SANT’ARPINO L’A.S.D. Olimpia Sant’Arpino lo scorso Aprile privò in maniera arbitraria l’A.S.D. Città di Sant’Arpino del diritto di usufruire del campo sportivo “Ludi Atellani”.
È questo il succo dell’ordinanza emessa lo scorso 1 Settembre, e resa pubblica stamattina, dal Giudice Monocratico del Tribunale di Napoli Nord, la dottoressa Maria Grazia Lamonica, che ha così definito il procedimento promosso dalla società del Presidente Giuseppe Angelino, rappresentata dall’avv. Vincenzo Di Monte, nei confronti del sodalizio guidato da Orazio Vitale, difeso dall’avv. Cesario Bortone.
Nello specifico la dottoressa Lamonica ha definito “l’apposizione in data 09.04.2014 da parte dell’Olimpia Sant’Arpino di alcuni nuovi lucchetti al cancello di ingresso del campo, che impediscono l’ingresso nella struttura sportiva a dirigenti e calciatori dell’A.S.D. Città di Sant’Arpino, integra gli estremi di uno spoglio violento della detenzione qualificata di cui era precedentemente titolare la società del Presidente Angelino. E per questi motivi si condanna l’A.S.D. Olimpia Sant’Arpino a consentire all’A.S.D. Città di Sant’Arpino l’accesso alla struttura sportiva “Ludi Atellani” per lo svolgimento delle attività sportive di cui alla concessione datata 18.09.2013”.
E per Vitale & C. è stata una sconfitta su tutti i fronti visto e considerato che il giudice li ha condannati anche al pagamento delle spese processuali, quantificate in oltre 2.570,00 Euro, oltre accessori di legge.
Del tutto sconfessata dal giudice adito la tesi dell’Olimpia a cui, stando a quanto deciso nell’ordinanza in questione, non era “attribuito alcun potere pubblicistico di riscossione di alcuna somma in luogo della pubblica amministrazione, né soprattutto di poter precludere l’utilizzo dell’impianto sportivo, in esecuzione di prescrizioni regolamentati dalla pubblica amministrazione”.
Come si ricorderà la querelle nacque allorché l’Olimpia, a cui era affidata, la gestione del campo sportivo, impedì improvvisamente l’accesso allo stesso alla società Città di Sant’Arpino, che era stata autorizzata dal Comune atellano ad utilizzare la struttura sportiva in virtù dell’iscrizione della propria squadra al campionato di promozione e ad altri campionati regionali. La società del dottor Vitale giustificò tale comportamento asserendo una presunta morosità della società di Angelino. Ma nella propria pronuncia la dottoressa Lamonica è chiarissima definendo del tutto “illegittimo il comportamento dell’A.S.D. Olimpia Sant’Arpino”.
In buona sostanza per il magistrato del tribunale normanno il comportamento tenuto da Vitale & C. è da considerarsi al di fuori di qualsivoglia