I residenti del Parco Oliteama ad Orta di Atella incalzano l’amministrazione comunale sulla questione urbanistica. Attraverso una lunga missiva ripercorrono le tappe della complessa vicenda e pongono una serie di interrogativi a chi governa la città. Ecco il testo integrale della lettera. “Con la presente, SI vuole cercare di fare chiarezza su alcune inesattezze e su alcune disinformazioni che gli addetti ai lavori stanno perpetrando, e che stanno portando ad una gran confusione in materia di urbanistica sul territorio del comune di Orta di Atella Premesso che, chi ora ci governa, è sindaco da 20 anni ad Orta, salvo dal 2007 quando vi fu un allontanamento forzato, in quella data era consigliere comunale perche’ per legge non poteva ricoprire più di due mandati consecutivi, fino al 2010, anno in cui, lo ritroviamo, a seguito di elezioni, libere, dopo il commissariamento del comune di Orta di Atella per infiltrazione camorristica. Accertato che il piano regolatore nasce sotto l’amministrazione dello stesso, e la sua conseguente variante che ne è attualmente l’ultimo strumento urbanistico vigente, nel anno 2001 e nell’anno 2005 con guizzo di un presunto super genio, si approvano, in consiglio comunale due delibere, la prima Delibera di Consiglio Comunale n. 61 del 29/11/2001 e la seconda, Delibera di Consiglio Comunale n.5 del 21/01/2005 le quali oltre che consentire l’ edificazione di un piano in più, innalzando gli indici di altezza , permettevano ove ricorsero i presupposti dell’art 31 della legge L.1150/42 e rifacendosi alla art 28 della stessa legge , nonché da quanto richiamato nella’ art 8 della normativa tecnica di attuazione allegata al piano, anche l’ edificazione diretta, senza la lottizzazione, prevista per legge. Dal 2001 sino all’anno 2008, ovvero, sino a quando il comune di Orta di Atella fu sciolto, le delibere sono state sempre utilizzate, indiscrminatamente, il comune di Orta ha provveduto a redigere nuova normativa allegata al piano, due copie con una dicitura sul frontespizio, delle delibere, de quo, facendole utilizzare dai vari tecnici che si sono susseguiti presso l’U.T.C. nonché ha rilasciare certificati di destinazione urbanistica con allegata la normativa modificata”.
“Intanto i P.I.P. i PEP e PDL, ovvero tutti quei strumenti di pianificazione urbanistica, occorrenti a dare, una lottizzazione programmata, al territorio da parte del comune non vengono adottati o meglio non vengono mai progettati, e/o ultimati. Ora, non si capisce , secondo quale criterio, o sulla scorta di quale atto di consiglio comunale, l’utilizzo di dette delibere non avviene più, anzi si è ritornati all’utilizzo della normativa tecnica precedente, tra l’altro senza nemmeno una determina o una nota del dirigente area tecnica, con la quale si sia almeno indirizzato l’U.T.C. verso tale utilizzo, si dice solo a destra ed a manca che tali delibere non sono valide poichè le stesse non hanno mai avuto l’ iter conclusivo, ma di scritto non vi è nulla, anzi esiste una nota del vice segretario comunale data 30/09/2009 prot.19129 la quale attesta che non risultano modifiche, integrazioni o revoche alla data di adozione delle stesse. Quindi ora il comune potrebbe eseguire i P.I.P. i PEP e i PDL ovvero eseguire la lottizzazione???? Cioè eseguire una pianificazione dovuta per legge. Si precisa che l’attuale amministrazione, con a capo il sindaco nonché il responsabile area tecnica del comune di Orta di Atella, sono ampiamente a conoscenza della questione posta in quanto il primo era sindaco al momento dell’ adozione degli atti stessi in consiglio comunale ed il dirigente era, ed è, lo stesso al momento del loro utilizzo. Quindi la strana coppia conosce bene l’edificazione programmatica del territorio. Inoltre nell’arco del 2009 è avvenuta una discussione in un procedimento penale ove le stesse delibere, sono state ampiamente verificate e riverificate dagli organi di magistratura, e quindi consolidate nel loro utilizzo per gli anni addietro, in pratica nessuno ha detto che le stesse non siano legittime Tali delibere se dichiarate illegittime dall’organo competente TAR CAMPANIA, con eventuale sentenza di merito dovrebbero essere revocate, con atto di consiglio comunale, fermo restando che l’edificato in virtù di esse, sia avvenuto con atto di pianificazione urbanistica valido fin dalla loro applicazione. Noi abbiamo inoltrato in data odierna ulteriore ricorso al tribunale amministrativo sulla presunta anomala questione”.
