente standard urbanistico e quindi riclassificata D1”.
E’ evidente, dunque, il contrasto con l’art. 67, comma 2, delle n.t.a. del p.t.c.p., il quale consente l’incremento proporzionale delle aree per insediamenti produttivi (zone D) (nella misura del 7,6% per industria e del 3,3% per servizi) non già rispetto alle superfici che abbiano tale (mera) destinazione ad opera del previgente p.r.g., bensì rispetto alle superfici che abbiano anche effettivamente ricevuto tale utilizzazione.
Siffatti rilievi resistono, peraltro, alle controdeduzioni rassegnate dal Settore Politiche del territorio, Servizio Urbanistica, del Comune di Orta di Atella con nota del 23 marzo 2013, prot. n. 759/URB.
In particolare:
– la stessa amministrazione comunale riconosce che la zona D1 (“insediamenti di tipo manifatturiero a carattere artigianale e/o industriale”) “risulterebbe libera per il 46% della sua estensione”, mentre la zona D2 (“insediamenti di tipo commerciale, direzionale, turistico”) sarebbe occupata per il solo 51%;
– come replicato nella relazione tecnica depositata da parte ricorrente il 5 gennaio 2015, i richiamati piani urbanistici attuativi (p.u.a.) approvati in zona D sono stati sospesi con deliberazione della giunta comunale di Orta di Atella n. 162 del 25 settembre 2013, così non potendosi tuttora considerare “utilizzate” ai sensi dell’art. 67, comma 2, delle n.t.a. del p.t.c.p. le aree da essi disciplinate.
Ciò posto, delle dianzi illustrate criticità, denunciate nella determinazione del dirigente del Settore Urbanistica della Provincia di Caserta n. 2/Q del 13 gennaio 2014, costituisce concreta e lesiva manifestazione la censurata riclassificazione del suolo censito in catasto al foglio 8, particella 9, nella zona D2 (“insediamenti produttivi di tipo commerciale, direzionale, turistico”).
Senza che fosse stata raggiunta la soglia di saturazione delle preesistenti aree destinate a insediamenti produttivi, fissata dal citato art. 67, comma 2, delle n.t.a. del p.t.c.p., il p.u.c. approvato ha, infatti, ingiustificatamente attratto alla zona D una porzione (mq 3.475) del fondo anzidetto, classificata dal previgente p.r.g. nelle zone C1 (“residenziale di nuova espansione”).
E ciò, peraltro, in soluzione di continuità con la conformazione residenziale del comparto territoriale immediatamente adiacente, desumibile dalla documentazione fotografica esibita in giudizio dai ricorrenti.
12. Illegittima si rivela anche la censurata destinazione F (“attrezzature e infrastrutture di interesse collettivo”), riservata al suolo censito in catasto al foglio 11, particella 3.
In particolare, la doglianza avverso tale azzonamento rinviene il proprio decisivo fondamento nel profilo di denunciata disparità di trattamento, in quanto strettamente intrecciato con l’ulteriore profilo di denunciata violazione dell’art. 78, comma 2, del d.lgs. n. 267/2000, i cui contenuti specifici, siccome direttamente pertinenti al concreto e attuale interesse azionato col motivo di gravame in esame, si rendono deducibili a suffragio di quest’ultimo, diversamente da quanto osservato in via di principio retro, sub n. 2.
Ed invero, il conflitto di interessi a dispetto del quale il consigliere comunale Brancaccio Angelo ha concorso alla deliberazione sulla modifica (in melius) di destinazione di zona da “attrezzature pubbliche – standards di progetto ai sensi del d.m. n. 1444/1968” a B12, “residenziale edificata di recupero urbana”, con riguardo a immobili in proprietà di suoi parenti e affini entro il quarto grado (cfr. retro, sub n. 6, lett. aa) si pone in rapporto di evidente complementarità con lo sperequato trattamento riservato al suolo de quo, classificato dal previgente p.r.g. nella zona E (“agricola”) e riclassificato (in peius) dal gravato p.u.c. nella zona F (“attrezzature e infrastrutture di interesse collettivo”), sebbene attiguo ai predetti immobili in proprietà dei parenti e affini entro il quarto grado del consigliere comunale Brancaccio Angelo.
