Altro capovolgimento di fronte per quanto riguarda il Piano urbanistico di Orta di Atella. L’ottava sezione del Tribunale amministrativo della Campania ha sostanzialmente accolto il ricorso presentato dalle società M.P.M. S.r.l. e Dima Immobiliare contro l’annullamento del preliminare del Puc licenziato della terna commissariale. “L’annullamento tout court del piano – si legge nella sentenza – si palesa strumento sproporzionato rispetto alle effettive ragioni di illegittimità denunciate che riguardano solo alcune sue parti. Tanto è stato reso evidente dal parere reso in data 25.3.2019, per conto del dipartimento di ingegneria dell’Università Vanvitelli, dal prof. Alberto De Chiara che ha evidenziato l’opportunità di un “intervento di autotutela opportunamente articolato” sulle parti del PUC che presentavano “illegittimità ed altre criticità” anche al fine di preservare l’applicazione di una “legittima disciplina urbanistica del territorio certa, chiara ed idonea”. Nel menzionato parere – fanno notare i giudici – si fa riferimento alla possibilità di adottare una variante generale o un nuovo PUC e si suggerisce di sospendere il PUC vigente, ma, come si è detto, anche di incidere sul PUC in modo “articolato” con specifico riferimento alle illegittimità e alle criticità rilevate senza porre nel nulla l’intero strumento pianificatorio (peraltro, il Comune ha ritenuto che l’annullamento determinasse l’applicazione della disciplina della cd. “zone bianche” e non del previgente P.R.G., tesi smentita dalla Sentenza di questo T.A.R. n. 5179/2022, allo stato non impugnata). Per il collegio giudicante la “motivazione del provvedimento di autotutela impugnato non spiega la ragione per cui si è ritenuto di annullare del tutto uno strumento urbanistico vigente piuttosto che ricorrere ad altri strumenti tali da preservare le porzioni di piano prive di criticità e, con essi, gli affidamenti maturati”. Il Tar aggiunge: “A titolo esemplificativo, la mera sospensione del PUC, con la susseguente approvazione del nuovo piano, avrebbe impedito ulteriori edificazioni grazie all’applicazione delle misure di salvaguardia; parimenti, si sarebbe potuto incidere, con variante, sulle singole parti del PUC”. Per i giudici amministrativi “il mancato rispetto del principio di proporzionalità e, inoltre, la carenza motivazionale e istruttoria risultano, quindi, evidenti”. La decisione del Tar rimette in gioco il Puc approvato nel 2014 dall’amministrazione targata Angelo Brancaccio. Al commissario prefettizio o al prossimo civico consesso spetterà regolarizzare la situazione. Non si potrà partire da un atto annullato. Quindi è probabile che resterà in vigore lo strumento urbanistico, che finora ha ottenuto tutte sentenze favorevoli, varato nel 2014 da Brancaccio e company.

Mario De Michele

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