“Siamo giunti cosi alla redazione dell’PUC, Piano Urbanistico Comunale, redatto sulla scorta della illegittimità delle delibere stesse, ritenendo quindi, gran parte dell’edificato, non conforme allo strumento urbanistico vigente. Resta spontaneo domandarci il perché si stanno annullando permessi di costruire enunciando che il territorio di Orta è privo di lottizzazioni, perché, prima l’amministrazione 1993-2007 ha permesso di costruire a destra ed a manca direttamente ed incassando interamente gli oneri concessori, ed ora dice che bisogna annullare i premessi di costruire??? Perché sono sempre gli acquirenti delle case ad andarci dimezzo??? Lo strumento urbanistico vigente nel territorio di Orta di Atella , prevede gli standards di piano esterni ai comparti, e gli interventi edificatori vengono ampiamente enunciati nella art. 8 della normativa tecnica di attuazione (N.T.A.) nelle loro modalità di esecuzione. Quindi nelle more, e nel fatto reale, sarebbe il comune a dovere espropriare i lotti da destinare a standards, già individuati, ed attraverso gli oneri concessori incassati, se del caso richiedere ai cittadini un ulteriore pagamento di una quota parte, alla realizzazione degli standards stessi”.
“Tutto questo non è mai accaduto, i vincoli di piano sono stati fatti decadere senza provvedere al rinnovo, dall’anno 2001 ovvero dalla prima delibera nei vari piani triennali delle opere pubbliche , non si è mai provveduto a stanziare o impegnare fondi per le opere di urbanizzazione de quo, anzi in quelle strade, ora dichiarate abusive, ovvero provenienti da lottizzazioni abusive, secondo quando dichiarato dai tecnici redattori del piano, l’ente comune nel corso degli anni, ha anche provveduto a posare pubblica illuminazione, a fare asfalto, fognature, marciapiedi, e riparare condotte idriche, nonché a concedere autorizzazioni allo scavo ad enti quali ENEL,TELCOM, e METANIZAZIONE , ovvero a manutentarle, ma se sono classificate o intese ora , strade abusive mai cedute al comune, quindi di proprietà privata, qui ci troviamo di fronte ad uno sperpero denaro pubblico su suoli privati, o di terzi compiacenti. Addirittura con delibera 201 del 04/11/2002 la giunta comunale attestava che era stata adottata la delibera n. 61/2001 ma ciò che è più grave, e che, con la delibera 145 del 04/08/2006 si attesta che i vincoli di piano non sono stati rinnovati e quindi si necessita la nuova perimentrazione del comune. Sembra, il caso di chiarire a fondo tale punto fondamentale. Semplice, dal 2001 al 2007 si utilizzava come strumento di variante per ampliare le concessioni edilizie, le DIA, le quali se pur illegittime venivano assentite, facendo costruire, le stesse che stranamente si dice che sono state trafugate dal comune, oltre che si afferma che non sono legittime, come mai si annullano solo dopo 10 anni!!!!!??? Non sembra che si sta innescando una reazione a catena che ci porterà verso la totale e buia strada degli annullamenti, tra l’altro, l’applicazione dell’art 38 DPR 380/01 sembra al quanto inusuale su di un territorio che ora diventa totalmente abusivo non vorremmo che, i proprietari di case, gli attuali e non i primi, debbano pagare colpe non proprie. Noi opteremo per l’applicazione ove possibile dell’ art 28 della legge 1150/42 e ciò che prevede al comma 5- L’autorizzazione comunale è subordinata alla stipula di una convenzione, da trascriversi a cura del proprietario, che preveda: 1.la cessione gratuita entro termini prestabiliti delle aree necessarie per le opere di urbanizzazione primaria, precisate dall’articolo 4 della legge 29 settembre 1964, n. 847, nonché la cessione gratuita delle aree necessarie per le opere di urbanizzazione secondaria nei limiti di cui al successivo n. 2.l’ assunzione, a carico del proprietario, degli oneri relativi alle opere di urbanizzazione primaria e di una quota parte delle opere di urbanizzazione secondaria relative alla lottizzazione o di quelle opere che siano necessarie per allacciare la zona ai pubblici servizi; la quota è determinata in proporzione all’entità e alle caratteristiche degli insediamenti delle lottizzazioni. 