La Corte di giustizia della Federcalcio ha accolto il ricorso del Napoli e ha tolto alla squadra di Mazzarri i 2 punti di penalizzazione in classifica, inflitti dalla Disciplinare per il processo calcioscommesse relativo a Samp-Napoli.
ECCO IL DISPOSITIVO INTEGRALE
FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO 00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14 CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE SEZIONI UNITE RIUNIONE GIOVEDÌ 17 GENNAIO 2013 1.
Ricorso S.S.C. NAPOLI S.P.A. avverso le sanzioni della penalizzazione di punti 2 in classifica da scontarsi nella stagione sportiva 2012/2013 e ammenda di € 70.000,00, inflitte ai sensi dell’art. 7, commi 2 e 4, C.G.S. e dell’art. 4, comma 2, C.G.S. in ordine agli addebiti contestati ai propri tesserati Gianello Matteo, Cannavaro Paolo e Grava Gianluca, in relazione alla gara Sampdoria/Napoli del 16.5.2010, seguito deferimento del Procuratore Federale – nota n. 2387/1188pf11-12/SP/Seg del 25.10.2012 – (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 55/CDN del 18.12.2012) 2. Ricorso Calc. GRAVA GIANLUCA avverso la sanzione della squalifica di mesi 6 inflitta ai sensi dell’art. 7, comma 7, C.G.S. in relazione alla gara Sampdoria/Napoli del 16.5.2010, seguito deferimento del Procuratore Federale – nota n. 2387/1188pf11-12/SP/Seg del 25.10.2012 (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 55/CDN del 18.12.2012) 3. Ricorso Calc. CANNAVARO PAOLO avverso la sanzione della squalifica di mesi 6 inflitta ai sensi dell’art. 7, comma 7, C.G.S. in relazione alla gara Sampdoria/Napoli del 16.5.2010, seguito deferimento del Procuratore Federale – nota n. 2387/1188pf11-12/SP/Seg del 25.10.2012 (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 55/CDN del 18.12.2012) 4. Ricorso Calc. GIANELLO MATTEO avverso la sanzione della squalifica di anni 3 e mesi 3 inflitta ai sensi dell’art. 7, commi 1, 2 e 5, C.G.S. in relazione alla gara Sampdoria/Napoli del 16.5.2010, seguito deferimento del Procuratore Federale – nota n. 2387/1188pf11-12/SP/Seg del 25.10.2012 (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 55/CDN del 18.12.2012) Pronunciando sugli appelli RIUNITI proposti da Matteo Gianello, Paolo Cannavaro, Gianluca Grava e S.S.C. Napoli S.p.A. nei confronti della decisione della Commissione Disciplinare Nazionale di cui al Com. uff. n. 55 del 18 dicembre 2012, così provvede:
a) Conferma il capo della decisione impugnata nella parte relativa all’affermazione di responsabilità di Matteo Gianello in relazione alla violazione di cui agli artt. 1 e 6 CGS; dichiara altresì la responsabilità di Matteo Gianello ai sensi dell’art. 1, comma 1, CGS così diversamente qualificata la sua condotta in relazione alla gara Sampdoria/Napoli del 16.5.2010.
b) Afferma la responsabilità oggettiva della società SSC Napoli Sp,A. in relazione a tutte le violazioni di cui alla lettera a) ascritte al proprio tesserato Matteo Gianello;
c) Condanna, per l’effetto, Matteo Gianello per le violazioni di cui alla precedente lettera a) alla squalifica di mesi 21;
d) Condanna la società SSC Napoli S.p.A. per responsabilità oggettiva in relazione alle violazioni sopra indicate, all’ammenda di € 50.000,00;
e) Assolve i calciatori Paolo Cannavaro e Gianluca Grava dall’accusa della violazione dell’art. 7, comma 7, CGS in relazione alla gara Sampdoria/Napoli perché il fatto non sussiste e conseguentemente esclude la responsabilità oggettiva della SSC Napoli S.p.A. a tale titolo contestata;
f) Dispone la restituzione delle tasse reclamo versate;
g) Fissa il termine di 30 giorni per il deposito della motivazione. 5. Ricorso CALCIO PORTOGRUARO SUMMAGA S.R.L avverso le sanzioni della penalizzazione di punti 2 in classifica da scontarsi nella stagione sportiva 2012/2013 e ammenda di € 10.000,00, inflitte ai sensi dell’art. 7, commi 2 e 4, e dell’art. 4, comma 2, C.G.S., in ordine agli addebiti contestati ai propri tesserati, Furlan Claudio, Agostinelli Andrea e Dei David, in relazione alla gara Portogruaro Summaga/Crotone del 29.5.2011, seguito deferimento del Procuratore Federale – nota n. 2387/1188pf11-12/SP/Seg del 25.10.2012 (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 55/CDN del 18.12.2012) PARZIALMENTE ACCOLTO e, per l’effetto, in riforma della decisione impugnata, riduce la sanzione inflitta alla penalizzazione di punti 1 da scontare nella corrente Stagione Sportiva. 6. Ricorso Calc. ZAMBONI MARCO avverso la sanzione della squalifica di anni 1 e mesi 7 inflitta ai sensi dell’art. 1, comma 1, e dell’art. 6 C.G.S. seguito deferimento del Procuratore Federale – nota n. 2387/1188pf11-12/SP/Seg del 25.10.2012 (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 55/CDN del 18.12.2012) RESPINTO.