Il Consiglio Regionale della Campania, presieduto da Pietro Foglia, ha approvato (con 27 voti favorevoli e n. 12 astenuti) il Regolamento “Riforma del trasporto pubblico locale e sistemi di mobilità della Regione Campania” , proposto dall’Assessore regionale ai trasporti Sergio Vetrella, così come integrato dalle osservazioni proposte dal consigliere Antonio Amato (Pd), e condivise all’unanimità dall’Assemblea, tese alla tutela dei lavoratori attraverso l’applicazione del contratto nazionale di lavoro e a rafforzare la concertazione con gli enti locali e con i corpi intermedi, attraverso le commissioni consultive con la partecipazione dei rappresentanti delle organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale e alle associazioni degli utenti, per definire i servizi di trasporto marittimo. Il provvedimento è stato introdotto all’esame del Consiglio dalla relazione del Presidente della Commissione Regionale Trasporti Pasquale Giacobbe, che ha spiegato: “la Regione Campania recepisce le nuove regole aggiornando la propria disciplina nell’ottica di garantire la libera concorrenza e la qualità dei servizi alla luce delle normative comunitarie sulla liberalizzazione del cabotaggio marittimo (Regolamento 3577/92/CEE) e sui diritti dei passeggeri che viaggiano in mare, nonché degli interventi del Garante della concorrenza sul mercato dei servizi marittimi nel Golfo di Napoli, il Regolamento interviene in materia di trasporto marittimo di linea e di servizi marittimi non di linea disciplinando i criteri e le modalità di rilascio e revoca delle autorizzazioni per l’esercizio dei servizi di trasporto pubblico di linea autorizzati, e le modalità di istituzione dei servizi marittimi di linea aggiuntivi su iniziativa degli Enti locali e con oneri a loro carico. Per quanto riguarda i primi, si disciplina il termine di durata delle autorizzazioni distinguendo tra servizi annuali, semestrali e trimestrale cui corrisponde una diversa durata dell’autorizzazione rispettivamente di sei anni, due anni e singola stagione (il procedimento per il rilascio dell’autorizzazione prevede la pubblicazione di un apposito avviso – entro venti giorni dalla entrata in vigore del Regolamento – recante modulistica e quadro degli orari dei servizi minimi, aggiuntivi e già autorizzati ed un termine di conclusione di 45 giorni). Per quanto riguarda i secondi, è previsto che l’Ente locale – entro venti giorni dalla entrata in vigore del Regolamento – debba trasmettere una relazione alla Regione per i servizi da istituire nell’anno successivo. Inoltre sono disciplinati i servizi di trasporto pubblico marittimo non di linea (quelli che provvedono al trasporto collettivo o individuale di persone con funzione complementare e integrativa rispetto ai servizi pubblici marittimi di linea e che vengono effettuati su richiesta dell’utenza in modo non continuativo o periodico su itinerari e secondo orari stabiliti di volta in volta) per i quali la Regione detta i criteri volti a favorire l’armonizzazione tra trasporti di linea e non di linea