3.i termini non superiori ai dieci anni entro i quali deve essere ultimata la esecuzione delle opere di cui al precedente paragrafo; 4.congrue garanzie finanziarie per l’adempimento degli obblighi derivanti dalla convenzione. Si è indotto i cittadini a presentare PUA, Piani Urbanistici Attuativi, anche la dove, sono presenti ed erano presenti opere di urbanizzazione anche realizzate dal comune stesso. Evidentemente, si rende incomprensibile un utilizzo continuo di un atto amministrativo valido, per molto tempo, dopo di che, senza alcun atto amministrativo revocativo, si procede a dichiarare abusivo un gran numero di fabbricati realizzati ove tra altro, i cittadini rifacendosi all’art 8 N.T.A nonché in riferimento al principio dell’Art 31 L.1150/42, hanno liquidato interamente gli oneri concessori”.
“L’art 31 legge 1150/42 nello specifico, al comma 5 cosi enuncia, La concessione della licenza è comunque e in ogni caso subordinata alla esistenza delle opere di urbanizzazione primaria o alla previsione da parte dei Comuni dell’attuazione delle stesse nel successivo triennio o all’impegno dei privati di procedere all’attuazione delle medesime contemporaneamente alle costruzioni oggetto della licenza Mentre l’art 8 della N.T.A al comma C, enuncia, che all’amministrazione comunale spetta in ogni caso la possibilità in alternativa alla realizzazione diretta delle opere, di richiedere il pagamento di una somma commisurata al costo effettivo delle opere di urbanizzazione inerenti la lottizzazione, nonché all’entità ed alle caratteristiche dell’insediamento o comunque non inferiori agli oneri previsti dalla deliberazione comunale di cui all’art. 1 della delibera di consiglio regionale n. 119/1 del 28/07/1977 Le convenzioni e gli atti d’obbligo non sono mai stati registrati ne tantomeno trascritti, e l’invito ai cittadini commissionari, non è mai avvenuto per la cessione a titolo gratuito delle strade . Ma speso su dette strade si sono utilizzati fondi comunale per operare manutenzioni, interventi , e ampliamenti dei sottoservizi. Ne risulta che nell’arco degli anni, tutto questo non è avvenuto, anzi i vari piani triennali delle opere pubbliche, non hanno mai affrontato tali problematiche, gli standards di piano esterni al comparto non sono mai stati ne programmati, ne progettati, ne tanto meno si è provveduto al rinnovo del vincolo stesso. In questo caso ricordiamo che i terreni da un valore di mercato basso , oggi sono passati ad un valore di mercato alto , ossia rendendoli edificatori nel nuovo PUC si è favorito singoli proprietari terrieri. Ecco perciò che il PUC non dovrebbe avere vita breve in quanto al momento legittima solo i singoli della casta, e non la popolazione intera. A questo punto vorremmo chiarire cosa prevede la norma urbanistica, in relazione all’art 38 del D.P.R. 380/01, e cosa prevede la norma in relazione agli annullamenti di titoli edilizi. In primo luogo il permesso di costruire, similmente agli effetti prodotti dalla d.i.a. ( ex art 1 comma 1 lettera o, del d.lgs n. 301/2002), può essere oggetto di provvedimento di annullamento in presenza di talune condizioni, condizioni queste che in ogni caso devono essere rimosse ove possibile, ricordiamo