E ciò non senza considerare che – come dedotto da parte ricorrente e non puntualmente contestato dall’amministrazione resistente – la controversa destinazione F (“attrezzature e infrastrutture di interesse collettivo”) non risulta adeguatamente raccordata con le caratteristiche delle aree circostanti (D1, “insediamenti produttivi di tipo manifatturiero a carattere artigianale e/o industriale”, e D2, “insediamenti produttivi di tipo commerciale, direzionale, turistico”).
13. In conclusione, alla stregua delle considerazioni svolte: – va disposta la riunione dei ricorsi iscritti a r.g. n. 5786/2014 ed a r.g. n. 5788/2014; – stanti i ravvisati profili di carenza di interesse, di infondatezza e di fondatezza delle censure rassegnate, il ricorso iscritto a r.g. n. 5786/2014, proposto da Pisano Michele e Pisano Salvina Alessandra, deve essere in parte dichiarato inammissibile, in parte respinto e in parte accolto, con conseguentemente annullamento del p.u.c. impugnato limitatamente alla deliberata classificazione del suolo censito in catasto al foglio 8, particella 9, nella zona D2 (“insediamenti produttivi di tipo commerciale, direzionale, turistico”) e del suolo censito in catasto al foglio 11, particella 3, nella zona F (“attrezzature e infrastrutture di interesse collettivo”); – stanti i ravvisati profili di carenza di legittimazione attiva, di infondatezza e di fondatezza delle censure rassegnate, il ricorso iscritto a r.g. n. 5788/2014, proposto da Cioffi Carlo, Del Prete Salvatore, De Micco Michele, Minichino Stefano e Sorvillo Giovanni, deve essere in parte dichiarato inammissibile, in parte respinto e in parte accolto, con conseguentemente annullamento del p.u.c. impugnato limitatamente agli azzonamenti di singole entità immobiliari che sono risultati deliberati con la partecipazione di consiglieri comunali in conflitto di interesse.
14. Quanto alle spese di lite, considerata la reciproca soccombenza, sussistono i presupposti per disporne l’integrale compensazione tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Ottava), definitivamente pronunciando:
– riunisce ricorsi iscritti a r.g. n. 5786/2014 ed a r.g. n. 5788/2014;
– in parte dichiara inammissibile, in parte respinge e in parte accoglie il ricorso iscritto a r.g. n. 5786/2014, proposto da Pisano Michele e Pisano Salvina Alessandra, e, per l’effetto annulla, nei sensi e nei limiti di cui in motivazione, la deliberazione del consiglio comunale di Orta di Atella n. 4 dell’8 luglio 2014, recante l’approvazione del piano urbanistico comunale;
– in parte dichiara inammissibile, in parte respinge e in parte accoglie il ricorso iscritto a r.g. n. 5788/2014, proposto da proposto da Cioffi Carlo, Del Prete Salvatore, De Micco Michele, Minichino Stefano e Sorvillo Giovannie, per l’effetto annulla, nei sensi e nei limiti di cui in motivazione, la deliberazione del consiglio comunale di Orta di Atella n. 4 dell’8 luglio 2014, recante l’approvazione del piano urbanistico comunale;
– compensa interamente tra le parti le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 7 ottobre 2015 con l’intervento dei magistrati:
Ferdinando Minichini, Presidente
Michelangelo Maria Liguori, Consigliere
Olindo Di Popolo, Primo Referendario, Estensore
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L’ESTENSORE |
IL PRESIDENTE |
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DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 19/11/2015
IL SEGRETARIO