Anche i genitori sono responsabili dei danni conseguenti ad una violenza sessuale commessa dal loro figlio minorenne su una ragazzina, e dopo la condanna penale del violentatore nel frattempo divenuto maggiorenne sono obbligati a pagare, in solido con lui, il risarcimento dei danni biologici e morali subiti dalla vittima e dai suoi familiari costituitisi davanti al tribunale civile per ottenere la condanna risarcitoria.
Lo sottolinea la Cassazione con la sentenza 899 della Terza sezione civile (presidente Giuseppe Maria Berruti, relatrice Antonella Pellecchia). Con questo verdetto la Suprema Corte ha respinto il ricorso di Maurizio Z. (nato nel 1972) e dei suoi genitori contro la pronuncia con la quale la Corte di Appello di Napoli nel 2011, in maniera più ampia rispetto a quanto stabilito dal Tribunale di Benevento in primo grado nel 2009, ha confermato la condanna in solido di figlio e genitori tenuti a risarcire la vittima con 30mila euro per il danno biologico e con 60mila per il danno morale, oltre a un importo non precisato riconosciuto in favore dei genitori della ragazza come risarcimento danni morali. Tutti gli importi sono da rivalutare con interessi. In primo grado, invece, il tribunale aveva condannato solo Maurizio Z. a risarcire la vittima con 25mila euro unicamente per i danni morali per la violenza subita, escludendo il danno biologico e i danni morali in favore dei suoi genitori. Dopo essere stati chiamati in giudizio in sede civile nel procedimento che venne sospeso in attesa di quello penale, conclusosi con la condanna di Maurizio a due anni di reclusione solo per lo stupro essendosi prescritte le accuse di ratto, percosse e lesioni i genitori del violentatore avevano chiesto che fossero respinte le richieste di risarcimento dei genitori della minorenne, e che padre e madre della ragazzina venissero sanzionati per lite temeraria. Ora la Cassazione li ha anche condannati, insieme al figlio, a pagare 13.200 euro di spese legali ciascuno in favore della ragazza e dei suoi genitori, oltre agli importi risarcitori stabiliti in appello.