Ribaltata la sentenza del Tar della Campania sulla gara d’appalto del Parco Pozzi di Aversa. La Quinta Sezione del Consiglio di Stato ha accolto il ricorso della Ati di imprese guidata dalla Gallo Costruzioni contro la sentenza della Prima sezione del Tar della Campania con la quale, su ricorso della Cogest della famiglia Della Gatta, era stato bloccato l’affidamento della progettazione esecutiva e dell’esecuzione delle opere per il recupero urbano del parco Pozzi, con un importo a base d’asta della gara era di 2,3 milioni di euro. La sentenza della Camera di consiglio, svolta l’11 novembre dello scorso anno, è stata depositata nella giornata di oggi. I giudici Luigi Maruotti, Fulvio Rocco, Antonio Bianchi, Nicola Gaviano e Carlo Schilardi hanno accolto le tesi degli avvocati Antonio Sasso, Francesco Rinaldi e Antonio Palma, difensori della Gallo Costruzioni ribaltando la valutazione fatta dal Tar Campania sulle obiezioni avanzate dai legali della Cogest che, tra i vari rilievi, contestavano i punteggi sulle migliorie al progetto che hanno poi determinato la differenza nel punteggio finale. Il Consiglio di Stato ha innanzitutto rigettato i due ricorsi incidentali con i quali i contendenti chiedevano a vicenda l’esclusione dalla gara per poi passare ad esaminare il ricorso principale avanzato dalla Cogest che il Tar aveva accolto a cominciare dalla prima contestazione che riguardava la corretta verifica della congruità dell’offerta della Gallo Costruzioni. “Questa sezione – si legge – ha ribadito l’ormai del tutto unanime giurisprudenza secondo la quale il giudizio di anomalia o di incongruità dell’offerta espresso dalla stazione appaltante costituisce espressione di discrezionalità tecnica, sindacabile solo in caso di macroscopica illogicità o di erroneità fattuale che rendano palese l’inattendibilità complessiva dell’offerta (cfr. al riguardo, ex plurimis, Cons. Stato, Sez. V, 5 settembre 2014, n. 4516), potendo quindi il giudice amministrativo sindacare tali valutazioni sotto il profilo della logicità, ragionevolezza ed adeguatezza dell’istruttoria, ma senza procedere ad una autonoma verifica della congruità dell’offerta e delle singole voci, posto che ciò costituirebbe un’inammissibile invasione della sfera propria della pubblica amministrazione (cfr. ibidem)”. I cinque giudici, inoltre, non hanno condiviso le conclusioni del Tar su una serie di aspetti tecnici come i costi per il verde, per il calcestruzzo da utilizzare nell’intervento e finanche il rilievo sull’assenza della spesa per lo smaltimento di quello già presente “va evidenziata – si legge – la piena plausibilità delle giustificazioni rese da Gallo per quanto attiene al recupero del materiale rimosso per almeno una sua metà al fine della realizzazione delle nuove opere. ”. Nemmeno la presenza dell’architetto Maria Carla Mormile (figlia di Lucio Mormile proprietario della Gallo Costruzioni), tra i redattori del piano con le offerte migliorative della Gallo Costruzioni, come stagista all’Utc di Aversa è stata ritenuta un motivo sufficiente per inficiare la valutazione del progetto fatta dal dirigente Alessandro Diana. “la circostanza della presenza temporanea presso il Comune quale stagista a titolo gratuito di una persona che aveva collaborato alla redazione di un progetto che è concomitantemente valutato da parte di una commissione di gara presieduta dal tutor della stagista medesima non può, nella specie, di per sé, ricondursi alla sussistenza, a’ sensi dell’anzidetto n. 1 (se ha interesse nella causa o in altra vertente su identica questione di diritto; ), di un personale “interesse” del presidente ovvero del membro dell’organo collegiale nei riguardi del progetto medesimo; né, ancora, la posizione di tutor dello stesso ing. Diana può di per sé essere ricondotta, a’ sensi del susseguente n. 5 (se è tutore, curatore, amministratore di sostegno, procuratore, agente o datore di lavoro di una delle parti; se, inoltre, è amministratore o gerente di un ente, di un’associazione anche non riconosciuta, di un comitato, di una società o stabilimento che ha interesse nella causa), a quelle proprie di “tutore” (figura, questa, assodatamente non coincidente con la nozione anglo-sassone del tutor, ma a quello civilistico di cui all’art. 345 e ss. e 424 e ss. cod. civ.), ovvero di “curatore, amministratore di sostegno, procuratore, agente o datore di lavoro” della “parte”. ” Per il Consiglio di Stato, in pratica, Diana avrebbe potuto astenersi o l’architetto Mormile non fare lo stage presso il comune ma, scrivono i giudici, “Tali scelte, rimesse alle personali valutazioni delle due persone coinvolte, non sono ovviamente sindacabili – in quanto tali – in sede giurisdizionale, proprio in quanto non attengono all’adempimento di loro obblighi; soltanto in presenza di ulteriori, rigorose e puntuali circostanze di fatto, ulteriori rispetto al mero “sospetto”, si sarebbe potuto ravvisare un obbligo di astensione”.

Angelo Golia

 

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