che solo il falso in grafico, errata o falsata rappresentazione, oppure, la non rispondenza urbanistica della destinazione d’uso in progetto con quella dello strumento urbanistico è un indice inequivocabile per l’immediato annullamento o revoca. Per il caso dell’esecuzione di opere in base ad una concessione annullata, l’ art 11 legge n .47/85 (riproducendo la disposizione dell’art.15 legge n. 10/1977) dettava una disciplina ad hoc stabilendo che, qualora l’illegittimità non derivi da un vizio di procedura suscettibile di sanatoria, il sindaco poteva provvedere al ripristino dello state quo. Se ciò non era possibile , al responsabile, veniva irrogata una sanzione pecuniaria pari al valore venale delle opere o delle sole parti abusivamente eseguite in base ad una valutazione effettuata dall’ufficio tecnico erariale. Veniva altresì stabilito che il pagamento della sanzione pecuniaria produceva i medesimi effetti dell’ accertamento di conformità di cui all art 13 legge 47/85 (precisando che occorreva la doppia conformità edilizia, al momento dell’abuso ed al momento del rilascio, del titolo sanante) L’art 38 del T.U. 380/01 ricalcando la formulazione dell’art 11 della legge 47/85 prevede autonome misure per il caso in cui l’opera pur realizzata in piena conformità al permesso di costruire ed allo strumento urbanistico, si trovi successivamente in una posizione di illegittimità, per sopravvenuto annullamento del titolo in sede amministrativa o giurisprudenziale”.
“Il dirigente o responsabile del competente ufficio comunale deve anzitutto verificare se l’annullamento sia dovuto a vizi di procedura e nel rilascio del permesso, in tal caso rimuoverà i vizi e legittimerà la costruzione. Qualora viceversa, causa dell’annullamento siano vizi sostanziali dell’atto si procederà alla riduzione in pristino del preesistente assetto urbanistico. Nell’ipotesi infine, in cui ciò non sia possibile, verrà applicata una sanzione pari al valore venale della parte dell’opere abusivamente costruita, sempre che tali opere non siano abbattibili,e/o siano conformi allo strumento urbanistico, al momento dell’abuso ed al momento del rilascio,la sanzione verrà calcolata attraverso valutazione dell’agenzia del territorio. L’art 38 comma 2 del T.U. 380/01 con previsione eccezionale riferita esclusivamente all’ipotesi di annullamento del permesso di costruire, dispone che l’integrale corrispensione della sanzione pecuniaria ,irrogata produce i medesimi effetti del permesso di costruire in sanatoria. Chiariamo come funziona nel merito l’annullamento di un permesso di costruire e la tempistica . Recentemente l’art 14 legge n. 15/205 (art 21 legge 241/90) ha statuito in via generale che il potere di auto annullamento da parte le ente comune e/o amministrazione rogante, deve comunque essere svolto entro un termine ragionevole e tenendo conto degli interessi e dei destinatari e dei contro interessati, tale termine è un periodo che puo andare da due a quattro anni dalla emissione dl titolo stesso. In genere due massimo quattro anni, qui si arriva a 7 anni. L’altra forma di annullamento d’ufficio da considerare è quella regionale. Essa trova la sua specifica nell’art 39 T.U. i presupposti che giustificano tale annullamento, al pari di quanto avviene nella prima ipotesi sono sempre l’ illegitimità del provvedimento, e la sussistenza di un interesse pubblico concreto all’annullamento. Ma qua la giurisprudenza è piu chiara, sono previsti limiti temporali ben precisi, per l’esercizio del potere, un termine di decadenza di 18 mesi decorrenti dall’accertamento delle violazioni e un termine di prescrizione decennale dalla emanazione del permesso”.